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Portiere e green pass

L'esistenza della certificazione verde deve essere controllata dall'amministratore di condomino.
Avv. Alessandro Gallucci 
12 Ott, 2021

A partire dal 15 ottobre prossimo e fino al 31 dicembre 2021, il portiere di un edificio in condominio per lavorare dovrà essere munito di certificazione verde, il così detto green pass.

Lo stabilisce il decreto-legge n. 127/2021 che con l'art. 3 inserisce nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, l'art. 9-septies.

Si badi: il decreto legge n. 127 del 2021 è in fase di conversione, per la conversione in legge c'è tempo fino al 22 novembre 2021, e quindi non può escludersi che possa cambiare qualcosa in quella sede. Se ne darà eventualmente conto.

Certificazione verde, che cos'è, a che cosa serve e quanto dura?

L'art. 9 del citato d.l. 52/2021 convertito dalla legge 87/2021 definisce le certificazioni verdi COVID-19 come "le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2."

Si tratta del così detto green pass. Esso, quindi può essere ottenuto;

  • se si è vaccinati;
  • se si è guariti dal COVID19;
  • con il così detto tampone.

Il terzo comma dell'art. 9, in relazione alla durata della certificazione verde per i vaccinati che abbiano completato il ciclo, specifica che questa, ha una validità di dodici mesi con decorrenza dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo.

Per chi ha contratto il COVID-19 ed è guarito il green pass ha durata di sei mesi, mentre per chi esegue i così detti tamponi, il green pass dura 48 ore.

Obbligo di green pass nei luoghi di lavoro privati

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter. 1 e 9-ter. 2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Rendiconto condominiale e green pass, cosa cambia con il Decreto Legge n. 105/2021?

La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

Questi i primi due commi dell'art. 9-septies succitato.

Obbligo di green pass per portieri e dipendenti condominiali

Nessun dubbio sul fatto che la certificazione verde debba essere richiesta, a far data dal 15 ottobre 2021, anche ai portieri.

Il portiere, infatti, è un dipendente privato, il green pass deve essere posseduto da chiunque lavori nel settore privato, ne discende che e i dipendenti da proprietari di fabbricati e addetti relative amministrazioni (così sono definiti dal CNNL i portieri) debbano essere in possesso del green pass.

Che cosa succede se il lavoratore, ergo il portiere, non è in possesso del green pass?

Al riguardo, il sesto comma dell'art. 9-septies specifica che nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ovvero qualora in caso di controlli "risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

Chi deve verificare il possesso della certificazione verde e quali sono le conseguenze per il mancato rispetto delle norme in materia di controlli?

Responsabilità dell'amministratore nella verifica del green pass

L'amministratore, in quanto legale rappresentante del datore di lavoro, è il soggetto tenuto ad organizzare i controlli e le relative modalità. Lo stabilisce sempre il più volte citato art. 9-septies.

In una recente scheda di lettura pubblicata dal CNF (pubblicazione a cura di G. Di Iacovo e R. Cremonini, con la supervisione di G. Colavitti) gli obblighi a carico dei datori di lavoro (quindi anche dell'amministratore di condominio) e le relative sanzioni per il caso d'inosservanza di quanto disposto dal d.l. n. 127/2021 sono state così sintetizzate:

"I datori di lavoro (pubblici e privati) sono tenuti a:

  • verificare il rispetto delle prescrizioni (i.e., il possesso del green pass), prioritariamente con un controllo al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro;
  • definire entro il 15 ottobre p.v. le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione;
  • sempre entro il 15 ottobre p.v. individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

Per quanto concerne le sanzioni, rinvia a quelle già previste dall'art. 4 del d.l. n. 19/2020 (sanzione amministrativa pecuniaria da €400 a €1.000), nelle ipotesi di mancata verifica del rispetto delle prescrizioni e mancata adozione di misure organizzative nel termine indicato.

La sanzione risulta più severa (da €600 a €1.500) qualora il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass (art. 1, comma 8). Per la violazione dell'obbligo potranno altresì trovare applicazione anche sanzioni disciplinari, secondo i rispettivi regimi (l'art. 2, co. 3 la prevede espressamente per i magistrati)."

Nulla vieta che l'amministratore individui in se stesso il soggetto incaricato del controllo. Trattandosi di obblighi di legge connessi ad uno stato di emergenza sanitaria di natura imperativa ed urgente, nessun dubbio sul fatto che possano essere disposti autonomamente dagli amministratori.

Portiere, vaccino anti Covid, privacy e poteri dell'amministratore

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