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Portatore di handicap e diritto al parcheggio nel cortile condominiale

Il diritto al parcheggio nel cortile condominiale per le persone disabili: analisi delle normative vigenti e delle recenti decisioni giudiziarie che tutelano l'accesso e l'uso degli spazi comuni.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
Gen 9, 2023

La legge n. 13/1989 (e relativo regolamento di attuazione, art. 8, comma 2, punto 3, D.M. n. 236/1989) stabilisce che nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3, 20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

La stessa normativa appena richiamata specifica che le predette disposizioni possano essere applicate anche agli edifici già esistenti all'entrata in vigore della legge (cioè, il 1989), ma solamente se questi sono oggetto di ristrutturazione.

Qualora non ricorra tale situazione (caseggiato ante 1989 non ristrutturato) il condominio-disabile può pretendere lo stesso l'assegnazione in via esclusiva di un posto auto nel cortile condominiale?

La risposta in un'interessante decisione del Tribunale di Verbania (sentenza n. 513 del 2 dicembre 2020). Portatore di handicap e diritto al parcheggio nel cortile condominiale: la vicenda

Un condomino portare di handicap chiedeva al condominio che gli fosse assegnato un posto auto nel cortile condominiale ma l'assemblea deliberava di non accogliere la richiesta; di conseguenza si rivolgeva al Tribunale per richiedere che fosse dichiara nulla la predetta delibera assembleare e, contestualmente, fosse accertato il suo diritto ad ottenere l'assegnazione di uno dei detti posti auto, con condanna del condominio al risarcimento dei danni subiti.

Secondo l'attore era necessario procedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1102 c.c. alla luce degli artt. 32, 2, 3, 42 Cost., dichiarandosi disponibile a condividere il posto auto con altri eventuali condomini-disabili; a conferma del suo stato di salute produceva documentazione medica attestante una patologia altamente invalidante (laringectomia totale), ragion per cui gli era stato rilasciato il contrassegno di circolazione e sosta per disabili.

Il condominio si costitutiva, osservando, tra l'altro, che la richiesta era priva di fondamento normativo (non potendo applicarsi la L. n. 13/1989, essendo il caseggiato costruito prima del 1989) e che il richiamo alle norme costituzionali era fuorviante in quanto l'attore pretendeva l'assegnazione di un posto in via esclusiva.

Inoltre, i condomini notavano che la disabilità del condomino non era grave atteso che utilizzava regolarmente l'autovettura, una bicicletta e uno scooter di rilevanti dimensioni; infine si sottolineava che l'attore non solo era proprietario di un box situato all'interno del caseggiato distante pochi metri dal portone d'ingresso ma poteva contare sul parcheggio condominiale che confinano con un parcheggio pubblico, all'interno del quale era stato ricavato uno posto auto destinato ai disabili.

Disabile e diritto al parcheggio riservato in condominio

Riconoscimento del diritto al posto auto per il condomino disabile

Il Tribunale ha dato ragione al condomino portatore di handicap.

Secondo lo stesso giudice, l'art. 1102 c.c. - che disciplina l'uso delle cose comuni in condominio - deve essere interpretato tenendo conto della normativa a tutela del portatore di handicap e dei principi di rango costituzionale desumibili dagli artt. 32, 2, 3 e 42 c. 2 Cost.; di conseguenza - ad avviso dello stesso giudice - i diritti di tutti i condomini all'utilizzo delle parti comuni deve conciliarsi con quelli di chi, trovandosi in condizioni di ridotta capacità o di incapacità motoria, ha bisogno di strutture o servizi che gli consentano di raggiungere o entrare agevolmente nell'edificio e di fruire dei relativi spazi in condizioni di adeguata autonomia.

Per quanto sopra il Tribunale ha dichiarato nulla la delibera, ordinando ai condomini di riservare uno dei posti auto nel cortile condominiale al condomino portatore di handicap fino a quando permarrà la sua condizione di invalidità.

È stata respinta invece la richiesta di risarcimento dei danni in quanto l'attore non ha provato i presupposti del risarcimento invocato (fatto doloso o colposo, danno ingiusto e nesso di causa).

In ogni caso si ricorda che, più recentemente, tenendo conto dei principi derivanti dalla normativa antidiscriminatoria introdotti dalla Legge 67/2006 e dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con disabilità, nonché dei principi Costituzionali in tema di diritto inviolabile ad una normale vita di relazione tutelato dall'art. 2 e al diritto alla salute, protetto dall'art. 32 della medesima Carta, il Tribunale di Roma ha ritenuto valida una delibera che aveva accolto la richiesta del portatore di handicap ad avere uno stallo vicino al portone.

In tal caso infatti non è stata decisa un'assegnazione nominativa definitiva e per un tempo indefinito a favore di un singolo condomino, bensì l'utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua naturale destinazione (Trib. Roma 27 luglio 2022 n. 12021).

Sentenza
Scarica Trib. Verbania 2 dicembre 2020 n. 513
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