A seguito delle recenti dichiarazioni fornite dall'On. Anna Rita Tateo in rappresentanza del Governo, su delega del Sottosegretario di Stato alla Giustizia, On.le Jacopo Morrone, ed alcuni articoli apparsi su organi di stampa, sono giunte in redazione alcune domande in merito a delle particolari questioni. Invero, con la proposta del registro obbligatorio, sono state sollevate alcune questioni.
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Prima questione. Potenziali incompatibilità. Nel corso del dibattito durante la Biennale del condominio, svoltasi a Bari lo scorso 20 ottobre 2018, è emerso che: "si vuole distinguere (una volta per tutte) la figura dell'amministratore da quella dell'Avvocato e del Commercialista. Si tratta di un vero e proprio lavoro di ricollocazione del professionista".
In risposta a tale affermazione, si precisa che i problemi esposti possono essere sintetizzati in questo modo:
- l'incarico di amministratore di condominio è un lavoro autonomo e come tale incompatibile con la professione di avvocato (Commento del CNF DEL 12 febbraio 2013)
- l'art 18 della l. n. 247/2012 non impedisce all'avvocato di esercitare l'attività di amministratore di condominio (Parere del CNF del 20 febbraio 2013).
Detto in altri termini, sussiste ancora oggi questa dicotomia interpretativa.
Seconda questione. Esercizio abusivo della professione. A seguito delle dichiarazioni della Tateo sono apparse sugli organi di stampa specializzata alcune considerazioni che hanno creato perplessità nei confronti dei professionisti: "l'istituzione di un Registro potrebbe far scattare il reato di esercizio abusivo della professione per gli improvvisati e dopolavoristi, con sanzioni fino a cinquantamila euro di multa e tre anni di reclusione". Ebbene, dall'analisi del precetto in esame, si fa riferimento all'art. 348 c.p.
La norma, al primo comma, precisa: "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila". L'articolo (in questa nuova formulazione) è stato sostituito dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3. "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" in vigore dal 15/02/2018.
A bene vedere, la norma in esame deve essere interpretata nel senso che, ai fini dell'abusività, la professione deve essere esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione (come accade per i Medici, Avvocati, Commercialisti ecc.).
Difatti, secondo alcuni autori, integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo (ordine di appartenenza). In giurisprudenza è stato precisato che in tema di abusivo esercizio di una professione, l'art. 348 cod. pen.
è norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre norme volte a determinare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione in un apposito albo, con la conseguenza che, saldandosi dette norme con la previsione penale, resta esclusa alcuna violazione dei principi di determinatezza e tassatività della fattispecie (Fattispecie riguardante la professione dello psicologo. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 16566 del 3 aprile 2017).
Ed ancora, integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Fattispecie relativa all'abusivo esercizio della professione di commercialista). (Cass. pen. n. 11545/2012).
In definitiva, la norma riguarda tutti quei professionisti soggetti all'abilitazione, quindi ad un esame concorsuale pubblico secondo le regole di appartenenza del proprio albo professionale.
Di conseguenza, in merito al reato in esame, salvo smentite di prossimi scenari legislativi e giurisprudenziali, anche con l'introduzione di un eventuale registro degli amministratori, la norma penale, così come concepita sarebbe di difficile interpretazione/applicazione per gli amministratori di condominio sino a quando non vi sarà una certezza di un "ordine di appartenenza" con le contestuali regole di abilitazione alla professione.
Difatti, attualmente, si parla solo di un registro presso il Ministero della giustizia e di una modifica dell'obbligatorietà della formazione (D.M. 140/2014) e non di un esame di abilitazione di Stato e di un ordine professionale (Albo con le proprie regole).