Con legge n. 190/2014 è stato introdotto nel nostro ordinamento il "Regime forfetario", successivamente modificato dalla legge n. 208/2015 al fine di garantirne una maggiore fruizione. Il c.d. "Regime dei minimi", ad oggi, può trovare applicazione solo nei confronti di coloro che hanno esercitato la relativa opzione entro lo scorso 2015.I due regimi, fiscalmente molto convenienti, sono però condizionati al rispetto di specifiche soglie di reddito.
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Per incentivare l'avvio di nuove attività, il legislatore ha introdotto con legge n. 190/2014 (modificato dalla legge n. 208/2015) il "Regime forfetario", che garantisce una tassazione di favore con aliquota sostitutiva dei redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP (pari al 15%), ulteriormente ridotta a favore dei giovani (nella misura del 5%).
Nella sostanza, il regime ha sostituito il precedente "regime dei minimi", applicabile fino alla sua naturale scadenza solo da coloro che hanno esercitato la relativa opzione entro il 2015.
Di seguito vengono riportate alcune considerazioni rispetto ai regimi più idonei per un amministratore di condominio, con specifico riferimento agli effetti collegati al superamento delle soglie di ricavi previsti dalle rispettive discipline.
Il passaggio al regime ordinario, in tali circostanze, potrebbe diventare un passo obbligatorio.
Regime dei contribuenti minimi. Il regime dei contribuenti minimi trova applicazione solo nei confronti di coloro che hanno esercitato la relativa opzione entro il 2015. Esaurita tale indispensabile premessa, ricordiamo che i contribuenti minimi possono beneficiare di un regime particolarmente agevolato che consente l'applicazione di un'imposta sostitutiva dei redditi e delle addizionali pari al 5% per il periodo d'imposta di prima applicazione e per i quattro successivi (oppure fino al raggiungimento del trentacinquesimo anno), con determinazione del reddito al netto dei costi sostenuti e nel limite massimo di ricavi annuali di 30.000 euro (sono previste, chiaramente, ulteriori condizioni per la fruizione del regime).Ai fini pratici, coloro che esercitano l'attività di amministratore di condominio tramite il regime dei contribuenti minimi dovranno prestare attenzione al superamento della soglia di 30.000 euro in quanto:
- Il superamento della soglia in misura inferiore a 45.000 euro complessivi, comporta la decadenza dal regime a decorrere dall'anno successivo;
- nel caso di superamento dei 45.000 euro, il regime decade dall'anno in corso.
Regime forfettario. Per quel che concerne l'attività di amministratore di condominio, il regime introdotto dalla legge n. 190/2014, è soggetto al medesimo limite di fatturato previsto per il precedente regime dei minimi (30.000 euro) ma, a differenza di questo, non prevede un limite massimo temporale di utilizzo. L'amministratore di condominio, salvo il superamento della soglia di ricavi di 30.000 euro (oltre alle ipotesi di esclusione e alle restanti condizioni previste dalla legge, ovvero spese minime per lavoro dipendente, assimilato e per beni strumentali), può beneficiare in modo permanente:
- della determinazione forfettaria del reddito imponibile (viene applicato un coefficiente pari al 78%, pertanto le spese sostenute sono irrilevanti ai fini della determinazione del reddito);
- dell'applicazione di un'aliquota sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e IRAP pari al 15%.
Con riferimento alle nuove attività, l'aliquota dell'imposta sostitutiva viene ridotta dal 15% al 5% per i primi cinque anni di attività (salvo nel caso di precedente esercizio di attività di impresa, artistica, professionale, oppure di mera prosecuzione di attività precedente).
Il superamento della soglia dei 30.000 euro non prevede in alcun caso la decadenza dal regime per l'anno in corso, ma semplicemente la fuoriuscita dal regime a partire dall'anno successivo.
A titolo esemplificativo, qualora un amministratore di condominio riceva compensi per 60.000 euro, a decorrere dal successivo periodo d'imposta non potrà beneficiare del regime forfetario, senza alcuna decadenza/rettifica nel periodo d'imposta interessato (salvo ipotesi di abuso del diritto).
Il regime ordinario come passaggio necessario. Il legislatore ha voluto circoscrivere il regime dei minimi e forfetario a specifiche soglie di ricavi: al superamento di dette soglie (o nel meno frequente caso di perdita dei requisiti) al professionista non resta altra scelta che applicare il regime ordinario.
Proprio con riferimento alla gestione del passaggio, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E/2016 ha specificato che nell'ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfetario emetta una fattura senza esercitare la rivalsa, ed il corrispettivo sia incassato nell'anno successivo, nel quale il contribuente applica il regime ordinario, la fattura non andrà integrata con l'IVA.
Lo stesso chiarimento è stato fornito con la circolare n. 17/E/2012 con riferimento al passaggio da regime dei minimi a regime ordinario.
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