Detrazioni fiscali per lavori su portoni d'ingresso in condominio
Per i lavori relativi al portone d'ingresso il condominio può fruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di recupero? Sì. Il caso può rientrare anche in altre misure (ad es. ecobonus); noi qui vediamo in particolare l'ipotesi delle detrazioni per interventi di recupero.
Entriamo nel dettaglio, premettendo un breve excursus normativo.
Portone d'ingresso: classificazione come parte comune del condominio
Partiamo da un dato: il portone d'ingresso è una parte comune ai sensi dell'art. 1117 c.c.
Se cioè siamo in un condominio, il portone è una di quelle parti che rientrano nella disciplina delle parti comuni prevista dall'art. 1117 c.c.
Detto articolo, come noto, indica i criteri e gli elenchi non esaustivi per l'individuazione delle parti condominiali. In breve, salvo che non sia previsto diversamente dal titolo, le parti che servono le unità immobiliari, che cioè hanno con queste una relazione materiale e/o funzionale sono da considerarsi comuni. Il portone d'ingresso è menzionato nell'elenco di cui al punto n. 1 del detto articolo.
Chiarito sinteticamente questo aspetto, vediamo quali detrazioni sono ammesse.
Portone d'ingresso in condominio e detrazioni per ristrutturazione
Come detto, le detrazioni per i lavori relativi al portone sono previste in varie norme; noi qui ci occupiamo di un caso specifico, quello delle detrazioni per interventi di recupero di cui all'art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi); si tratta delle detrazioni previste nella misura base del 36% e fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000; con le estensioni previste periodicamente dall'art. 16 D.L. n. 63/2013 si giunge al 50% con un ammontare complessivo di 96.000 euro.
Infatti, detto tipo di agevolazioni è noto anche come quello del 50%. Tali condizioni ad oggi, come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2021, valgono sino al 31 dicembre 2021.
Per quanto riguarda i lavori sulle parti condominiali, rientrano nell'agevolazione sia i lavori di manutenzione ordinaria che quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Quindi gli interventi sul portone condominiale sono agevolati sia se rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria (a differenza degli interventi sulle singole unità abitative) che se rientrano nelle altre categorie di interventi (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia).
Portone d'ingresso in condominio, detrazioni e misure per prevenire atti illeciti di terzi
Inoltre, gli interventi relativi ai portoni d'ingresso sono agevolati con le detrazioni di cui all'art. 16-bis cit. anche in quanto rientrano tra quelli "relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi"; si tratta di una specifica ipotesi di interventi agevolati prevista dall'att. 16-bis citato al co. 1 lett. f. Per quanto riguarda i portoni, in questo caso l'elenco esemplificativo della Guida dell'AdE menziona le porte blindate o rinforzate.
Portone d'ingresso in condominio, esempi di interventi ammessi alle detrazioni per interventi di recupero
Passando poi ad esempi pratici, si potrà fruire della detrazione scegliendo di eseguire il lavoro più semplice, come ad es. riverniciare il portone esistente, oppure di installare una porta idonea a prevenire atti illeciti di terzi, o ancora di eseguire un intervento più complesso intervenendo sul prospetto.
Opzione sconto in fattura/cessione del credito e lavori sul portone condominiale
Molti dei lavori sul portone menzionati rientrano nell'opzione, prevista dal Decreto Rilancio, dello sconto in fattura/cessione del credito, cioè la possibilità, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, di optare, invece della fruizione diretta della detrazione, per la scelta alternativa tra sconto e cessione del corrispondente credito d'imposta.
Infatti, quasi tutti gli interventi di cui abbiamo parlato rientrano nell'elenco degli interventi ammessi all'opzione contenuto nell'art. 121 del Decreto Rilancio: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Dobbiamo invece escludere, in quanto non previsti espressamente, gli interventi riguardanti l'adozione di misure per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, la specifica ipotesi di interventi agevolati prevista dall'art. 16 citato al co. 1 lett. f. Infatti, fruiscono dell'opzione solo gli interventi specificamente elencati nell'art. 121 del Decreto Rilancio e, tra questi, degli interventi di cui all'art. 16-bis cit. abbiamo quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su parti condominiali, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari ad uso abitativo, sismabonus (per il quale il cit. art. 16-bis costituisce disciplina di riferimento) e impianti fotovoltaici; non ci sono gli altri, tra cui quelli riguardanti l'adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Naturalmente la fruizione dell'agevolazione è subordinata al rispetto di tutti gli adempimenti e le condizioni previste volta per volta dalle norme di riferimento.