Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Polizza condominiale per la responsabilità civile nei confronti dei terzi: attenzione alle clausole che escludono la copertura per alcuni danni

Infiltrazioni, danni a proprietà private, contratto di assicurazione, garanzia e limitazioni.
Avv. Laura Cecchini 

Nel contenzioso che interessa le pretese risarcitorie per danni derivanti da parti comuni dell'edificio, assume significativa rilevanza l'esame delle clausole del contratto di assicurazione stipulato e, in particolare, le garanzie e coperture in esso convenute.

In proposito, è opportuno ricordare che se la sottoscrizione di una polizza condominiale è di certa utilità, nondimeno occorre prestare attenzione alle condizioni di operatività della stessa al fine di ottenere, qualora si verifichi un danno a terzi, compresi i condomini, il risarcimento da parte della compagnia assicurativa.

La lite insorta tra un condominio e la propria assicurazione, portata all'attenzione del Tribunale di Ragusa (sentenza n. 1618 del 22 ottobre 2024), ha ad oggetto proprio la domanda di accertamento della responsabilità del condominio, con riferimento all'evento che ha causato danni ad un immobile ivi ubicato e, contestualmente, della sussistenza della obbligazione di pagamento degli stessi, in manleva, da parte della assicurazione, sulla base della polizza sottoscritta.

È di tutta evidenza che, nella fattispecie in esame, come in quelle di analoga natura, è imprescindibile compiere una puntuale e scrupolosa indagine delle cause che hanno realizzato l'evento lesivo, unitamente alla disamina delle condizioni di polizza e garanzie ivi previste, per poter veder riconosciuto, o meno, il dovere di indennizzo in capo alla assicurazione.

Contenzioso tra condominio e compagnia assicurativa per danni strutturali

Un condominio, nella persona dell'amministratore, ha convenuto in giudizio la propria compagnia di assicurazione chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti da un appartamento, posto all'interno dello stesso, a seguito del cedimento del contro soffitto, intervenuto in ragione il precario stato del lastrico del lastrico solare.

Il condominio ha rappresentato che, nell'immediatezza dell'evento, l'amministratore aveva provveduto ad aprire il sinistro presso la compagnia e, stante la diffida ricevuta, previa quantificazione del danno da parte del perito, aveva eseguito i lavori necessari alla riparazione ed al ripristino dei locali, per contenere e ridurre il disagio sofferto dai proprietari dell'immobile danneggiato.

L'assicurazione non aveva riconosciuto, né liquidato, l'indennizzo richiesto, ovvero le spese per i lavori, anticipate dal condominio per cui, quest'ultimo, aveva esperito tentativo di mediazione e, stante l'esito negativo, promosso giudizio avanti al Tribunale.

La compagnia di assicurazione si è costituita chiedendo il rigetto della pretesa deducendo l'inoperatività della polizza in quanto il danno era stato provocato da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare all'uopo rilevando la espressa esclusione della garanzia per la copertura di tali tipi di danni contenuta in una clausola ad hoc del contratto.

Il Giudice, esaminati gli atti ed escusso un testimone, ha rigettato la domanda per i motivi di seguito esposti.

Polizza tutela legale condominiale, deve approvarla l'assemblea?

Responsabilità del condominio e condizioni di polizza

Per una compiuta dissertazione dell'argomento oggetto della sentenza in commento, appare utile ricordare che, qualora si verifichi un sinistro in condominio, è dirimente accertare le cause che lo hanno determinato per poter dimostrare il nesso di causa tra il bene comune ed il danno realizzato non solo per l'imputabilità della responsabilità al condominio ma, anche per attestare se la copertura di tale evento è inclusa o meno nella polizza.

Nella fattispecie che interessa, l'unico motivo di querelle investe, infatti, l'operatività della polizza, ragione per cui è indefettibile procedere alla analisi e all'interpretazione delle garanzie previste nel contratto poter accertare e dichiarare se tale evento, con ogni conseguenza in termini di liquidazione del danno, rientri o meno nella copertura.

A tal riguardo, è opportuno precisare che la polizza stipulata dal condominio assicura la responsabilità civile verso i terzi e, dunque, anche nei confronti dei singoli condomini.

Posto ciò, è necessario accertare se il danno è stato causato da una parte comune dell'edificio e se l'evento produttivo dello stesso è coperto dalla polizza.

Nel contratto di assicurazione vi è espressa clausola che esclude i danni da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali.

Sul punto, dalla testimonianza resa in giudizio dal consulente tecnico condomino danneggiato che aveva ispezionato i luoghi, è emerso che il crollo del contro soffitto era da scriversi alle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare e, soprattutto, dalla rottura della guaina.

Ebbene, la attendibilità di tale ricostruzione è confermata e coerente con la documentazione fotografica prodotta in atti e dalle risultanze della relazione redatta dal perito della assicurazione.

Al contempo, ritenuto che il condominio aveva provveduto ad eseguire le opere di ripristino senza alcun accertamento tecnico preventivo in contraddittorio con la assicurazione, la causa del sinistro non può che ricondursi, verosimilmente, alla ipotesi sopra formulata.

Sul tema, l'orientamento della Giurisprudenza è consolidato nel riconoscere che «In tema di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile» (Tribunale Milano sez. VI, 18/02/2019, n.1554).

In considerazione della assenza di diversa prova sulla causa all'origine del danno e della esclusione nella polizza, dei sinistri che attengono ad umidità, stillicidio e insalubrità, è di tutta evidenza che non possono essere oggetto di copertura i danni derivanti da qualsivoglia difetto o vizio della struttura del solaio e della guaina che hanno determinato la propagazione e/o diffusione di acqua, mediante fenomeni infiltrativi.

In ragione dei suddetti rilievi, il Giudice ha, quindi, constatato l'assenza della copertura assicurativa rigettando la domanda.

Sentenza
Scarica Trib. Ragusa 22 ottobre 2024 n. 1618
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento