Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
115549 utenti
Registrati
chiudi
Inviaci un quesito

Polizze per asseveratori del Superbonus: il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili condivide la posizione di ANIA

Con il pronto ordini n. 85-2022 pubblicato in data 21 novembre 2022, il CNDCEC conferma la bontà dell'interpretazione di ANIA del comma 14 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio.
Redazione Condominioweb Redazione Condominioweb 

I professionisti hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa solo per coprire i rischi derivanti dagli errori commessi nelle attestazioni o asseverazioni relative agli interventi agevolati con il Superbonus.

Il comma 14 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 è stato modificato dall'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 13 del 2022, poi trasfuso nell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b) introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 4 del 2022.

La formulazione della norma sembrava prevedesse l'obbligo per il tecnico, che deve asseverare i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica, di stipulare un'assicurazione "single project", cioè una nuova assicurazione per asseverazioni per ogni nuovo progetto.

Le modifiche al citato comma 14 hanno riguardato unicamente il secondo periodo del medesimo comma 14, il quale disciplina la tipologia di polizza "single project".

Tuttavia il terzo periodo del comma 14 ha continuato a prevedere espressamente che "L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: "abbia le caratteristiche ivi indicate nelle lettere a), b) e c); il quarto periodo dello stesso comma 14 ha continuato a prevedere espressamente che "In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo" con le caratteristiche del tipo "a consumo".

Secondo ANIA (Associazione fra le imprese Assicuratrici), quindi, anche dopo dette modifiche del comma 14, il tecnico asseveratore può scegliere tre opzioni di polizze a copertura dell'obbligo previsto dall'art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.

Quindi secondo ANIA il tecnico può a stipulare una polizza c.d. single project, "quindi una polizza differente per ogni cantiere" (ai sensi del comma 14 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 risultante dalle modifiche recate dall'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 13 del 2022, poi trasfuso nell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b) introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 4 del 2022) oppure può utilizzare la normale polizza per danni da attività professionale "che non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, con un massimale non inferiore a 500mila euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario e che garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni" (già prevista dal terzo periodo del citato comma 14); in alternativa può ricorrere ad una polizza (c.d. "a consumo") dedicata alle attività in oggetto con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile (di cui al quarto periodo del citato comma 14).

Con il pronto ordini n. 109 pubblicato in data 21 novembre 2022, il CNDCEC (CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI) è intervenuto sulla questione, sostenendo di condividere pienamente la posizione espressa da ANIA.

Scarica I CHIARIMENTO DEL CNDCEC 21 NOVEMBRE 2022 PO 85 2022
Commenta la notizia, interagisci...
Annulla

  1. in evidenza

Dello stesso argomento


No alle polizze di tutela legale in condominio

Le motivazioni addotte dalla Corte di Appello di Bologna nel 2015 a sostegno della tesi che rischia di inibire l'utilizzo di questo prodotto assicurativo in condominio. Si attende comunque una presa di posizione da parte della Cassazione…