La vicenda. I contratti di assicurazione dei fabbricati condominiali si caratterizzano spesso per una evidente sproporzione in favore delle compagnie, poiché se è vero che possono essere oggetto di negoziazione determinati aspetti del rapporto come l'estensione della copertura o l'ammontare dei premi, ciò avviene nel solco di condizioni generali predisposte unilateralmente dalle compagnie medesime.
Così pure avviene nel caso di specie, ove un condominio cita la propria compagnia per non avere corrisposto integralmente l'indennizzo di polizza a seguito dell'incendio dell'autorimessa condominiale.
Oltre a contestare il merito della pretesa, la compagnia solleva un'interessante eccezione di carattere preliminare, ossia l'improponibilità dell'azione in virtù di una clausola di polizza che prevedeva il deferimento della stima del danno a un collegio peritale, con rinuncia da parte del condominio alla tutela giurisdizionale.
La sentenza. Il Tribunale rigetta l'eccezione (Trib. Treviso, n. 266/2018). L'art. 9.2. delle condizioni di polizza prevedeva l'impegno delle parti a demandare l'accertamento dell'entità del sinistro a periti nominati dalle medesime e, in caso di disaccordo fra gli stessi, a eleggere un terzo perito ed a sottostare alla decisione finale assunta a maggioranza.
La clausola è inquadrata dal Giudice alla stregua di una pattuizione che "…per giurisprudenza costante, ricorre quando le parti devolvono al terzo o ai terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, non già la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva" (Cass. Civ., n. 18876/2007) e che, per altrettanto costante giurisprudenza, non rientra tra le clausole vessatorie di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. né necessita, pertanto, della specifica sottoscrizione (Cass. Civ., n. 10332/2011).
Tuttavia, nei contratti conclusi con il consumatore - alla cui figura, com'è noto, è assimilato il condominio (Cass. Civ., n. 10679/2015) - tale pattuizione va verificata alla luce dell'art. 33, comma 2, lettera t) del Codice del Consumo, a mente del quale si presumono vessatorie le clausole che sanciscono "deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria" a carico del contraente debole.
E detta norma va letta in combinato disposto con l'art. 33, comma 2, lettera u), che tratta in maniera autonoma delle clausole aventi a oggetto l'elezione del foro competente in località diverse da quelle di residenza e domicilio del consumatore, dal che si ritiene che la suindicata espressione non si riferisca a questioni di mera competenza, ma a tutti i casi "in cui sia sottratto al giudice il potere di decidere su determinate materie" (Cass. Civ., n. 7176/2015).
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