Quanto guadagna il portiere del condominio?
La misura della busta paga dipende dalla tipologia di contratto stipulato tra le parti.
Le diverse mansioni e quindi lo specifico inquadramento portano al livello di retribuzione previsto dagli accordi collettivi.
Ci sono poi le indennità, che si attivano in ragione di mansioni supplementari: ad esempio il ritiro della posta raccomandata, la movimentazione dei bidoni condominiali, ecc.
Il costo annuo del servizio di portierato comprende poi l'eventuale costo del consulente del lavoro che elabora la busta paga, costi per la sicurezza sul luogo di lavoro, ecc.
In buona sostanza la voce di spesa esposta in rendiconto potrebbe non indicare con precisione solamente il costo del lavoro del portiere.
In disparte da profili di illegittimità del rendiconto per questo specifico aspetto, anzi supponendone la piena legittimità, è giusto domandarsi se ed in che misura ogni condòmino che ha diritto di accesso alla documentazione condominiale possa esercitarlo anche relativamente alla busta paga del portiere.
Busta paga del portiere, il caso
Come spesso accade, gli spunti per questi approfondimenti ci arrivano dai nostri lettori.
Uno di loro ci ha scritto: "Esimi della redazione, buona giornata. Vi scrivo perché ho necessità di sapere qual è la busta paga del portiere del mio condominio, ma l'amministratore oppone resistenza a darmi quel documento per ragioni di privacy.
Io vorrei conoscere l'esatto ammontare della retribuzione media mensile e delle mansioni affidategli. Ho come l'impressione che si possa spronarlo a fare meglio il suo lavoro e che il portiere alcune cose per cui prende soldi a fine mese, nemmeno le faccia.
L'amministratore dice di non avere preoccupazione e di vivere sereno, che lui è li apposta per fare queste cose. Ok, lo ringrazio, ma io voglio saperne qualcosa in più."
Chiaro il nostro lettore, speriamo di essere all'altezza nella risposta.
Busta paga del portiere, un documento condominiale
Art. 1130-bis, primo comma, c.c.: "i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione".
La busta paga, su questo non ci sono dubbi, deve essere considerata un giustificativo di spesa, riguardando un costo che il condominio sostiene periodicamente.
Rispetto al diritto di accesso alla documentazione condominiale, è bene sempre ricordare che i condòmini possono esercitare liberamente e senza condizioni e giustificazioni di sorta.
In relazione alle concrete modalità di esercizio del diritto, la giurisprudenza, costantemente ed univocamente, afferma che "spetta a ciascun comproprietario il potere di chiedere e di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo e senza specificare le ragioni della richiesta, ma la Suprema Corte ha precisato che l'esercizio di tale facoltà non deve risultare di ostacolo all'attività di amministrazione, essere contraria ai principi di correttezza o risolversi in un onere economico per il condominio (v. Cass. 4445/2020; Cass. 19210/2011, Cass. 15159/2001, Cass. 8460/1998).
Tali pronunzie evidenziano che l'obbligo dell'amministratore di fornire informazioni ai condòmini non è senza limiti, perché l'interesse alla buona amministrazione del Condominio osta a che l'amministratore sia tenuto a distogliersi dallo svolgimento delle proprie funzioni per assecondare richieste reiterate e non finalizzate a soddisfare autentiche esigenze informative" (Trib. Roma 22 dicembre 2020).
Sintesi: diritto di accesso pieno ed assoluto, ma sempre nel rispetto del lavoro dell'amministratore.
Se chiedo oggi un documento, domani un altro e dopodomani un altro ancora, magari è meglio che mi organizzi per non intralciare il lavoro dell'amministratore. Se domando copia di una fattura di qualche anno fa, non è peregrino sentirsi rispondere di tornare dopo venti giorni.
Busta paga del portiere e diritti dei condomini
Date queste coordinate generali - ossia assunta la natura di documento condominiale della busta paga e osservate le modalità concrete di esercizio del diritto di accesso ai documenti - possiamo certamente concludere che ogni condòmino ha diritto di accedere alla busta paga del portiere.
Non ci pare sussistano, in termini generali, ragioni ostative che abbiano a che fare con la riservatezza del portiere. Al più dovranno essere i condòmini, resi edotti del contenuto del documento in ragione della copia chiesta, ad evitare indebite diffusioni.
La busta paga è un documento che giustifica una spesa. La spesa riguarda una prestazione lavorativa in favore del condominio.
I condòmini sono titolari dei diritti reali che gli consentono di partecipare alla gestione del condominio.
Tra i loro diritti v'è quello, quanto meno in sede di approvazione del rendiconto, di prendere visione dei documenti che giustificano la spesa.
Ne discende che ciascun condòmino ha diritto a prendere visione ed estrarre copia della busta paga del portiere non dovendo dare giustificazione del perché vuole quel documento, ma al contempo premurandosi di non diffondere i dati contenuti.
Riteniamo, dunque, che il nostro condòmino abbia pieno diritto a pretendere copia dei documenti condominiali nello specifico della busta paga del portiere.