L'amministratore che dovesse sostenere costi per la propria tutela in sede penale, sia esso indagato/imputato, ovvero persona offesa, non può imputare quel costo ai condòmini, quand'anche la responsabilità penale attribuitagli in sede d'indagine ed eventualmente processuale derivi dalla sua posizione di legale rappresentante.
Queste considerazioni, che di seguito motiveremo per dare un opportuno inquadramento alla questione, nascono da una domanda pervenutaci da un nostro lettore.
Questo il problema ed il susseguente questi: "Buonasera, nel condominio si è verificato un incendio nel quale è deceduta una persona. Ho saputo dall'amministratore che ha ricevuto denuncia penale e che intende addebitare le spese legali al condominio; è possibile fare questo? L'amministratore non è tenuto ad avere una propria assicurazione professionale per la copertura di questi costi?"
Spese condominiali, l'inerenza è il principio guida per individuarle
"Il problema della ripartizione delle spese è quello che, in Italia, ha portato una completa disarmonia nell'istituto condominiale" (così G. Terzago, Il condominio, Giuffré, 1985).
L'eccessiva genericità delle norme, infatti, ha sovente creato problemi interpretativi: la spesa riguarda tutti? Solo una parte? È spesa di conservazione? O di uso? Si applica il criterio generale della ripartizione previsto dall'art. 1123, primo comma, c.c. o quello diverso del secondo comma, del quale gli artt. 1124, 1225 e 1126 rappresentano specifiche declinazioni?
Tutte domande che non hanno facile ed immediata risposta e rispetto alle quali s'è arrivati alla disarmonia cui fa riferimento Terzago nel suo fondamentale manuale sul diritto del condominio.
Un principio generale, tuttavia, è possibile fornirlo con sicurezza: la disarmonia riguarda sicuramente l'applicazione dei criteri di riparto, non l'individuazione delle spese. Quanto a queste vale un principio specifico: l'inerenza. La spesa è condominiale se inerisce alla gestione e conservazione dei beni e servizi comuni.
Una spesa non inerente a questi aspetti è un costo che non può entrare nella gestione condominiale, sul quale l'assemblea non ha competenza a pronunciarsi: anche un eventuale accordo tra tutti i condòmini non cambierebbe le cose, dando a quella suddivisione semplicemente il connotato di un accollo tra di essi, ma sicuramente non quello di un costo di natura condominiale.
Processo penale: la responsabilità è individuale
Ciò premesso è possibile soffermarsi sulla vicenda sottopostaci dal nostro lettore. Ai sensi dell'art. 27 della Costituzione, la responsabilità penale è personale (e colpevole).
Ciò vuol dire che ognuno risponde per i fatti che egli stesso ha commesso: non esiste responsabilità per fatto altrui ed è fortemente avversata la possibilità di addebitare la responsabilità per mera posizione (sebbene l'impianto originario del codice penale mantenga delle ipotesi vicina a questa possibilità, che dottrina e giurisprudenza tendono ad interpretare in grado più garantista).
In questo contesto, pertanto, se l'amministratore condominiale viene chiamato a rispondere per reati commessi nel corso della gestione condominiale, per quanto la ragione della responsabilità tragga origine dalla legale rappresentanza, egli non risponderà del reato in quanto tale, cioè per la semplice sua posizione, ma in ragione delle azioni o omissioni che gli siano attribuibili, anche solamente a titolo di colpa, in conseguenza della sua attività gestoria.
Restando al caso portatoci dal nostro lettore, l'eventuale responsabilità penale per l'incendio ed il decesso della persona si pone in capo all'amministratore in quanto legale rappresentante, ma questa condizione non è di per sé sufficiente ad affermarne la colpevolezza, dovendosi verificare se il contegno tenuto (anche in forma omissiva) dal professionista sia stata la causa (o una delle cause) dell'incendio e del decesso.
Non si tratta di una responsabilità, come quella civile, individuabile nel soggetto (in questo caso centro di imputazione di interessi) condominio che l'amministratore rappresenta, ma di un fatto personale che solo a chi lo ha commesso è imputabile.
D'altra parte, per aggiungere un ulteriore elemento, ove la responsabilità si estendesse in concorso ai condòmini, nessuno dubiterebbe che ognuno dovrebbe sostenere il costo in proprio.
Processo penale a carico dell'amministratore, delibere di assunzione del costo e invalidità
Chiarita la ragione dell'assenza di inerenza delle spese legali che l'amministratore deve sostenere per un procedimento ingenerato contro la sua persona in ragione della sua qualifica, è utile comprendere che cosa accadrebbe ove il costo fosse approvato dall'assemblea.
Al riguardo giova rammentare che è pacifico, in dottrina e giurisprudenza, che sono "le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea" (in tal senso ad esempio, Cass. SS.UU. n. 9839/2021); le spese extra-condominiali approvate dall'assemblea, quindi, generano la nullità di quella delibera per incompetenza, senza che giochi alcun rilievo nemmeno il criterio di suddivisione utilizzato.
La decisione assunta in tal senso, pertanto, andrebbe considerata nulla e come tale impugnabile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, fatti salvi gli effetti della prescrizione.