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Prescrizione e decadenza nel procedimento di negoziazione assistita

La gestione della prescrizione e della decadenza nella negoziazione assistita: tempistiche e obblighi per la proposizione della domanda giudiziale.
Avv. Mauro Stucchi 

Il Tribunale Civile di Roma ha ribadito che l'art. 8 della Legge 162/2014 prevede che per quanto riguarda i procedimenti per i quali la legge impone l'instaurazione della procedura di negoziazione assistita, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il termine di decadenza di trenta giorni decorrenti dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

L'orientamento giurisprudenziale: la sentenza

Alfa citava in giudizio il Condominio Beta al fine di vedere accertare e dichiarare la sua responsabilità e per l'effetto condannarlo al pagamento di tutti patiti a seguito dell'avvenuta caduta all'interno degli spazi condominiali.

Il Condominio si costituiva in giudizio. eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibiità della domanda attorea per avere parte attrice incardinato il giudizio dopo quasi tre anni dalla chiusura del procedimento di negoziazione, prevedendo invece la legge la proposizione della domanda giudiziale entro i trenta giorni successivi al rifiuto, mancata accettazione e, comunque, chiusura della procedura di negoziazione.

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea formulata dalla difesa di parte convenuta, poiché infondata e va pertanto rigettata.

Detta decisione si fonda sul fatto che l'art. 8 della legge 162/2014 non prevede che il giudizio debba essere incardinato entro i trenta giorni successivi alla chiusura della procedura.

In realtà, l'art. 8 della legge 162/2014 recita: "Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1 (30 giorni), la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati."

La disciplina normativa: l'istituto della negoziazione assistita

La negoziazione assistita è un istituto per la risoluzione alternativa delle controversie disciplinata dalla L. 162/2014. La negoziazione assistita si basa su un accordo definito "convenzione di negoziazione", attraverso la quale le parti con l'assistenza dei propri avvocati risolvono in via stragiudiziale una lite. La convenzione di negoziazione, che ha forma scritta, ha natura di contratto ed è sottoscritto dalle parti e, per autentica, dai rispettivi difensori. La negoziazione assistita può essere facoltativa oppure obbligatoria.

I casi in cui la negoziazione assistita è obbligatoria e quindi è condizione di procedibilità della successiva azione giudiziale ordinaria sono due, e cioè:

  1. il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e da natanti;
  2. le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della mediazione civile obbligatoria.

Il procedimento della negoziazione assistita

L'articolo 4 I comma del D. Lgs 132/2014 stabilisce che l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita deve chiaramente specificare l'oggetto della controversia e deve contenere un'avvertenza esplicita: la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può influenzare la decisione del giudice riguardo alle spese processuali.

L'articolo 4 II comma specifica che la firma apposta all'invito deve essere autenticata dall'avvocato che lo emette, garantendo così l'identità del firmatario e la formalità del documento.

Infine, il terzo comma prevede che, in caso di mancato accordo tra le parti, la dichiarazione attestante questa circostanza sia certificata dagli avvocati designati dalle parti stesse, confermando ufficialmente lo stallo nelle negoziazioni e permettendo così di procedere secondo le normative vigenti.

Interruzione della prescrizione o decadenza e invito alla negoziazione assistita obbligatoria o facoltativa

L'articolo 8 recita "Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1 (30 giorni), la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati." L'art. 8 stabilisce, quindi, che, a partire dalla comunicazione dell'invito a negoziare o dalla firma della convenzione di negoziazione assistita, si interrompono gli effetti della prescrizione, come accadrebbe con il deposito di una domanda giudiziale. Questo significa che il tempo durante il quale una parte può esercitare i propri diritti in giudizio viene sospeso per consentire la negoziazione assistita. Inoltre, l'articolo prevede che la decadenza, ovvero la perdita del diritto di agire in giudizio dopo un certo periodo, sia impedita una sola volta a partire dalla data di comunicazione dell'invito o di sottoscrizione della convenzione.

Tuttavia, se l'invito viene rifiutato o non accettato entro il termine specificato nell'articolo 4, comma 1, il diritto di avviare un'azione giudiziale deve essere esercitato entro lo stesso termine di decadenza che ricomincia a decorrere dal momento del rifiuto, dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo attestata dagli avvocati.

Questo meccanismo garantisce che la negoziazione assistita non possa essere utilizzata per ritardare indebitamente l'accesso alla giustizia.

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