L'usufrutto è una delle soluzioni maggiormente adottate quando si decide di lasciare la disponibilità di un'immobile a persona diversa dal formale titolare. L'usufrutto può rappresentare anche un'operazione che consente di beneficiare di alcune agevolazioni fiscali, soprattutto quando il suo oggetto è un immobile. Con questo articolo affronteremo un particolare argomento: la donazione dell'usufrutto.
Sono in tanti a chiedersi se possono cedere a terzi, a titolo assolutamente gratuito, il proprio usufrutto. Ciò accade soprattutto quando il titolare del diritto non può più godere del bene e, pertanto, vorrebbe trasferire la propria condizione privilegiata ad altri, magari a un familiare o a un amico.
Ciò è possibile? Si può dare l'usufrutto ad altri? Serve sempre il consenso del nudo proprietario? Se ti stai chiedendo "Posso donare l'usufrutto?", sei nel posto giusto. Nel prosieguo vedremo cosa stabilisce la legge a tal riguardo.
Definizione e caratteristiche dell'usufrutto come diritto reale
L'usufrutto è il diritto reale che consente al titolare di godere della cosa e di trarne da essa ogni possibile utilità, duretta o anche indiretta, senza però alterare la destinazione economica impressa alla cosa dalla volontà del proprietario o dalla natura della stessa.
L'usufrutto si estende alle pertinenze della cosa e a tutti i suoi accessori. L'usufruttuario può godere perfino dei frutti della proprietà su cui vanta l'usufrutto. Di fatti, dunque, è come se l'usufruttuario fosse il vero padrone del bene.
Proprio per tale ragione, il titolare formale del bene concesso in usufrutto è definito "nudo proprietario", essendo il suo diritto esautorato delle principali facoltà.
Durata legale dell'usufrutto: vita del titolare e limiti temporali
Secondo la legge, l'usufrutto non può eccedere la durata della vita del suo titolare mentre, se è costituito a favore di una persona giuridica (come un'associazione o una società), non può durare più di trent'anni (art. 979 cod. civ.).
Ciò significa che l'usufrutto, anche se ceduto dall'usufruttuario, si estingue alla morte di quest'ultimo, in quanto non può eccedere la vita di colui che per primo ne ha beneficiato.
Il divieto di usufrutto successivo deriva dal fatto che, se l'usufrutto si trasmettesse agli eredi come qualsiasi altro diritto patrimoniale, il nudo proprietario rimarrebbe nell'impossibilità di riacquistare le sue piene facoltà sul bene che gli appartiene.
Il divieto di un usufrutto perpetuo è di fondamentale importanza per capire se questo diritto reale può essere donato. Ne parleremo a breve.
Diritti e doveri dell'usufruttuario sul bene usufruttato
L'usufruttuario, cioè colui che beneficia dell'usufrutto, può godere del bene come se ne fosse il proprietario, salvo l'obbligo di non alterarne la destinazione economica (art. 981 cod. civ.); può altresì godere di ogni utilità derivante dallo stesso.
Quanto appena detto significa che il divieto principale posto all'usufruttuario è quello di modificare radicalmente la natura del bene concesso in usufrutto. Ad esempio, se l'oggetto del rapporto è una casa, l'usufruttuario potrà senz'altro abitarvi, ma non potrà mutarne la destinazione, trasformandola, ad esempio, in un locale commerciale o, peggio ancora, demolendola.
Nudo proprietario e usufruttuario: come si dividono le spese?
Secondo la legge, le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione (art. 1004 cod. civ.).
Al contrario, le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Le riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 cod. civ.).
La legge precisa inoltre che, se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese e di ottenere successivamente il rimborso dal nudo proprietario. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato (art. 1006 cod. civ.).
Possibilità di donare l'usufrutto: condizioni e limiti legali
L'usufrutto si può donare? Se il titolo costitutivo (ad esempio, il contratto) non lo proibisce, la donazione dell'usufrutto è ammessa (art. 980 cod. civ.). Non esiste dunque un divieto di legge che impedisce di donare l'usufrutto.
Tuttavia, la donazione dell'usufrutto non può derogare a una delle regole fondamentali sopra citate: quella che impedisce a questo diritto reale di durare più della vita del primo usufruttuario.
Ciò significa che, anche a seguito della donazione, la durata dell'usufrutto resta commisura alla vita del dante causa (cioè, del primo usufruttuario) o al termine finale originariamente fissato.
Per donare un usufrutto occorre recarsi da un notaio, il quale redigerà l'atto pubblico di trasferimento del diritto reale e lo trascriverà nei pubblici registri immobiliari.
Obbligo di notifica al nudo proprietario in caso di donazione dell'usufrutto
Per legge, quando l'usufruttuario cede il proprio diritto deve darne notizia al nudo proprietario mediante apposita notifica; fino a tale momento, l'usufruttuario resta solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
Deve ritenersi che tale disposizione si applichi anche alla donazione, visto che permane l'interesse del nudo proprietario a sapere chi è il nuovo usufruttuario.
Come evidenziato dalla dottrina, la notificazione della cessione (nel nostro caso, donazione) non riguarda il perfezionamento o l'efficacia del negozio di cessione, ma attiene esclusivamente alla liberazione del cedente (donante) da ogni responsabilità nei confronti del proprietario.