In una precedente pubblicazione è stato esaminato il caso di un condominio sottoposto a sequestro penale preventivo. Ciò è avvenuto a causa di opere abusive compiute in un fabbricato, sito in zona con vincolo paesaggistico, in assenza e/o difformità del permesso a costruire.
Abbiamo, infatti, constatato che gli articoli 44 co. 1 lettera c) del Dpr 380/2001 e 181 co. 1bis lettera b) del Dlgs 42/2004 configurano una responsabilità penale a carico degli autori dell'abuso. È altresì possibile sottoporre a sequestro preventivo il bene per evitare la prosecuzione dell'attività criminosa.
Ebbene, l'ipotesi anzidetta non è l'unica in cui, dinanzi ad alcuni lavori non consentiti, emerge un illecito penale.
È, ad esempio, quanto è accaduto nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione e culminata con la sentenza n. 32865 del 29 aprile 2021 emessa dalla Terza Sezione Penale.
In particolare, si è discusso in merito all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria in zona anti sismica e si è chiarito chi è il soggetto imputabile dei reati che è possibile commettere in tali circostanze.
Vediamo, pertanto, cosa è accaduto nel fabbricato interessato dai fatti.
Responsabilità penale per opere abusive in zona sismica
In un immobile in Messina, era stata realizzata una nuova copertura con conseguente aumento della volumetria preesistente.
Purtroppo, questa attività di manutenzione straordinaria non era stata legittimata dalla preventiva presentazione dei calcoli di stabilità, dal necessario preavviso al competente ufficio del Genio Civile e dalla eventuale e conseguente autorizzazione scritta del predetto ufficio.
Trattandosi, pertanto, di zona sismica, per le predette violazioni, uno dei due comproprietari (l'altro era deceduto) era stato condannato al pagamento di un'ammenda di € 20.000 nonché alla pena dell'arresto per mesi due.
La condanna anzidetta veniva confermata dalla Corte di Appello di Messina. Ecco, perciò, giustificato il ricorso in Cassazione nella speranza di ribaltare i due precedenti gradi di giudizio.
Nelle varie motivazioni sottoposte al vaglio degli Ermellini, spiccava quella secondo la quale la ricorrente non era imputabile di alcuna responsabilità non essendo proprietaria dell'immobile in cui erano state eseguite le opere di manutenzione straordinaria.
Secondo l'istante, infatti, ella era semplicemente titolare della proprietà del terreno su cui sorgeva il fabbricato. Unico responsabile dei fatti era, dunque, il fratello defunto, peraltro autore materiale della ristrutturazione abusiva.
La ricostruzione dei fatti e la motivazione giuridica posta a fondamento del ricorso non hanno, però convinto la Cassazione. Questa si è pronunciata per l'inammissibilità del ricorso e per la condanna al pagamento di € 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Costruzioni in zona sismica: come e perché scatta l'illecito penale
Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia impone una certa cautela e vigilanza sulle costruzioni realizzate, a vario titolo, nelle zone sismiche.
Per tale ragione prevede che «Nelle zone sismiche..., chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il propri domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica (Art. 93 Dpr 380/2001)».
Pertanto, senza la preventiva autorizzazione i lavori in zona sismica non possono essere iniziati e tanto meno legittimati «Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso…(Art. 94 Dpr 380/2001)».
In caso di violazione delle citate disposizioni scatta la responsabilità penale ex art. 95 del Dpr 380/2001.
Violazione delle norme antisismiche: in primis, il proprietario è responsabile
Con la sentenza in esame, la Cassazione ha confermato che il proprietario dell'immobile oggetto di lavori abusivi, se realizzati in contrasto con le norme anti sismiche, è responsabile dei reati descritti nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Inoltre, con l'occasione, gli Ermellini hanno precisato che si può escludere tale responsabilità solo a certe condizioni; ad esempio, nel caso in cui si dimostri che la proprietà superficiaria del terreno, dove sorge l'immobile, appartiene a terzi.
Tuttavia, nel caso specifico, la ricorrente non ha fornito alcuna prova di tale circostanza.
Affermare, infatti, di essere titolare del solo terreno dove sorgeva il fabbricato incriminato, non poteva essere sufficiente ad escludere la sua imputabilità. Ciò perché, come precisato dalla Cassazione, «in assenza di un titolo autonomo e idoneo che conferisca al costruttore o a terzi il diritto di superficie sull'unità immobiliare, la proprietà appartiene al proprietario del terreno su cui il bene immobile sorge, a norma dell'art. 934 cod. civ.».