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Infiltrazioni, distacco di intonaci e degrado edilizio: accolta l'azione d'urgenza per la tutela dei condomini

L'ordinanza del Tribunale campano pone l'accento sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione di un provvedimento cautelare nel caso di degrado di uno stabile che crea seri problemi all'incolumità dei condomini.
Avv. Nicola Frivoli 
7 Mar, 2025

Con ordinanza emessa in data 21 gennaio 2025, il Tribunale di Napoli, accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. in favore di un condomino per l'azione cautelare intentata contro altri condomini per il verificarsi di fenomeni infiltrativi all'interno del suo appartamento.

I ricorrenti contestavano, con ricorso ex art. 700 c.p.c., agli altri proprietari-condomini la necessità di operare interventi di recupero statico ed architettonico dell'edificio, stante l'avanzato grado di ammaloramento che presentava notevoli segnali di pericolosità; che nel frattempo, nell'appartamento di proprietà dei ricorrenti si verificavano fenomeni infiltrativi a cui conseguivano il distacco di intonaci e la formazione di muffe; che i fenomeni infiltrativi insistono nella zona sottostante al cornicione in corrispondenza del terrazzo sovrastante (per ciò che riguarda uno dei due vani-bagno dell'appartamento) e nella zona posta in prossimità del cornicione di chiusura del fabbricato.

La situazione di pericolo, per la famiglia abitante nell'unità immobiliare (con al presenza di minori), veniva confermata dall'intervento dei VV.FF. che produceva una nuova rimozione di "pezzi di intonaco in pericolo di caduta" sia sul cortile condominiale che sulla facciata dell'edificio.

Nonostante un'assemblea straordinaria dei comproprietari per eliminare definitivamente il pericolo dal fabbricato, e, soprattutto, procedere ai lavori di ripristino, e l'incarico di un tecnico, quest'ultimo assumeva di non aver riscontrato alcuna situazione di pericolo. Purtroppo si verificavano nuovi distacchi di intonaci dalla facciata condominiale.

Stante l'inerzia degli altri proprie rati, i ricorrenti chiedevano al giudice adito l'esecuzione di tutte le opere necessarie a porre termine alle problematiche assunte nel ricorso d'urgenza.

I presupposti per l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.c.

Dalla disamina dell'ordinanza cautelare, emerge la sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità del presente ricorso e cioè il c.d. periculum in mora ed il fumus boni juris.

I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presuppongono, pertanto, il pericolo di una situazione attuale di danno, derivante dall'attesa del giudizio, e mirano a scongiurarla con l'anticipazione dei suoi effetti (Trib. Bologna, 4 febbraio 2009; Trib. Milano, 23 dicembre 1993).

Con riferimento al requisito del periculum in mora, è ormai nozione comune che la norma di cui all'art. 700 c.p.c, richiede la sussistenza di un irreparabile pregiudizio derivante o da infruttuosità, o da tardività per evitare i quali può essere emesso un provvedimento cautelare di tipo conservativo della situazione di fatto o di diritto su cui dovrà incidere la futura sentenza o anticipatorio della soddisfazione del diritto medesimo, o infine di tipo inibitorio.

Nella fattispecie posta al vaglio del giudice adito campano, è presente sia il requisito del fumus che quello del periculum . e si considera, in primis, gli istanti hanno dedotto non solo un pericolo per la proprietà ma anche per l'incolumità dell'intero nucleo familiare che vive nell'appartamento oggetto di causa di tal che, sotto questo aspetto, appare corretto il richiamo all'art 700 c.p.c. piuttosto che all'art 1172 c.c.

Importante è il requisito del periculum in mora che non può essere sempre implicitamente riconosciuto, bensì presuppone il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma (art. 700 c.p.c.); occorre, quindi, una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze - legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare - attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere, in termini di piena oggettività, la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte (Trib. Bologna, 27 giugno 2007; Trib. Bologna, 12 aprile 2007).

Dirimente la CTU tecnica espletata

Il magistrato aveva conferito incarico a consulente tecnico d'ufficio, che ha depositato una perizia esaustiva dalla quale si deduceva il pregiudizio all'incolumità degli occupanti l'immobile di proprietà del ricorrente.

Lo stesso tecnico riteneva opportuni ed immediati interventi di consolidamento e sostituzione dell'intonaco in facciata ed interventi di manutenzione straordinaria, nonché impermeabilizzazione.

Infatti, in tema di responsabilità del condominio per infiltrazioni, l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio è condizione dirimente e necessaria per comprendere le cause del danno e per relazionare sulle opere volte all'eliminazione del fenomeno che ha causato l'evento dannoso, oltre che alla quantificazione dei danni e la valutazione del contegno tenuto dal danneggiato (Cass. civ. sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. sez. III, 28 luglio 2008, n. 20427; Trib. Bari 13.11.2024, n. 4630; Trib. Catania 10 maggio 2024, n. 2285).

Responsabilità dei danni cagionati da cose in custodia

Per completezza, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.), quindi, ha carattere oggettivo e funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2005, n. 5326).

Ciò significa che, per il configurarsi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., è sufficiente la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, mentre non rileva la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione di detta norma è quella di imputare la responsabilità a chi di fatto si trova nella condizione di controllare i rischi della cosa. La responsabilità per custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Trib. Torre Annunziata 17 giugno 2024, n. 1793). L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (Cass. civ. S.U. 30 giugno 2022, n. 20943; Trib. Nola 17 settembre 2024, n. 2470).

Avv. mariano acquaviva Ripartizione spese indagine fenomeno infiltrativo

Riflessioni finali sul provvedimento cautelare adottato dal Tribunale competente

E' in toto condivisibile quanto sostenuto dal Tribunale napoletano, nell'ordinanza d'urgenza emessa in accoglimento del ricorso, atteso che va sempre tutelata l'incolumità dei condomini nel caso di problematiche afferenti la presenza di un irreparabile pregiudizio con la susseguente pericolosità nel vivere negli immobili ammalorati per inerzia degli altri comunisti.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli 21 gennaio 2025
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