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Progettista: clausole di esclusione della copertura assicurativa

Qual è il rischio garantito nella polizza sottoscritta dal direttore dei lavori? Differenza tra danni all'opera e danni ai terzi.
Avv. Mariano Acquaviva 
28 Dic, 2021

Ogni professionista ricorre a una polizza assicurativa che lo copra dai rischi del proprio mestiere. Avvocati, commercialisti, ingegneri, medici: tutti si assicurano contro i rischi professionali, cosicché, se qualcosa dovesse accadere, sarebbe la compagnia a pagare il danneggiato.

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 3432 del 24 novembre 2021, ha affrontato un caso riguardante la responsabilità del progettista e direttore dei lavori per le infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dalla copertura di un edificio condominiale.

La fattispecie concreta è stata l'occasione per approfondire il tema delle clausole di esclusione della copertura assicurativa del progettista.

Come si vedrà, la polizza non copre ogni tipo di danno arrecato dall'assicurato. In altre parole, il rischio garantito è determinato dalle condizioni contrattuali che, di volta in volta, possono essere diverse.

Nel caso affrontato dalla corte meneghina, la quaestio iuris ha riguardato la presenza o meno della cosiddetta clausola di danno dell'opera, cioè della condizione che estende la copertura assicurativa anche ai danni alle opere anziché solamente a quelli cagionati alle persone.

Approfondiamo l'argomento e vediamo cosa ha detto la Corte d'Appello di Milano a proposito delle clausole di esclusione della copertura assicurativa del progettista.

Il progettista non risponde del crollo colposo dell'edificio

Assicurazione del progettista e direttore dei lavori: il caso

Avverso la sentenza di primo grado con cui veniva condannato a risarcire i danni, in solido con l'impresa, a favore del condominio, proponeva appello l'architetto che aveva seguito l'opera oggetto di contenzioso in qualità di progettista e direttore dei lavori.

Secondo l'appellante, il giudice di prime cure aveva errato escludendo l'operatività della polizza stipulata dal professionista, negando che la compagnia fosse tenuta alla garanzia. A parere del tribunale, la copertura assicurativa non riguardava i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali (o nelle quali) si esplicano i lavori.

A parere dell'appellante, al contrario, la polizza professionale copriva non solo il rischio di danni a persone, ma anche a cose, con la sola limitazione del danno da crollo che l'opera può subire in fase di costruzione, ossia dei danni che possono verificarsi prima dell'ultimazione dell'opera stessa.

In altre parole, secondo l'interpretazione fornita dall'appellante, la propria polizza avrebbe risarcito:

  • i danni a persone. L'art. 2 della polizza infatti così recitava: «l'assicurazione è prestata... per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza, verificatosi sia durante l'esecuzione delle opere sia entro 10 anni dalla data di compimento delle opere indicate nella "Descrizione del rischio"»;
  • i danni all'opera, ma solo quelli verificatisi a lavori ultimati, non quelli in corso di costruzione.

    Così doveva essere infatti interpretato l'art. 3 della polizza: «l'assicurazione non vale per i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano i lavori».

Poiché i condòmini lamentavano i danni da infiltrazioni per i vizi della copertura dell'edificio a distanza di sei anni dalla consegna dei lavori, a parere dell'appellante la garanzia avrebbe dovuto operare.

Clausole esclusione copertura assicurativa progettista: la decisione

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 3432 del 24 novembre 2021 in commento, ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado.

Secondo la Corte meneghina non ci sono dubbi sulla corretta interpretazione delle condizioni contrattuali e delle clausole di esclusione della copertura assicurativa del progettista. L'art. 2 della polizza (sopra richiamato) è infatti chiaro nello stabilire che il rischio garantito riguarda i danni causati a terze persone; allo stesso modo, il tenore dell'art. 3 è altrettanto limpido allorquando esclude dalla portata della copertura assicurativa i danni a cose.

In altre parole, il rischio garantito va individuato esclusivamente nella garanzia della responsabilità civile derivante all'assicurato per danni "cagionati a terzi" sia durante l'esecuzione delle opere sia entro 10 anni dalla data di compimento.

La polizza, dunque, copre tutto quanto contenuto nell'oggetto della garanzia descritta dal predetto art. 2, ad eccezione delle esclusioni indicate all'articolo 3, tra le quali vi sono appunto i risarcimenti dovuti al contraente/committente per far fronte alle inesattezze nell'adempimento dell'attività svolta e, quindi, per eliminare i vizi propri dell'opera progettata o sulla quale si è svolta la direzione lavori, quali quelli richiesti nella specie.

L'interpretazione offerta dall'appellante, secondo cui è escluso solo il danno da crollo che l'opera può subire in fase di costruzione, è contraria alla stessa lettera dell'accordo, che riguarda genericamente "i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano i lavori", cioè, come detto, tutte le conseguenze dannose che, a causa dell'inadempimento del professionista, si riverberano in sé sull'opus interessato dall'attività di progettazione o direzione lavori, rimanendo invece il professionista coperto per i danni eventualmente provocati a terzi a causa di quegli stessi inadempimenti, verificatisi sia durante l'esecuzione sia entro 10 anni dalla data di compimento.

Da tanto è derivato l'inevitabile rigetto dell'appello.

L'esecutore deve correggere anche gli errori del progettista

Sentenza
Scarica App. Milano 24 novembre 2021 n. 3432
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