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Responsabilità per danni causati da lavori pubblici

Appalto e danno all'immobile di terzi: quando c'è la responsabilità del Comune committente, dell'impresa e del direttore dei lavori?
Avv. Mariano Acquaviva 
9 Feb, 2022

Ci sono alcune sentenze che rappresentano un vero e proprio vademecum, una guida utile per orientarsi in futuro al ricorrere di circostanze analoghe. A buon diritto può assegnarsi tale attributo alla sentenza n. 68/2022 della Corte d'Appello di Catanzaro in tema di responsabilità per danni causati da lavori pubblici.

Senza perderci in inutili chiacchiere (vista anche la mole della sentenza, come sempre in allegato a questo modesto contributo), sin da subito è possibile anticipare l'oggetto della controversia: i proprietari di un edificio confinante con uno comunale oggetto di ristrutturazione lamentavano l'insorgenza di danni strutturali al proprio fabbricato, verificatisi proprio in concomitanza con l'esecuzione dell'appalto. Soccombenti in primo grado, gli attori non si davano per vinti e proseguivano in appello.

Da qui prende l'abbrivo l'interessantissima sentenza sopra menzionata, la quale ha il merito di sviscerare ogni aspetto riguardante la responsabilità per danni causati da lavori pubblici.

Appalto pubblico e danni ai privati: i motivi d'appello

Gli appellanti deducevano che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che la violazione della normativa antisismica da parte degli istanti avesse avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione dei danni lamentati (stato di diffuso dissesto, di inagibilità, di inabitabilità e pericolo di crollo).

Deducevano, inoltre, che i primi danni si erano verificati solo in concomitanza dei lavori eseguiti dal Comune e che, invece, nell'arco dei quarant'anni precedenti, non si erano mai presentati problemi di tal genere.

Si costituiva il Comune proprietario dell'immobile oggetto di ristrutturazione, il quale riteneva, tra le altre cose, che non sussistesse la propria legittimazione passiva, attesa l'inesistenza di responsabilità in capo all'ente quale proprietario del bene ed evidenziava, di contro, la sussistenza della responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori.

L'impresa appaltatrice deduceva che i danni in questione preesistevano all'inizio dei lavori intrapresi dalla stessa, avendo quest'ultima adottato un comportamento professionale durante tutto l'arco dei lavori.

Il direttore dei lavori deduceva, invece, che le violazioni delle norme urbanistiche da parte degli appellanti rendevano le loro richieste di risarcimento inammissibili, evidenziando altresì come gli appellanti, con la costruzione di un ulteriore piano nel loro corpo di fabbrica, avessero alterato le condizioni di sicurezza statica ed antisismica dell'immobile.

Sentenza sulla responsabilità da lavori pubblici

La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 68 del 19 gennaio 2022, riformando completamente la decisione di primo grado, accoglie l'impugnazione avanzata dai proprietari dell'immobile danneggiato.

La Corte osserva che, dalla consulenza tecnica d'ufficio, si evince che «La causa dei danni prodotti sull'edificio di parte attrice è da imputarsi prevalentemente all'assenza di un giunto tecnico di separazione tra le due proprietà». Tale difformità era imputabile, tra gli altri, anche all'impresa appellata responsabile degli interventi di recupero eseguiti sull'edificio di proprietà del Comune

Così la Ctu: «La mancanza del giunto tecnico, i cedimenti del terreno in corrispondenza del muro comune alle proprietà […], l'incremento dei carichi causati dai lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà comunale, una probabile errata valutazione della messa in sicurezza (prima di effettuare gli scavi) del fabbricato oggetto di ristrutturazione» hanno contribuito all'effetto finale.

Per la Corte d'Appello, la responsabilità è attribuibile trasversalmente a tutti i soggetti coinvolti nella ristrutturazione: al Comune in qualità di committente, all'impresa in qualità di appaltatrice e al direttore dei lavori su cui gravava l'onere di vigilare sulla correttezza dell'opera. Approfondiamo singolarmente ciascuna responsabilità.

La responsabilità del Comune per i danni ai privati

Acclarata l'ascrivibilità dei danni ai lavori effettuati per conto del Comune, ai fini dell'individuazione della responsabilità, la Corte d'Appello di Catanzaro condivide il principio espresso dagli ermellini secondo cui «nei confronti di terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. Tale responsabilità non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse e trova limite esclusivamente nel caso fortuito» (Cass., sent. n. 7553/2021).

Invero, per consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 32991/2019), «negli appalti privati, la responsabilità del committente verso i terzi è meramente eventuale, mentre negli appalti pubblici è da considerarsi costante. I terzi sono tutelati da eventuali danni proprio in ragione della responsabilità della P.A.

Essa ha il potere di autorizzazione, di controllo, di ingerenza nell'esecuzione dei lavori, con facoltà, tramite il direttore dei lavori, di disporre varianti e anche di sospendere i lavori se potenzialmente dannosi ai terzi».

Nell'ipotesi di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile, nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata (ipotesi non ricorrente nel caso di specie), non viene meno, per il committente, il dovere di custodia e di vigilanza.

Deve, pertanto, ritenersi sussistente la responsabilità in capo all'Ente comunale per i danni in questione.

La responsabilità dell'appaltatore per i danni ai privati

La Corte d'Appello di Catanzaro, quanto alla responsabilità imputabile all'Impresa, ritiene di condividere il principio espresso dalla Suprema Corte (Cass., sent. n. 17819/2021) secondo cui: «L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto - va sottolineato - ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.

Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori»

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., sent. n. 20942/2018), «In materia di appalti pubblici, l'appaltatore è di regola da considerarsi unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nel corso dei lavori, poiché i limiti della sua autonomia (derivanti dalla obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori e dalla intensa e continua ingerenza dell'amministrazione appaltante) non fanno venir meno il suo dovere di assumere le iniziative necessarie per la corretta attuazione del contratto anche a tutela dei diritti dei terzi; e tuttavia, la responsabilità concorrente e solidale dell'amministrazione committente non può essere esclusa quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto da essa approvato».

Va pertanto riconosciuta la responsabilità in capo all'impresa.

La responsabilità del direttore dei lavori per i danni ai privati

La Corte d'Appello di Catanzaro ribadisce doversi riconoscere responsabilità in capo all'Ente comunale per la sua specifica natura di ente pubblico ed in quanto responsabile della buona esecuzione dei lavori, a mezzo del suo preposto direttore.

La circostanza che il direttore dei lavori abbia sovrinteso durante tutto l'arco dei lavori, sia in fase di progetto sia in fase di esecuzione, e che, dunque, abbia, in più occasioni, omesso di prestare la dovuta diligenza richiesta dal ruolo specifico, risulta attestata dai vari documenti nei quali lo stesso certificava la regolare esecuzione dei lavori.

Ed invero come ha affermato la Suprema Corte (Cass., sent. n. 5799/2021): «Il progettista/direttore dei lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano, pertanto, negli obblighi del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. […]. In altri termini, è configurabile la responsabilità del progettista-direttore dei lavori in quanto sussiste a carico del medesimo un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate».

Responsabilità del direttore dei lavori in condominio

Sentenza
Scarica App. Catanzaro 19 gennaio 2022 n.68
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