Se il portiere deve far causa al condominio per essere pagato, chiamare in giudizio l'amministratore, tutti i condòmini o solamente una parte di essi, è indifferente.
Non esiste, dunque, difetto di legittimazione passiva in capo ai singoli che vengono chiamati in causa per questioni afferenti alla gestione del condominio.
Ciò perché le obbligazioni condominiali, questo dice la Cassazione nella sentenza n. 9292 del 20 maggio 2020, sono direttamente riferibili ai condòmini e quindi la loro chiamata in causa, anche se parziale, può tranquillamente risolversi nella loro condanna pro-quota.
Il principio così espresso, altro non è che una conferma dell'arresto delle Sezioni Unite n. 10934 dell'aprile 2019.
Nel fare ciò la sentenza, tuttavia, propone a sostegno della propria tesi delle pronunce datate e in parte superate dagli stessi principi più recentemente affermati dalla Suprema Corte.
La causa risolta dal Supremo Collegio, Sezione Lavoro, aveva a che fare con le differenze retributive chieste da una persona, la quale chiedeva di vedersi riconosciuta la mansione di portiere.
Obbligazioni e crediti condominiali, a chi sono riferibili?
È uno dei punti dolenti dell'intero sistema normativo e giurisprudenziale condominiale: quando l'amministratore dà un incarico, sigla un contratto, ecc. chi diviene titolare dell'obbligazione sottesa a quel rapporto giuridico?
Il condominio o i singoli condòmini? Oppure dire condominio e singoli condòmini è la stessa cosa?
Partiamo da quest'ultima domanda dando la seguente risposta: non proprio.
Ad esempio, in tema di risarcimento danni per irragionevole durata del processo è stato detto che vi sono situazioni giuridiche rispetto alle "quali non vi è correlazione immediata con l'interesse esclusivo d'uno o più partecipanti, bensì con un interesse direttamente collettivo e solo mediamente individuale al funzionamento ed al finanziamento corretti dei servizi stessi" (Cass. SS.UU. 18 settembre 2014 n. 19663).
Stando così le cose, le Sezioni Unite hanno chiarito che la legittimazione in caso di danno da irragionevole durata di un processo che abbia visto coinvolto il condominio è solo della compagine.
E se c'è un contratto con un terzo, ovvero con un condòmino in tal caso equiparabile ad un terzo? Perché non dovrebbe sussistere un interesse direttamente collettivo e solo mediamente individuale?
Il caso del servizio di portierato potrebbe essere proprio questo.
Evidentemente, la Corte, in questo caso non ha ritenuto che fosse così. In piena coerenza, c'è da dire, con l'arresto delle Sezioni Unite n. 10934/2019, secondo il quale la legittimazione esclusiva in capo all'amministratore spetta solamente nel caso d'irragionevole durata del processo.
Il condominio, quale titolare esclusivo di posizioni giuridiche esiste solo lì.
Portiere: diritti azionabili contro qualunque condòmino
Nel caso risolto dalla sentenza n. 9292 del 20 maggio 2020, i condòmini chiamati in giudizio dal portiere, più specificamente, un lavoratore che voleva gli venisse riconosciuta la qualifica di portiere, arrivata la causa in sede di legittimità facevano notare anche che quel contenzioso avrebbe dovuto vedere quale parte convenuta il condominio, non loro.
Niente di più sbagliato, dice la Cassazione. Si legge in sentenza, sulla scorta di precedenti conformi, che «la legittimazione passiva dell'amministratore stesso deve ritenersi eventuale e sussidiaria, giusta disposto dell'art. 1131, comma secondo cod. civ., con la conseguenza che il terzo può legittimamente instaurare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, anziché dell'amministratore, ovvero chiamare in giudizio, oltre a quest'ultimo, taluni condomini per l'accertamento dell'unico fatto costitutivo dell'unica obbligazione immediatamente azionabile anche nei loro confronti, atteso che, con riferimento alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, i singoli condomini rispondono in proporzione al valore della proprietà di ciascuno».
Un terreno scivoloso, quello della legittimazione processuale in ambito condominiale che non smette di arricchirsi di nuovi precedenti.