Con sentenza emessa in data 20 aprile 2022, n. 372, il Tribunale di Savona, rigettava impugnativa a delibera condominiale proposta da un condomino nei confronti di un Supercondominio, fondata su diversi motivi, ovvero la nullità e/o l'annullamento dell'atto collettivo per difetto del quorum deliberativo, basato su un sistema di calcolo errato per la nomina di un tecnico per la redazione delle tabelle millesimali, nonché per eccesso di potere dell'assemblea condominiale per aver conferito l'incarico, per la redazione di tali tabelle, ad un professionista diverso a quello in precedenza incaricato con una duplicazione di spese per tale adempimento, infine, convocazione e celebrazione dell'assemblea condominiale avvenuta in un Comune diverso rispetto a quello ove ha sede il Supercondominio.
Si costituiva il Supercondominio che chiedeva il rigetto della domanda poiché assolutamente infondata.
Quorum per la nomina del tecnico per la redazione delle tabelle millesimali
Il giudicante riteneva infondato il motivo di impugnativa sollevato dall'attore, posto che le delibere assembleari aventi ad oggetto la decisione circa l'affidamento di incarico ad un tecnico per la redazione di tabelle millesimali, trattandosi di conferimento di tipo esplorativo (come nella fattispecie affrontata dal Tribunale ligure), non è necessaria la maggioranza qualificata richiesta ex art. 1136, comma 2, c.c., bensì è sufficiente quella semplice, e, quindi il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno 1/3 del valore della proprietà (cfr. Cass. civ. sez. II, ord. 11 marzo n. 2021, n. 6894; Cass. civ. sez. VI, ord. 11. marzo 2021 n. 6821).
Invece, la maggioranza qualificata viene richiesta per la nomina del tecnico nella successiva eventuale fase dell'approvazione delle tabelle.
Le tabelle millesimali, disciplinate dall'art. 68 disp. att. c.c., si pongono come "centro" della vita del condominio: in altri termini, la loro redazione costituisce uno strumento irrinunciabile per una corretta ed efficace gestione dell'immobile.
Le tabelle rappresentano una "fotografia" della situazione di fatto, ossia della consistenza e delle caratteristiche dell'edificio, e tale situazione esiste nel concreto prima ed a prescindere dalla redazione delle tabelle, che si limitano a rappresentarla graficamente e non a crearla ex novo, e, per converso, sono sempre verificabili a posteriori i criteri provvisori utilizzati prima della redazione.
Perciò, è sicuramente opportuno una disamina precisa ed attenta nella scelta del tecnico a cui conferire l'incarico della redazione, anche in modo esplorativo, e, soprattutto, nella valutazione dei criteri e coefficienti da adottare per la gestione del condominio, e, successivamente, da sottoporre all'adunanza.
Nel caso in esame, risulta per tabulas che la delibera sia stata assunta all'unanimità dei presenti che rappresentano, così come indicato a verbale, n. 517,67, perciò il criterio adottato dall'adunanza con riferimento alla decisione di nomina è sicuramente legittimo, risultando, perciò, del tutto infondata l'impugnativa sul punto da parte del condomino, condividendo in toto la decisione del Tribunale di merito.
Eccesso di potere dell'assemblea condominiale
Anche il secondo motivo di impugnativa, in disamina del giudice adito, è del tutto infondato.
L'eccezione di eccesso di potere per avere l'assemblea conferito incarico ad un professionista diverso rispetto a quello in precedenza incaricato con duplicazione di spese, non ha alcun rilievo giuridico.
L'eccesso di potere può essere ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché non sia opportuno e conveniente e sia stata adottata in modo assolutamente arbitrario e dannoso per l'ente condominiale senza alcun legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante (art. 1135 c.c.).
In altri termini, per le delibere condominiali si tratta in sostanza di distinguere i casi in cui la discrezionalità dell'assemblea (che di regola non può essere oggetto di valutazione da parte del giudice che esamina l'impugnazione) può invece essere sindacata e, eventualmente censurata, dal giudice qualora ravvisi in essa il perseguimento di uno scopo proprio soltanto di alcuni condomini che travalica l'interesse comune, sacrificando così in modo ingiusto i diritti dei condomini in minoranza.
Il sindacato dell'autorità giurisdizionale sulle decisioni condominiali -che di norma non può estendersi al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini- deve limitarsi al riscontro della legittimità, la quale, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, comprende anche l'eccesso di potere, che va ravvisato nel caso in cui la decisione sia deviata dal suo modo di essere; infatti in tal caso il giudice non è chiamato a controllare l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire soltanto se essa costituisca o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante (in tale senso Cass. civ. sez. II, 22 gennaio 2015, n. 1187; Cass. civ. 21 febbraio 2014, n. 4216; Cass. civ. sez. II 3 dicembre 2008, n. 28734).
Precisato quanto innanzi, è condivisibile anche la decisione presa dal Tribunale di Savona di rigettare la censura in merito all'eccesso di potere della delibera impugnata, posto che l'organo condominiale ha espletato una scelta discrezionale legittima e, comunque, certamente non riconducibile alla fattispecie invocata.
Validità dell’assemblea condominiale convocata in Comune diverso
Per completezza espositiva, anche la terza eccezione è stata ritenuta infondata dal giudice monocratico, atteso che non esiste una norma che imponga che celebrazione dell'assemblea condominiale debba avvenire nello stesso Comune in cui l'unità condominiale (in questo caso il Supercondominio) è ubicata, risultando necessario solo che i condomini siano messi nella condizione di potere agevolmente partecipare all'incontro (nel caso di specie, il Comune di Spotorno e Noli sono confinanti, a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro e perfettamente collegati).
Se ne deduce che è fondamentale che tutti i condomini siano edotti, con un congruo anticipo, del luogo preciso, del giorno e dell'ora della convocazione dell'assemblea. In mancanza di ciò, spetterebbe al condomino il diritto all'impugnativa. poiché il pregiudizio subìto dallo stesso per la mancata partecipazione è in re ipsa e consiste nel fatto che al condomino è stato impedito di essere presente all'assemblea condominiale, di esprimere in quella sede le proprie ragioni e, quindi, concorrere con il proprio voto alla formazione della volontà assembleare (Cass. civ. sez. VI/II, 26 settembre 2013, n. 22047; App. Firenze 2 gennaio 2019, n. 14).
In conclusione, l'impugnativa a delibera a condominiale è da rigettare perché i motivi di censura sono infondati, con condanna alla rifusione delle spese processuali del condomino-istante nei confronti del Supercondominio-convenuto.