Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Anche senza piano di riparto l'amministratore di condominio può agire per il recupero delle spese condominiali

Il Condominio può fornire in giudizio la prova della corretta applicazione dei criteri di ripartizione.
Avv. Giuseppe Nuzzo 
Gen 30, 2020

Il fatto. Una condomina si opponeva al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei suoi confronti ed a favore del Condominio, avente ad oggetto il pagamento di circa 12700 euro per canoni condominiali relativi a quota lavori di manutenzione dello stabile.

Tra gli altri motivi di opposizione, la condomina sosteneva:

  • di non aver mai ricevuto la convocazione dell'assemblea, sulle cui decisioni si era basata la richiesta del decreto ingiuntivo;
  • che non risultava depositata l'approvazione da parte dell'assemblea del piano di riparto preventivo e finali della spesa relativa ai lavori;
  • che l'amministratore non avrebbe potuto agire senza l'approvazione dell'assemblea, trattandosi di somme pretese per lavori di straordinaria manutenzione, di competenza dell'assemblea.

Non è sempre invalida la delibera che modifica i criteri di ripartizione della spesa

Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 82 del 28 gennaio 2020, ha rigettato l'opposizione ritenendo infondate, sul punto, le eccezioni mosse dalla condomina. Il tribunale si è soffermato soprattutto sulla legittimazione dell'amministratore condominiale ad agire in giudizio per il recupero degli oneri condominiali anche in assenza del riparto delle spese approvato dall'assemblea.

Legittimazione ad agire. In argomento, la Corte di Cassazione (sentenza n. 10621/2017) ha evidenziato che "per il disposto degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., l'amministratore del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi, senza necessità di autorizzazione da parte dell'assemblea, mentre l'esistenza o meno di uno stato di ripartizione delle spese approvato dall'assemblea rileva soltanto in ordine alla fondatezza della domanda, con riferimento all'onere probatorio a suo carico".

Sono nulle le delibere adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese.

Obbligo di pagare le spese condominiali. Ed invero - prosegue la Corte - "l'obbligo del condomino di pagare al condominio, per la sua quota, le spese per la manutenzione e l'esercizio dei servizi comuni dell'edificio deriva dalla gestione stessa e quindi preesiste all'approvazione da parte dell'assemblea dello stato di ripartizione, che non ha valore costitutivo, ma solo dichiarativo del relativo credito del condominio".

Il valore probatorio del preventivo. Conseguenza di ciò è quella per cui "il verbale di assemblea condominiale, contenente l'indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l'uso delle parti comuni, ovvero, come nel caso di specie, la delibera di approvazione del "preventivo" di spese straordinarie, costituisce… prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario al solo fine di ottenere la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. ".

Riparto delle spese non necessario. Deve dunque escludersi che la delibera di approvazione assembleare del piano di ripartizione costituisca un presupposto processuale o una condizione dell'azione, posto che . la legittimazione ad agire dell'amministratore per il pagamento della quota condominiale trova fondamento direttamente nelle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c. A seguito dell'opposizione al decreto dunque, di dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinaria, con onere, in assenza della delibera di approvazione del piano di riparto, per l'amministratore di provare gli elementi costitutivi del credito nei confronti del condomino anche avuto riguardo ai criteri di ripartizione delle spese relative alle parti comuni dell'edificio e facoltà di quest'ultimo di contestare sussistenza ed ammontare del credito medesimo azionato nei suoi confronti".

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza
Scarica Tribunale Frosinonen.82del28gennaio2020
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento