Sempre più spesso il nostro paese è interessato da fenomeni meteorologici particolarmente intensi, in primo luogo nubifragi, che si alternano a periodi di siccità prolungata. Il clima mette a dura prova non solo i terreni, che non riescono ad assorbire piogge così intense, causando smottamenti o frane, ma anche le infrastrutture e persino i sistemi di raccolta e smaltimento delle acque di cui ogni edificio è dotato, come grondaie, pluviali e pozzetti di raccolta delle "acque bianche" (le acque piovane appunto) che le convogliano nelle pubbliche fognature.
Le modalità con cui vengono realizzati tali sistemi negli edifici di recente costruzione o ristrutturazione, non devono essere oggetto di un vero e proprio elaborato progettuale, né di specifici calcoli. Sarebbe teoricamente possibile effettuare dimensionamenti analitici, ma la prassi è quella di procedere sulla base dell'esperienza dell'impresa esecutrice e dei tecnici di cantiere, che peraltro quasi mai sbagliano.
Negli ultimi anni, però, il clima è cambiato ed eventi meteorologici avversi mettono spesso a rischio la tenuta degli impianti.
Il caso
Ho terminato da pochi mesi la ristrutturazione di un caseggiato, nel quale è stato rifatto il tetto e l'intero sistema di raccolta delle acque. In occasione delle copiose piogge degli ultimi giorni, si è verificata una tracimazione delle acque piovane che ha provocato infiltrazioni all'interno delle abitazioni, con danni ingenti alle pareti e al mobilio.
Vorrei sapere se possono essere ravvisate responsabilità a carico dell'impresa che ha eseguito la ristrutturazione o del tecnico che ha seguito i lavori.
La risposta dell'esperto
Ogni intervento edilizio fuori dalla manutenzione ordinaria prevede, contestualmente agli adempimenti di fine lavori, il deposito del certificato di agibilità, attraverso il quale un professionista abilitato (solitamente il direttore dei lavori) attesta la regolarità delle opere in termini di "sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati" (DPR n. 380/2001, art. 24, co. 1). Tale attestazione rappresenta la "garanzia" della corretta esecuzione dell'opera e quindi la sua piena funzionalità.
Laddove una sua parte non funzioni in modo adeguato o non sia stata realizzata a regola d'arte, dunque, il committente può chiedere il risarcimento.
Bisogna però fare attenzione alla causa dalla quale discendono i danni. Infatti, se si tratta di precipitazioni talmente imprevedibili da integrare il caso fortuito, la colpa non è di nessuno. Ma la "nuova" preoccupante situazione climatica rende sempre più complesso definire come totalmente inaspettati i nubifragi a cui ormai, purtroppo, ci stiamo abituando.
Il caso fortuito.
Quando ci si trova davanti a un danno, è fondamentale ricostruire la catena di eventi che lo hanno causato. Se all'interno della serie causale si colloca improvvisamente un avvenimento imprevedibile che determina in maniera autonoma il danno, è evidente che non si possa muovere alcun tipo di accusa a nessuno.
Il caso fortuito, cioè, è in grado di interrompere il nesso di causalità tra il comportamento, ad esempio, di un'impresa costruttrice e i danni subiti dall'edificio.
Bisogna quindi abbandonare ogni speranza ogni qual volta l'integrità di una casa venga compromessa da piogge torrenziali? La soluzione non è così semplice, e la giurisprudenza ha affrontato l'argomento a più riprese.
Una pronuncia della Corte di Cassazione, infatti, aiuta a comprendere quale sia l'attuale orientamento e in quali casi permangano spazi per individuare un responsabile (diverso dal clima) che avrebbe potuto prevedere il disastro e avrebbe dovuto scongiurarlo.
Quando un evento meteorologico è imprevedibile?
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5877 del 2016, si è espressa su un caso in cui il proprietario di due locali ha chiesto la condanna del comune e del condominio al risarcimento dei danni causati da un allagamento dovuto a un forte temporale.
Nel precedente grado di giudizio, la Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, riconducendo il danno al caso fortuito ed escludendo la responsabilità sia del comune che del condominio.
Nonostante i soggetti chiamati in causa non siano imprese edili, la pronuncia può aiutare il gentile lettore che pone il quesito a orientarsi, in quanto la Cassazione ragiona sul concetto di caso fortuito legato a piogge intense e danni sugli edifici.
La Cassazione richiama gli orientamenti giurisprudenziali in materia, offrendo una sua lettura aggiornata, che lascia al danneggiato ampi margini per ottenere il risarcimento. Ad esempio, già nel 1991 la stessa Cassazione emanava sentenza n. 5267, affermando che "il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente (il caso fortuito, ndr.), in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza".
Piogge torrenziali sono imprevedibili, cioè, ma fino a un certo punto.
A maggior ragione, specifica la Corte, "ogni riflessione […] sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale, certamente impone, oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt'altro che imprevedibili".
Insomma, ormai danni da piogge torrenziali sono all'ordine del giorno, e chi ha l'obbligo di manutenzione (il comune nel caso di specie, ma anche l'amministratore di condominio) deve tenerlo in considerazione.
Il dovere di manutenzione.
Nella sentenza in esame, infatti, la Cassazione afferma che "un temporale di particolare forza ed intensità, protrattesi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito […] salva l'ipotesi - predicabile nel caso di specie - in cui sia stata accertata l'esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l'esimente in questione".
Non era stato approfondito, infatti, lo stato di manutenzione delle fognature, di cui il comune risponde.
È chiaro allora che per quanto un evento sia imprevedibile, ciò non basta a sollevare da ogni responsabilità chi avrebbe potuto (e dovuto) fornire strumenti idonei a proteggersi da situazioni di rischio.
Lo stesso ragionamento può essere applicato anche all'amministratore di condominio, sul quale gravano obblighi ben precisi. In base all'art. 40 c.p., infatti, "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo", e dato che l'amministratore ha l'obbligo giuridico di attivarsi per conservare in buono stato le parti comuni del condominio, è evidente che se dall'omessa manutenzione derivi un allagamento, questo potrà essere chiamato a risponderne anche se provocato da piogge eccezionalmente violente.