Quando un vicino avvia interventi edilizi che possono avere ripercussioni sulla mia proprietà — come nel caso di questioni relative alle distanze minime, alla sagoma dell'edificio, alle visuali o alle possibili emissioni —posso ottenere copia della documentazione amministrativa, cioè posso controllare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo? E se il vicino che ha iniziato le opere si oppone?
A queste domande ha fornito una chiara risposta il Tar Lombardia (sentenza n. 1941 pubblicata il 04/06/2025).
La vicenda esaminata è iniziata quando la ricorrente ha chiesto al Comune di visionare gli atti edilizi della vicina per verificare il rispetto delle distanze legali tra fabbricati, invocando il proprio interesse giuridico diretto e attuale ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L. 241/1990.
La controinteressata si è opposta all'accesso ed il Comune non ha risposto entro 30 giorni, generando un c.d. "silenzio-diniego": quest'ultimo è quel meccanismo per cui, in caso di mancata risposta dell'amministrazione entro il termine previsto, la richiesta del cittadino si considera tacitamente respinta e può essere impugnata come se fosse un provvedimento negativo.
La ricorrente ha quindi notificato il ricorso al TAR, sostenendo che il diniego implicito fosse illegittimo.
Il Tar ha ricordato che il soggetto confinante ha un interesse giuridico diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti del procedimento amministrativo relativo alle attività edilizie svolte sul fondo adiacente. Tale interesse si fonda sulla necessità di verificare la legittimità del titolo edilizio e la conformità dell'intervento autorizzato alle prescrizioni di legge.
E' importante sottolineare che il principio di trasparenza e il principio di effettività della tutela ex art. 24 Cost., non consentono restrizioni all'accesso difensivo fondate su ragioni di riservatezza.
L'accesso c.d. difensivo va oltre la trasparenza: non serve a controllare genericamente l'operato della PA, ma a difendere un interesse giuridico personale.
Ne consegue che, l'opposizione formulata dalla controinteressata non impedisce l'accesso agli atti, se non accompagnata da motivazioni puntuali e circostanziate che evidenzino esigenze reali di riservatezza, tali da giustificare la limitazione dell'accesso alla documentazione richiesta.
Il Tar Lombardia ha ordinato al Comune di consentire l'accesso e l'estrazione di copia degli atti richiesti, relativi al permesso di costruire rilasciato alla controinteressata.