La sentenza emessa dal Tribunale di Salerno (n. 4016 del 06 agosto 2024) interessa una nota questione che occupa il contenzioso condominiale avendo ad oggetto la pretesa risarcitoria per danni alla persona conseguenti alla caduta dalla scale nell'atrio di ingresso di un edificio.
A tal riguardo, occorre premettere che al ricorrere di un sinistro all'interno di un condominio, ove sia dedotto che l'episodio si è verificato per la mancata vigilanza sulla corretta manutenzione di una parte e/o di un impianto comune o, comunque, per la presenza di un insidia, il danneggiato è onerato dal provare il nesso di causa tra la cosa e l'evento lesivo.
Sul punto, preme precisare che, in concreto, colui che promuove domanda per il riconoscimento dei danni patiti, all'uopo invocando la responsabilità del condominio, è gravato dal circostanziare la dinamica dei fatti e descrivere lo stato dei luoghi, evidenziando la correlazione tra l'accadimento e la cosa, con l'ausilio di prove testimoniali e, anche, all'occorrenza, documentazione fotografica.
Posto ciò, non possiamo ignorare che il condominio è chiamato a rispondere dei danni che possono derivare dalle parti comuni, quale custode delle stesse, ex art. 2051 Cod. Civ., salva la dimostrazione del caso fortuito.
Sotto tale ultimo profilo, nella trattazione dell'argomento, è opportuno rilevare che, ulteriore elemento di valutazione, rilevante ai fini della attribuzione o meno di responsabilità al condominio e la configurazione - appunto - del caso fortuito, è rappresentato dalla condotta posta in essere dal danneggiato.
Caduta dalle scale: la richiesta di risarcimento
La Signora Tizia ha convenuto in giudizio il condominio Sempronio per sentirlo condannare al risarcimento dei lamentati danni subiti dalla medesima per la caduta dalla scale, in conseguenza della quale ha subito un intervento chirurgico con asportazione del polo inferiore della rotula.
A sostegno della domanda avanzata, l'attrice ha riferito che le scale non erano dotate di supporto antiscivolo ed era presente sulle stesse liquido trasparente che ha causato la caduta rovinosa.
Inoltre, a dimostrazione dei danni sofferti, ha depositato referti medici resi e perizia medico-legale e, ulteriormente, ha formulato prove testimoniali, chiedendo l'applicazione degli artt. 2043 e 2051 nei confronti del condominio.
Il condominio ha contestato la ricostruzione dei fatti e l'assenza dei presupposti per l'imputabilità di qualsivoglia titolo di responsabilità.
In particolare, il condominio ha riferito che la dedotta presenza di sostanza liquida (acqua piovana) sui gradini versata da terzi, unitamente alla condotta incauta della attrice, aveva determinato la sussistenza del caso fortuito, atta ad escludere la ascrivibilità del sinistro al medesimo.
Ad ogni buon conto, avendo stipulato una polizza, il condominio ha chiesto di essere autorizzato a convenire in manleva la propria assicurazione.
Il Giudice ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della assicurazione la quale ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuto che la caduta era riferibile ad eventi accidentali non causati da omessa manutenzione o rispetto delle normative di Legge.
Assunte la prove testimoniali, il Giudice ha rigettato la pretesa dell'attrice, per le motivazioni in appresso esposte.
Responsabilità del condominio per cose in custodia ex art. 2051 Cod. Civ.
Per uno studio esaustivo dell'argomento in esame, appare appropriato ricordare che il condominio riveste la funzione di custode delle parti comuni, compresi gli impianti a servizio esistenti.
In proposito, è confacente sottolineare che, quale custode, sul condominio grava l'obbligo di vigilare sui beni comuni e sulla loro conformità alle disposizioni di Legge in materia, motivo per cui deve approntare regolari interventi di manutenzione in ragione del loro utilizzo e destinazione, al fine di evitare che gli stessi possono arrecare danni.
Sul tema, è utile rammentare, sotto un profilo strettamente giuridico, che la norma di riferimento, di cui all'art. 2051 Cod. Civ., è cristallina nel disporre che "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
La responsabilità per cose in custodia ha natura oggettiva, ovvero sussiste per il solo fatto del rapporto di custodia, quale potere sulla cosa, al quale si affianca la disponibilità della stessa ed il collegato obbligo di intervento.
Ebbene, nell'ipotesi di sinistro causato da una parte comune, il danneggiato è tenuto dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa ed il danno mentre, il condominio, stante la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 Cod. Civ., deve provare che l'evento è derivato da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o dalla condotta negligente dello stesso danneggiato.
A conferma, secondo orientamento costante della Giurisprudenza «In caso di caduta sulle scale condominiali, spetta al presunto danneggiato l'onere di provare il danno e il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre non gli spetta dare prova dell'insidiosità della res, di contro spetta al custode l'onus probandi riguardante il c.d. caso fortuito, ossia quell'elemento esterno che cagiona o concorre a cagionare l'incidente eliminando la responsabilità oggettiva del custode della cosa» (Tribunale Napoli, 04/01/2018, n.106).
Alla luce della normativa richiamata e dei principi di diritto illustrati, per riconoscere la responsabilità del condominio è dirimente una scrupolosa disamina della fattispecie concreta e, soprattutto, delle prove prodotte ed acquisite nel corso del giudizio.
Esclusione della responsabilità del condominio per caso fortuito nella caduta
Nell'ambito del contenzioso in cui è sollevata l'applicazione della responsabilità del condominio ex art. 2051 Cod. Civ., le domande che attengono al risarcimento dei danni per caduta dalle scale sono, certamente, le più ricorrenti.
In questa tipologia di dinamica, per una giusta cognizione della vicenda e delle circostanze intervenute, è propedeutica una attenta indagine dello stato dei luoghi, ovvero l'accertamento della presenza di insidie prevedibili e/o visibili (o meno), la valutazione delle risultanze sulle stesse e del comportamento del danneggiato con richiamo al criterio della prudenza ed della diligenza ed alla sua conoscenza dell'edificio (condomino/frequentatore del condominio/estraneo).
Tanto premesso, è conveniente osservare, in sostanza, che il danneggiato deve dimostrare la esistenza di una insidia (scala rotta/liquidi/materiale scivoloso) sulle scale e che la stessa non era visibile e, per l'effetto, evitabile ed ipotizzabile o presumibile con la ordinaria diligenza.
Ad esempio, se un condomino cade a causa della presenza di un gradino instabile e tale situazione era nota e segnalata, in quanto erano in programmazione interventi di ripristino, non avrà verosimilmente diritto al risarcimento di alcun danno.
Nella fattispecie de qua, dalle prove testimoniali, la dinamica del sinistro non è stata confermata secondo la prospettazione della attrice.
Invero, è risultato che l'attrice è caduta sul pavimento dell'atrio del condominio, bagnato, in quanto era una giornata di pioggia, per cui il liquido sparso era acqua propagata, probabilmente, dalla sgocciolatura degli ombrelli di coloro che erano entrati nell'edificio.
A nulla rileva, pertanto, la assenza di strisce antiscivolo sui gradini, trattandosi di caduta in luogo diverso, ovvero nell'atrio.
Parimenti, la caduta con le ginocchia a terra è fattore che induce a ritenere che non sia scivolata ma, inciampata.
Al contempo, la teste escussa, nipote dell'attrice, ha dichiarato di aver avuto contezza della presenza di acqua sul pavimento, motivo per cui tale condizione era percettibile.
La situazione di "pericolo" era, quindi, prevedibile e poteva essere evitata con l'uso della ordinaria diligenza.
Preso atto delle circostanze emerse nella istruttoria, rigorosamente il Giudice ha ritenuto sussistere l'esimente di cui all'art. 2051 Cod. Civ., ovvero il caso fortuito che esclude il nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno per il comportamento imprudente del danneggiato stesso, quale elemento esclusivo del verificarsi dell'evento.
A conforto, appare adeguato evocare l'indirizzo reso dalla Giurisprudenza in casi analoghi, ove è stato riconosciuto che «La caduta all'interno del condominio deve ritenersi imputabile al caso fortuito, consistente nella colpa del danneggiato, laddove quest'ultimo, con buona visibilità, adottando un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto evitare la caduta stessa.
Infatti, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'uso della normale diligenza, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso» (Tribunale Roma sez. XIII, 31/10/2018, n.20909).
La motivazione con cui è stata respinta la pretesa risarcitoria avanzata è, dunque, rispondente e conforme ai principi di diritto in materia.