Due immobili prospettano sullo stesso cortile che, in ragione di ciò, è in condominio tra i proprietari dei primi.
Accade che in uno di questi immobili si iniziano dei lavori per la realizzazione di due autorimesse che andrebbero ad utilizzare come accesso proprio quel cortile.
Due condomini abitanti nell’altro edificio, promuovono un giudizio cautelare possessorio: a loro dire, infatti, quell’intervento edilizio lede il loro possesso del c ortile, prolungato oramai da tantissimi anni, consistente nel parcheggio delle autovetture proprio nei punti in cui si dovrebbero aprire gli ingressi alle autorimesse.
La compromissione del possesso, proseguono, sarebbe definitiva in quanto lo spazio residuo non sarebbe sufficiente a garantire quello specifico comportamento attuato fino ad allora.
La domanda di sospensione dei lavori veniva accolta nel giudizio cautelare (ossia nel ricorso urgente volto ad ottenere un provvedimento temporaneo) e nel successivo primo grado della causa.
La situazione, però, mutava nel giudizio d’appello; secondo il giudice del gravame, infatti, il condomino che voleva aprire gli ingressi alle autorimesse nel cortile, poteva farlo in quanto essendo comproprietario dello stesso, quell’uso era da ritenersi legittimo ai sensi dell’art. 1102 c.c.
I due condomini che avevano promosso la causa non ci stavano e proponevano ricorso per Cassazione; a loro dire il giudice di secondo grado aveva sbagliato nel giudicare affrontando la questione dal punto di vista del diritto all’uso della cosa comune.
I giudici di legittimità hanno accolto tale doglianza specificando che “ l'evidenziata natura possessoria del presente giudizio comportava l'accertamento anzitutto dell'esistenza di un possesso tutelabile da p arte degli attuali ricorrenti relativamente a quella parte del cortile comune che essi assumevano di aver utilizzato da lunghissimo tempo quale parcheggio delle proprie autovetture e, in ipotesi affermativa, l'accertamento della lesione o meno di tale possesso per effetto delle realizzazioni di due autorimesse nei fabbricati di proprietà esclusiva del (…) ai quali si accedeva dallo stesso cortile comune; in tale contesto, pertanto, l'assunto della Corte territoriale secondo cui la realizzazione delle autorimesse suddette rientrava nell'ambito delle facoltà di uso del cortile comune che spettava al comproprietario (…) nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 1102 c.c., a tale uso, è frutto di una indagine di natura petitoria relativa ai titoli di comproprietà delle parti sul suddetto bene comune, come tale estranea al giudizio possessorio, essendo noto che gli accertamenti in ordine alla proprietà od alla comproprietà dei beni oggetto di un giudizio possessorio possono venire in rilievo solo "ad colorandam possessionem", e non possono invece costituire la "ratio decidendi" della controversia, come nella fattispecie (Cass. 16 novembre 2012, n. 20214).”
In sostanza la tipologia di giudizio azionata incide e non poco sulla risposta che il giudice è tenuto a fornire; nel caso di specie la causa dovrà essere riesaminata tenendo presente delle considerazioni della Cassazione che abbiamo riportato qui sopra.