Il caso Il portiere di uno stabile, in seguito all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, aveva ricevuto in godimento a titolo gratuito dal Condominio un immobile, costituito dai locali portineria, con alloggio portiere.
Dopo l'intimazione del licenziamento, l'impugnazione del medesimo da parte del portiere e un accordo transattivo di risoluzione consensuale del rapporto di portierato, si era convenuto che il “vecchio” custode continuasse ad esercitare le proprie mansioni ancora per qualche mese: a quella data il rapporto di lavoro sarebbe cessato, con la corresponsione di tutte le spettanze di fine rapporto, nonché di un'aggiunta alle competenze finali, di 7000 euro.
Alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l'ormai ex portiere avrebbe dovuto rilasciare e restituire l'alloggio al Condominio – che, intanto, aveva provveduto all'assunzione di un nuovo portiere; cosa che tuttavia non era avvenuta.
Il Condominio ricorreva dunque davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché fosse dichiarata anche la cessazione del diritto dell'ex portiere/custode di godere dell'alloggio.
Peraltro, il Condominio richiedeva che la sentenza fosse pronunciata anche a fronte della dichiarazione, resa nel corso dell'udienza del 6 dicembre 2016, da parte del ex portiere – che non si era costituito ed era stato perciò dichiarato contumace – di essere in procinto di lasciare l'immobile conteso.
La decisione. Il Tribunale di Milano, sez. lavoro, 6 dicembre 2016, ripropone l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, la quale ha chiaramente statuito che «Non è […] logico scindere, nell'ambito di un'unica regolamentazione pattizia, obbligazione principale [il rapporto di portierato] rispetto a quella accessoria [il godimento dell'alloggio] alla prima funzionalmente collegata, quasi che si tratti di pattuizioni separate, destinate ad operare in modo autonomo» (Cass., sez. lavoro, 30 ottobre 2012, n. 18649, richiamata nella sentenza in commento).
Del resto, l'attrazione nella competenza del giudice del lavoro delle controversie relative al rilascio dell'alloggio concesso per l'espletamento delle mansioni di portiere o di addetto alla pulizia dello stabile trova giustificazione proprio nella circostanza che la «concessione in godimento dell'immobile in ragione del rapporto di lavoro è una prestazione accessoria del rapporto stesso (cfr. in tal senso Cass., v 4301 del 09/05/1987, Cass. n, 4780 del 2/10/1985, Cass. n. 4241 del 29/6/1981), funzionalmente collegata con la prestazione lavorativa, costituendo un parziale corrispettivo» (Cass., sez. lav., n. 18649/2012, richiamata in motivazione).
Deve quindi escludersi che l'utilizzazione dell'alloggio si configuri quale autonomo rapporto di locazione; essa costituisce invece un patto accessorio del rapporto di portierato di cui segue le sorti, in ragione del collegamento funzionale tra le due obbligazioni: cessato il rapporto di lavoro, sorge l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile.
Il rilascio dell'alloggio ricevuto in comodato
Si segnala infine un provvedimento, reso in sede di legittimità nell'ambito di una controversia simile (Cass. civ., ord. 26 febbraio 2014, n. 4658): nel caso di specie il portiere, dopo l'assunzione, aveva ricevuto dal Condominio un immobile in comodato, del quale il Condominio aveva poi chiesto il rilascio in seguito all'assunzione di un nuovo portiere.
Il Tribunale aveva ritenuto che il contratto di comodato fosse stato concluso a durata indeterminata; tuttavia, davanti alla Corte d'appello, tale indirizzo interpretativo era stato disatteso e si era disposto il rilascio dell'immobile da parte del portiere precedente in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro: il giudice di secondo grado aveva infatti rilevato come la durata del comodato dipenda dalle clausole contenute nel contratto, nonché dalla volontà espressa dalle parti (e il Condominio aveva assunto un nuovo soggetto da adibire alle medesime funzioni).
La Corte di legittimità ha confermato tale soluzione, escludendo che, a proposito del comodato, le parti avessero espresso la volontà di stipulare un contratto ad esclusivo beneficio abitativo del ricorrente; la cessione in comodato dell'immobile andava pertanto intesa ad uso esclusivo del portiere solamente in via temporanea, e il Condominio era assolutamente legittimato a chiedere la restituzione dell'alloggio medesimo in seguito all'assunzione di un altro soggetto.