L'articolo 1, comma 812 della Legge di Bilancio 2022 (in vigore dal 01/01/2022) ha precisato che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Quindi: Il bonus spetta anche se l'impianto di produzione, al quale il sistema di accumulo deve essere integrato, è già esistente e beneficia degli incentivi per lo scambio sul posto.
La stessa norma sopra detta ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sarebbero state definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio in questione e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
Il Decreto sopra detto che specifica nel dettaglio le caratteristiche del credito d'imposta è stato pubblicato in Gazzetta: si tratta del Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 maggio, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 17 giugno (Definizione delle modalità attuative del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili - GU Serie Generale n.140 del 17-06-2022).
Secondo l'articolo 2 del Decreto (Ambito di applicazione e misura del credito d'imposta) il bonus spetta alle persone fisiche che sostengono spese per installare sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti, e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Le spese oggetto dell'incentivo devono essere sostenute nel 2022, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
I beneficiari del bonus dovranno inoltrare, in via telematica, entro il termine - che sarà previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto - un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento.
Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per l'installazione dei sistemi di accumulo.
Sarà poi il Fisco, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili, a determinare la percentuale di spesa sostenuta da ciascun soggetto che corrisponde al credito d'imposta.
Una volta avvenuta la quantificazione del credito da parte dell'Agenzia, il singolo contribuente potrà utilizzare l'importo riconosciuto in compensazione delle imposte dovute, esponendolo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel corso del quale sono state sostenute le spese agevolabili.
L'eventuale parte del credito d'imposta non utilizzato, per esempio per problemi di capienza in fase di compensazione, potrà essere riportato ai periodi d'imposta successivi.
In ogni caso l'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.