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È legittima la clausola che prevede il recupero crediti solo dai condomini morosi?

Il principio di solidarietà richiede non solo la pluralità dei debitori e la identica causa dell'obbligazione, ma, altresì, il requisito della indivisibilità della prestazione comune.
Avv. Maurizio Tarantino Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. La società beta, in sede monitoria, aveva chiesto nei confronti del Condominio l'ingiunzione di pagamento quale corrispettivo a saldo della terza e ultima rata relativa ai lavori edili realizzati da detta società in favore dell'odierno ente opponente, giusto contratto di appalto del 2012 stipulato dalle parti del presente giudizio. A fronte di ciò, il condominio, con atto di opposizione, eccepiva il difetto di legittimazione passiva.

Preventiva escussione dei condomini morosi e parziarietà dell'obbligazione

Il ragionamento del Tribunale. A seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che il contratto stipulato tra le parti conteneva una particolare clausola. Invero, questa prevedeva che "con espresso riferimento alla sentenza di cassazione n. 9148 del 08.04.2008, le parti concordano nel non prevedere la solidarietà del condominio, ma di accettare la parzialità delle obbligazioni nei pagamenti dei singoli inadempienti, in caso di morosità".

Dunque, secondo il Tribunale adito, sulla base di quanto sostenuto nella nota pronuncia a sezioni unite (il cui principio risulta in parte superato dal novellato art. 63 disp. att. c.c., che ha previsto una forma di solidarietà con beneficium excusionis), parte opponente ha dedotto che non potesse ex adverso esser domandato il pagamento nei confronti dei singoli condomini, bensì al solo condominio, salvo poi agire nei confronti dei primi in sede esecutiva.

Ebbene, detta deduzione, secondo i giudici del giudizio di opposizione, non appare meritevole di accoglimento alla luce della previsione contrattuale di cui sopra.

Per il condominio i comproprietari sono una cosa sola

Per meglio dire, secondo tale ragionamento, le parti, nella propria autonomia privata, avevano deciso in caso di morosità di taluni condomini di non coinvolgere i condomini 'virtuosi'.

Pertanto, considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di denaro e che - in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio l'organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità — l'amministratore dell'ente vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, deve ritenersi che le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini siano governate dal criterio della parziarietà.

Conseguentemente e in ottemperanza a quanto precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia succitata, poiché le obbligazioni assunte dall'amministrazione condominiale in assenza di personalità giuridica sorgono direttamente (seppur parziariamente) in carico ai singoli condomini, gli stessi sono legittimati passivi, naturalmente pro quota, nei confronti del creditore che agisca nell'intento di ottenere il pagamento di quanto dovutogli.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Palermo 18 settembre 2019 n. 4059
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