La vicenda. Il comproprietario di un appartamento sito al terzo piano dello stabile condominiale impugnava innanzi al Tribunale di Roma la delibera con la quale l'assemblea di condominio aveva approvato il bilancio consuntivo.
Esponeva al giudice di essere stati impossibilitati a presenziare alla seduta assembleare e che il relativo verbale non gli era mai stato inviato, tanto da essere stato all'oscuro di quanto deliberato sino alla notifica di un decreto ingiuntivo per la presunta morosità di oneri condominiali, emesso proprio sulla base del rendiconto approvato con la delibera impugnata.
Tra gli altri motivi di impugnazione, il comproprietario contesta il fatto che il rendiconto ponga a suo carico presunte "spese individuali", per di più prive di alcun sostegno documentale che le giustifichi.
Contesta altresì la spesa per asseriti arretrati per lavori di pulizia (circa 1500 euro), addebitati esclusivamente a suo carico senza che emergesse il deliberato che aveva disposto i lavori stessi.
La contestazione riguarda in particolare l'assoluta irregolarità del documento contabile.
Secondo l'attore, dal medesimo prospetto sarebbe dovuto emergere: per un verso, quanto effettivamente e complessivamente corrisposto (fra le uscite); per altro verso, quanto sin qui effettivamente incassato dal condominio per effetto dei versamenti effettuati dai condomini, indicandone, poi, la rispettiva misura di ciascuno.
Tale omissione renderebbe impossibile il pur minimo controllo riguardo la complessiva somma spesa, i rispettivi versamenti corrispostigli, le rispettive quote versate da ciascun condomino e, quindi, poter verificare che i presunti "arretrati" corrispondano effettivamente a quelli dovuti.
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