La disdetta è quella dichiarazione di volontà con la quale si manifesta la propria intenzione di ritirare la propria disponibilità rispetto ad un accordo precedentemente assunto.
Nell'ambito delle locazioni, siano esse ad uso abitativo o per usi differenti da questo, il termine disdetta è utilizzato per lo più con riferimento al locatore (es. art. 3 legge n. 431/98).
Il corrispettivo – in realtà più ampio – diritto del conduttore è chiamato recesso, che può assumere l'ampia formula di recesso libero (ove previsto dal contratto) o comunque di recesso per gravi motivi (sempre consentito dalla legge).
La disdetta del contratto di locazione da parte del locatore alla prima scadenza è quella dichiarazione con la quale chi ha concesso l'unità immobiliare comunica l'intenzione di cessare quel contratto ed ottenere quindi la restituzione del bene.
Essa, come si diceva, può riguardare tanto le locazioni ad uso abitativo, tanto quelle per uso differente (commerciale-professionale-industriale-artigianale).
Preavviso di disdetta del locatore nelle locazioni ad uso abitativo (parlare delle conseguenze)
L'art. 3 della legge n. 431 del 1998 rubricato disdetta del contratto da parte del locatore, riguarda la possibilità di negare il rinnovo del contratto alla prima scadenza. In sostanza nei contratti 4+4 ed in quelli 3+2 al termine, rispettivamente, del primo quadriennio e del primo triennio, si può interrompere il rapporto locatizio.
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