In un condominio, la manutenzione dei beni comuni non è semplice, poiché sono tante le parti da gestire. Spesso capita che alcune di esse versino in condizioni tali da determinare danno a carico di terzi prima che siano rimesse in pristino allo stato ottimale. In tal caso, la responsabilità del condominio custode è incontestabile.
L'ente sarà, pertanto, tenuto ad indennizzare il danneggiato, sia esso un condomino sia esso un estraneo al fabbricato. Per questo motivo, in ambito condominiale, è buona regola stipulare un'assicurazione. La cosiddetta polizza fabbricati avrà, quindi, lo scopo di garantire il condominio e manlevare la collettività dei proprietari dalla responsabilità derivante dai fatti accidentali.
È accaduto ciò anche nella vicenda oggetto della recente sentenza del Tribunale di Napoli n. 8857 del 17 ottobre 2024. Infatti, a detta della parte attrice, alcune infiltrazioni provenienti dal soprastante appartamento, avevano danneggiato il suo immobile. Il convenuto, però, sosteneva che la causa delle infiltrazioni doveva essere imputata ai frontalini condominiali che versavano in uno stato di forte degrado.
Insomma, è stato necessario coinvolgere nel procedimento anche la compagnia assicuratrice del fabbricato secondo la quale, però, non era possibile invocare alcuna copertura: la polizza garantiva solo i fatti accidentali verificatisi nell'edificio e non anche quelli imputabili alla responsabilità, seppur solo colposa, dell'ente.
Pertanto, all'ufficio partenopeo è spettato il compito di stabilire, in tema di responsabilità del condominio per fatti accidentali, se c'è la copertura assicurativa.
Non ci resta che approfondire l'argomento.
Cose comuni e la responsabilità del condominio custode
In tema di beni condominiali e di danni derivanti dai medesimi in ragione del loro stato di fatto, la responsabilità civile è, pacificamente, attribuita al condominio proprietario custode dei medesimi, in applicazione dell'art. 2051 cod. civ. "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
La norma in questione attribuisce, quindi, al custode della cosa, nello specifico il condominio, la responsabilità dell'evento lesivo (il danno) ogniqualvolta lo stesso è legato, causalmente, al bene che lo ha provocato.
Al danneggiato, perciò, spetta il compito di provare tale nesso causale per ottenere ragione del proprio diritto al risarcimento.
Viceversa, per liberarsi da ogni addebito e responsabilità, il condominio custode deve dimostrare che l'evento in discussione è avvenuto per mero caso fortuito, cioè per una circostanza esterna del tutto eccezionale ed imprevedibile che ha sostanzialmente interrotto ogni legame causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.
Chiaramente, si tratta di affermazioni che trovano pieno conforto nella giurisprudenza sull'argomento, come ricordato dal Tribunale di Napoli "per costante e consolidata giurisprudenza ed analisi dottrinale, la responsabilità del custode si fonda non su un comportamento od un'attività ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, "il caso fortuito", che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in terna di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità".
Copertura assicurativa per fatti accidentali: come interpretarla?
Assodato che il condominio, quale custode dei beni comuni, è responsabile per i danni derivanti dai medesimi, salvo il caso fortuito, si pone il problema di capire in cosa consiste l'eventuale copertura assicurativa per i fatti accidentali.
Le compagnie assicuratrici, infatti, non di rado eccepiscono la legittimità del proprio coinvolgimento sostenendo che la polizza interviene solo se il condominio non è imputabile dell'evento lesivo, nemmeno a titolo di colpa.
In pratica, quindi, per fatto accidentale s'intenderebbero proprio quel caso fortuito o la cosiddetta forza maggiore in presenza dei quali non ci sarebbe, però, alcun nesso causale tra il danno e il bene in custodia.
Trattasi, però, di un'interpretazione di comodo, che è stata respinta dalla giurisprudenza, così come ricordato dal Tribunale di Napoli. Essa, se applicata, priverebbe di qualsivoglia senso l'assicurazione, praticamente, mai operativa, visto che coprirebbe eventi dove, però, non c'è alcuna responsabilità del condominio assicurato "in conseguenza di un fatto accidentale" non può dunque essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assi-curativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi" (Cass. n. 18320/23) dal momento che l'assicurazione della responsabilità civile, non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura a carico dell'assicurato".
Pertanto, la copertura assicurativa per fatti accidentali copre i danni causati dai beni condominiali, allorquando, come nel caso oggetto della sentenza in commento, gli stessi sono imputabili alla colpa dell'ente ed alla mancata manutenzione dei medesimi.