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Il danno futuro da intasamento delle grondaie non legittima il risarcimento

Il risarcimento per il danno da intasamento delle grondaie non è giustificato in assenza di prove certe: la responsabilità del vicino per la caduta di foglie non sussiste senza evidenze concrete.
Avv. Maurizio Tarantino 
13 Lug, 2016

In tema di vicinato, la caduta dall'albero del vicino di foglie e aghi sul tetto non dà diritto a richiedere il risarcimento per il possibile danno derivante dall'intasamento delle grondaie, né tantomeno può domandarsi un contributo fisso per la pulizia annuale.

Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Padova con la sentenza n. 3550 del 20 novembre 2014 in merito al risarcimento del danno per la pulizia delle grondaie.

I fatti di causa. Tizio chiamava in causa suo fratello Caio, in quanto all'interno della proprietà di quest'ultimo si trovava una conifera con foglie aghiformi e piccoli frutti che, per effetto del vento, una volta staccatisi, finivano per cadere sulla falda del tetto dell'abitazione confinante di proprietà attorea; sicché, se questi, non venivano rimossi annualmente, potevano (in futuro) provocare l'intasamento delle grondaie.

Per tali motivi, Tizio chiedeva al giudice adito la condanna di Caio a porre in essere tutti i comportamenti necessari a eliminare la situazione; a farsi carico dei costi annuali di pulitura del tetto con determinazione di un importo annuale; inoltre, a risarcire la spesa sostenuta per la pulizia del manto di copertura.

Costituendosi in giudizio, il convenuto contestava in toto le pretese del fratello Tizio.

Il problema della vicenda in esame: il "danno futuro". Con il termine danni futuri si intende "alludere alle conseguenze patrimonialmente sfavorevoli non attuali che sono destinate a prodursi con riferimento ad un evento dannoso già verificatosi.

La locuzione è dunque impropria: il pregiudizio è infatti attuale; future sono piuttosto le conseguenze sfavorevoli dell'evento dannoso" (In Dottrina BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997, GRAZIANI, Appunti sul lucro cessante, Napoli, Studi di diritto civile e commerciale, 1953).

Premesso ciò, il problema è quello di conciliare la futuritá di tale pregiudizio con il criterio legale in base al quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta dell'illecito: si ponga mente al fatto che il disposto dell'art. 1223 cod.civ. è ritenuto per lo più applicabile anche in tema di illecito extracontrattuale.

Chi paga le spese di pulizia e sostituzione della grondaia?

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 10072 del 27 aprile 2010 ha stabilito che il danno futuro va risarcito anche qualora sia soltanto "rilevantemente probabile". Tale pronuncia è importante in quanto la Corte ha innanzi tutto correttamente osservato che "la certezza che deve sussistere per rendere risarcibile il danno futuro non è la stessa di quella che caratterizza il danno presente", precisando anche che per risarcire un danno futuro "non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro", essendo invece "sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi": questo accade ogni volta che tale pregiudizio appare come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto.

Il ragionamento del Tribunale di Padova. Nel nostro caso, a parere del giudice, non vi è stata la prova di un danno futuro, atteso che la pura e semplice possibilità del suo verificarsi non era sufficiente affinché in un giudizio di responsabilità se ne possa tenere conto.

Difatti, non vi era né la prova tecnica che foglie ed aghi provenissero dalla pianta del fratello, né che tale caduta stesse per danneggiare la proprietà di Tizio: l'attore avrebbe dovuto preliminarmente provare non solo la presenza degli aghi, «ma stabilirne l'origine e l'idoneità lesiva» e per far ciò non è stata sufficiente la documentazione fotografica allegata, ma sarebbe servito un contributo tecnico da parte di un professionista.

Pertanto, secondo il Tribunale di Padova, la disciplina va ricondotta (in negativo) secondo la responsabilità del custode (art. 2051 c.c.). Quindi, dalle citate considerazioni, si evidenzia che secondo quanto già precisato dalla giurisprudenza di legittimità, «il proprietario di un albero non può essere responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per la sola caduta di foglie sul fondo confinante, non ricorrendo né il carattere lesivo dell'evento, trattandosi di fenomeno del tutto naturale e inoffensivo, né la pericolosità della cosa (pianta) in relazione all'evento dedotto e neanche la possibilità di prevenzione dello stesso ad opera del proprietario della pianta, potendo, se mai, essere assoggettata la riferita condotta alla disciplina prevista per i rapporti di vicinato». (In tal senso Cass. sez. III, 9.8.07, n. 17493).

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Padova con la presente pronuncia ha rigettato la richiesta di risarcimento dell'attore in quanto non provata; per l'effetto, ha condannato quest'ultimo alle spese di causa.

Cadono le foglie sul tetto del vicino, nessun risarcimento del danno

Sentenza
Scarica Tribunale di Padova n. 3550 del 20 novembre 2014
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