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Quali danni copre la polizza globale fabbricati?

La polizza globale fabbricati offre copertura per danni da acqua, spese di ricerca e riparazione, ma esclude alcune voci di spesa; scopri come ottenere il giusto indennizzo e le condizioni contrattuali da considerare.
Avv. Anna Nicola 
Mag 24, 2022

Il caso è tratto dalla decisione del Tribunale di Monza n. 820 dell'11 aprile 2022.

Danni coperti dalla polizza globale fabbricati? La fattispecie

Il Condominio premesso di aver stipulato una polizza di assicurazione contro i danni, comprendente anche i rischi relativi ai danni da acqua ed alle spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua, conviene in giudizio la Compagnia allegando di aver subito un sinistro coperto dalla garanzia e di aver ricevuto un indennizzo solo parziale.

Il Condominio ha dunque richiesto condannarsi la società al pagamento del residuo indennizzo dovuto.

La Compagnia, dal canto suo, ha domandato il rigetto delle domande attoree, eccependo che vari danni fra quelli di cui controparte aveva richiesto il ristoro non rientravano nella copertura assicurativa e che la somma già corrisposta prima del giudizio era satisfattiva dei danni sofferti.

In primis, il Giudice osserva che è pacifica la riconducibilità del sinistro per cui è causa nell'ambito della garanzia assicurativa, come si deduce anche dallo stesso comportamento della compagnia convenuta, la quale ha corrisposto una somma, sia pure inferiore a quella richiesta dall'assicurato, a copertura del danno denunciato, in tal modo implicitamente ammettendo l'operatività della polizza.

Nell'atto introduttivo del giudizio, il Condominio ha precisato che la sua domanda attiene alla sola richiesta di pagamento integrale dei danni subiti dal condominio, e non anche di quelli subiti dai singoli condomini, poiché questi avevano accettato le somme liquidate dalla compagnia assicurativa all'epoca dei fatti.

L'importo complessivo versato a suo tempo dall'assicurazione comprendeva il ristoro anche di questi condomini, per cui il relativo importo doveva essere sottratto dalla domanda del condominio.

La causa è stata istruita con l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di C.T.U.

Le contestazioni della compagnia riguardano, in particolare, la copertura assicurativa di alcune delle voci di danno oggetto della domanda giudiziale. In proposito, premesso che nell'elaborato peritale sono state escluse dal dovuto alcune voci di spesa, ed avuto riguardo al fatto che la società convenuta si è dichiarata concorde con la liquidazione del C.T.U., come si evince dall'esame dei suoi scritti conclusivi, le considerazioni del Tribunale riguardano esclusivamente le voci decurtate.

Garanzia opzionale "Danni da Acqua"

il contratto prevede quanto segue: "A seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici è assicurato:

  • l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato stesso;
  • il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato in qualità di proprietario o conduttore dei relativi impianti idrici sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali, e per danneggiamenti a cose ed animali".

Rimborso per spese di ricerca e riparazione danni idrici

Per quanto riguarda, poi, la garanzia aggiuntiva concernente le "Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua", la previsione contrattuale è del seguente tenore: "In caso di danno, arrecato da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici ed indennizzabile in base al settore "D" danni da acqua (paragrafo danni materiali e diretti) è assicurato il rimborso:

  1. delle spese sostenute per riparare o sostituire le parti degli impianti idrici che hanno dato origine allo spargimento d'acqua.

Sono compresi gli impianti idrici interrati, di pertinenza del fabbricato, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato assicurato.

  1. delle spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato".

Il primo gruppo di spese che il C.T.U. ha ritenuto di non poter riconoscere come coperte dalla garanzia riguarda una serie di interventi di sostituzione dei "valvolini di sfogo aria" e di esclusione della "rete di sfiato principale" dei termosifoni.

Ciò, a parere del Giudice, è corretto in quanto la cattiva conformazione strutturale della rete sfiati o il cattivo funzionamento delle valvole di sfiato apposte cui caloriferi non pare possa essere ricompresa nella definizione di "rottura accidentale", posta dalle previsioni contrattuali a fondamento del diritto all'indennizzo.

Per quanto concerne le opere murarie, il Tribunale parimenti conferma le valutazioni esposte dal C.T.U., fondate su un adeguato esame della documentazione in atti e su valutazioni corrette sul piano tecnico oltre che immuni da vizi logici.

In particolare, considerato che l'impresa ha svolto interventi di assistenza muraria nella ricerca della perdita e nelle opere di ripristino, deve rilevarsi che alle opere murarie di "ricerca perdita" non corrisponde alcun intervento di detta impresa, sicché l'addebito a tale titolo non risulta adeguatamente documentato.

In generale, poi, il C.T.U. ha fondato la sua valutazione di incongruità delle spese per interventi murari sul fatto che erano state rilevate forti divergenze tra le opere dichiarate dalla impresa e le ore/lavoro necessarie per le assistenze.

In alcuni casi si giunge a rilevare un addebito di ore totalmente immotivato rispetto alle ricerche eseguite e alle opere murarie raffigurate nella documentazione fotografica, per cui, anche a prescindere dalla considerazione dei singoli interventi, dette considerazioni non appaiono superabili. Sono stati altresì esclusi dalla liquidazione i costi di imbiancatura, per i medesimi motivi.

Viene quindi confermata la CTU e condannata la compagnia al versamento del restante indennizzo.

Esclusione delle spese legali da rimborso assicurativo

Si osserva che non devono essere rimborsate le spese legali sostenute per l'attività stragiudiziale che ha preceduto la causa, avuto riguardo al fatto che, eccettuata l'attivazione della mediazione, che tuttavia rientra nelle spese processuali avuto riguardo all'obbligatorietà del mezzo in questione nella materia in trattazione, l'attività di cui trattasi risulta essersi limitata all'invio di una PEC.

Deve essere ricordato infatti che, ai sensi dell'art. 20 D.M. n. 55/2014, "l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale" deve rivestire una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, tale non essendo la sola richiesta stragiudiziale che normalmente precede l'instaurazione di una causa.

È infine utile ricordar che il potere di decidere se, come e quando assicurare il condominio è di spettanza prettamente assembleare.

Il potere della stipulazione del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione viene materialmente sottoscritto dall'amministratore di condominio per espressa autorizzazione assembleare.

La sua stipulazione o sottoscrizione non rientra nei poteri autonomi del mandatario dello stabile, non potendo qualificarsi come atto conservativo ai sensi dell'art. 1130 n. 4 c.c.

L'art. 1130 c.c., comma 4 c.c. obbligando l'amministratore (l'amministratore deve compiere) ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, si riferisce ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d'assicurazione: esso non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell'art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato (così Cass. 3 aprile 2007 n. 8233).
Per unanime giurisprudenza, la volontà di stipulare il contratto di assicurazione è competenza specifica dell'assemblea.

Se il contratto dovesse essere stipulato dal mandatario dello stabile senza la previa autorizzazione e senza che successivamente l'assemblea ne faccia proprio il contenuto deliberando la sua ratifica, l'amministratore si qualifica quale falsus procurator con tutte le debite conseguenze, anche economiche.

Sentenza
Scarica Trib. Monza 11 aprile 2022 n. 820
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