Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Pannelli fotovoltaici energetici e termici: quando è necessario il parere della Sopraintendenza?

Quando il parere della Sopraintendenza per la realizzazione degli impianti fotovoltaici non è necessario.
Avv. Leonarda Colucci 
9 Gen, 2015

Il Tar Piemonte si pronuncia sul regime differenziato nelle zone con vincolo ambientale generalizzato creando nuove incertezze all'indomani dell'entrata in vigore della legge Sblocca Italia

La questione. In seguito all'approvazione della cosiddetta legge “Sblocca Italia” (D.L. n. 133/2014 convertito in L. 164/2014) che si occupa anche dell'installazione delle pompe di calore aria-aria facendo rientrare le stesse nelle opere di manutenzione ordinaria, una sentenza del Tar piemontese affronta, analizzando l'intricata disciplina legislativa, il tema delle procedure da seguire per l'installazione di pannelli fotovoltaici che convertono l'energia solare in energia elettrica e dei pannelli termici che producono calore, puntualizzando che tali impianti possono considerarsi come opere di manutenzione ordinaria che soggiacciono alla disciplina prevista dal terzo comma dell'articolo 11 del Decreto legislativo n. 115/2008 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” che stabilisce che tali opere sono eseguibili dopo aver inoltrato al Comune una semplice comunicazione di inizio attività (D.i.a).

Tale procedura, però, si articola in più passaggi diventando più complicata quando tali opere devono essere realizzate in zone sottoposte a vincolo ambientale poiché, a seconda del tipo di pannello, occorre rispettare dei passaggi solo in parte comuni. (Quando l'impianto fotovoltaico incide negativamente sul paesaggio.)

La sentenza del Tar Torino del 10 dicembre 2014, n. 1946. La sentenza del Tribunale amministrativo affrontando il discorso della procedura da osservare per l'installazione di pannelli fotovoltaici e termici, distingue chiaramente fra opere da realizzare nei centri storici e su edifici specificatamente sottoposti a vincoli, stabilendo che in questi casi tanto per i pannelli fotovoltaici quanto per i pannelli termici è necessario acquisire il parere della Soprintendenza.

La situazione, invece, cambia per gli impianti da realizzare in zone sottoposte a semplice vincolo ambientale (come aree del piano paesaggistico, fasce di rispetto di 150 m dai corsi d'acqua, e fasce di rispetto di 300 mt dal mare): ove ricorrono tali ipotesi la procedura cambia in relazione al tipo di impianto da realizzare.

Infatti:

  • per l'installazione di pannelli termici è indispensabile acquisire il parere della Soprintendenza per i Beni culturali;
  • per l'installazione di pannelli fotovoltaici da collocare nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ( così come nel caso di specie e cioè quello riguardante l'installazione di un pannello solare in una villetta che sorge a 150 m da un corso d'acqua), non è necessario acquisire il parere della Sopraintendenza.

Queste le conclusioni alle quali approda la sentenza del Tar Piemontese che, dopo una estenuante opera interpretativa dei vari interventi normativi che si sono succeduti in materia nel corso degli anni, pur non comprendendo la logica del diverso regime sancito dal legislatore per tali impianti ( fotovoltaici e termici), non può far altro che prenderne atto ed applicare i principi in vigore al caso giunto al suo esame.

Tuttavia per comprendere meglio le conclusioni alle quali approda la sentenza in questione è necessario soffermarsi anche sui fatti di causa che hanno dato vita a tale pronuncia.

Il fatto. Il proprietario di una villetta che sorge a 150 mt da un corso d'acqua nel territorio di un Comune piemontese, si era visto imporre da Sopraintendenza un pannello antiriflesso che doveva essere installato sull'impianto fotovoltaico.

Costui sicuro che la legge stabiliva esclusivamente che l'installazione in questione doveva essere preceduta da una comunicazione di inizio attività da inoltrare al Comune, non comprendeva l'intervento della Sopraintendenza, e consapevole di tale circostanza decide di impugnare dinanzi al Giudice amministrativo torinese tanto la delibera comunale che subordinava il rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione del parere della Sopraintendenza, quanto il parere di quest'ultima autorità che lo obbligava ad installare sul medesimo impianto un pannello antiriflesso. Da non perdere: Se il fotovoltaico abbaglia il vicino va riposizionato

Con il primo motivo del suo ricorso il proprietario della villetta dove doveva essere realizzato l'impianto deduceva che tali provvedimenti erano soggetti a censura per violazione e falsa applicazione dell'articolo 11, terzo comma, del decreto legislativo 115/2008 che nella seconda parte dispone che per l'installazione di “ … impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso.

In tale caso, fatti salvi i casi di cui all' articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.”

Ritenendo che il caso giunto al loro esame possa essere sottoposto a tale disciplina il Tar di Torino ha accolto il motivo sul quale si fonda il ricorso del proprietario della villetta puntualizzando che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti resistenti (Comune di Ovada e Soprintendenza per i Beni e le attività culturali), l'installazione di pannelli fotovoltaici nelle zone ricadenti nella fascia di rispetto di 150 metri dai corsi d'acqua: la realizzazione di tale opera deve essere preceduta solo da una comunicazione di inizio attività che deve essere inoltrata al Comune.

A questa conclusione la sentenza del Tribunale amministrativo piemontese giunge dopo aver accuratamente analizzato una serie di rinvii normativi a cascata della disciplina riguardante i vincoli paesaggistici ed ambientali fino a giungere alla conclusione che l'immobile in questione, ove doveva essere realizzato il controverso impianto fotovoltaico, ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.

Lgs 42/2004 e non rientra in una delle due ipotesi previste dall'art. 136 lett. c) e d) per le quali è richiesta, al contrario, l'autorizzazione della Soprintendenza.

Conclusione. Quindi in base alla ricostruzione effettuata dal Tar di Torino, che fra l'altro riprende le Linee guida del Ministero dello Sviluppo economico ( Dm 10 settembre 2010), al di fuori dei centri e nuclei storici e degli edifici vincolati il parere della Sopraintendenza per la realizzazione degli impianti fotovoltaici non è necessario.

Tuttavia è doveroso ricordare che quando la legge richiede, come nelle ipotesi appena citate, l'acquisizione obbligatorio del parere della Soprintendenza per l'installazione del pannello fotovoltaico: la mancata osservanza di tale procedura comporta come conseguenza l'impossibilità dell'applicazione del Conto energia che rende conveniente l'impianto fotovoltaico.

Ecco perchè la prevenzione incendi si applica anche agli impianti fotovoltaici.

Sentenza
Scarica Tar Piemonte - Torino 10 dicembre 2014 n. 1946
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento