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Realizzazione di pergola bioclimatica: richiede un titolo abilitativo?

Il Tar Napoli ha risposto alla domanda analizzando il caso di una struttura metallica delimitata su tre lati da murature preesistenti.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
29 Mar, 2023

Il pergolato è una struttura costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad un'altezza tale da consentire il passaggio delle persone.
Di conseguenza assolve tendenzialmente una funzione ornamentale, allorché, però, sia realizzato mediante una struttura leggera in legno o altro materiale leggero, sia facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e funga da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.

Il pergolato, normalmente, è una struttura aperta su tre lati e nella parte superiore e, quindi, normalmente non richiede alcun titolo abilitativo.

Questa conclusione può essere considerata valida anche in relazione ad una pergola bioclimatica?

La questione è stata recentemente affrontata dal Tar Napoli nella sentenza n. 1666 del 14 marzo 2023.

Realizzazione di pergola bioclimatica e titolo abilitativo. Fatto e decisione

Un Comune ordinava alla titolare di un immobile la sospensione e la demolizione di alcune opere tra cui un pergolato in legno ed una struttura metallica (pergola bioclimatica) alta circa mt. 2,60 (realizzata previa realizzazione di massetto di calpestio), delimitata su tre lati da murature.

La destinataria del provvedimento si rivolgeva al Tar sostenendo che le strutture contestate rientrano nell'Allegato A alla lettera A22 del DPR 31/2017, in quanto sono aperte sia nei lati esterni sia nella parte superiore, senza fondazioni.

Il Tar ha dato torto alla ricorrente. I giudici amministrativi hanno sottolineato che, mentre il pergolato in pali di legno con sovrastante incannucciato non richiede un titolo abilitativo, la pegola bioclimatica non è riconducibili all'attività edilizia libera ma al più a quelle realizzabili mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'art. 22 del DPR 380/01 (cioè realizzabili mediante SCIA). L'ordinanza di demolizione del Comune è risultata quindi legittima.

Normativa sulle pergole: differenze tra pergolato e pergola bioclimatica

Rientra nell'ambito della c.d. edilizia libera il pergolato avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funga da sostegno per piante rampicanti; così la realizzazione di un pergolato costituito da travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno appoggiati sul pavimento, con copertura costituita da rampicanti e cannicciata non richiede il rilascio del permesso di costruire, rientrando il manufatto nel c.d. arredo da terrazzo e, pertanto, nell'edilizia libera (TAR Lazio, sent. 12 maggio 2021, n. 5634); di contro, il pergolato, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa (Consiglio di Stato, sez. IV, 22/08/2018, n. 5008).

In ogni caso, qualora il manufatto in questione, privo della funzione ornamentale e non facilmente amovibile dal suolo, sia costituito da una struttura pesante di dimensioni non trascurabili, munita di copertura stabile, stabilmente ancorata e destinata a soddisfare esigenze non meramente transitorie della proprietà, necessita di permesso di costruire; tale struttura, infatti, è qualificabile come "nuova costruzione", idonea ad alterare in modo permanente l'assetto del territorio, con conseguente responsabilità penale del proprietario che ne esegua la realizzazione in assenza di detto permesso (Trib. Cassino 22 settembre 2021, n. 1168).

Sentenza
Scarica Tar Napoli 14 marzo 2023 n. 1666
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