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L'installazione di pannelli fotovoltaici richiede motivazioni chiare per il diniego e un dialogo trasparente con l'amministrazione

Il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale.
Redazione Condominioweb 
11 Apr, 2025

L'installazione di impianti fotovoltaici in aree ritenute non idonee e sottoposte a vincolo paesaggistico, esplicitamente individuate dalla Regione, è assolutamente vietata. Negli altri contesti, la conformità di un impianto fotovoltaico con il vincolo paesaggistico deve essere valutata caso per caso, considerando che queste tecnologie, sia dal punto di vista normativo che per la percezione collettiva, sono ormai accettate come parte integrante del paesaggio, contribuendo a un'evoluzione che interessa anche gli aspetti estetico-strutturali degli edifici.

In ogni caso, la presenza di pannelli solari sui tetti non dovrebbe più essere percepita esclusivamente come un elemento di impatto visivo negativo. Di conseguenza, la semplice visibilità dei pannelli fotovoltaici da aree pubbliche non costituisce automaticamente un'incompatibilità con il vincolo paesaggistico.

Il favor legislativo nei confronti delle energie rinnovabili impone una motivazione rigorosa per giustificare un eventuale diniego alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Una recente decisione del Consiglio di Stato ha sottolineato che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono qualificati come opera di pubblica utilità. Questo significa che le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti.

La norma contenuta nell'articolo 11 del Dpr 31/2017 introduce un principio importante: in caso di diniego alla richiesta di autorizzazione, l'amministrazione ha l'obbligo di fornire un "dissenso costruttivo". Questo significa che il rifiuto deve essere accompagnato da una motivazione chiara e dettagliata, indicando le modifiche necessarie per ottenere l'approvazione.

Tale disposizione mira a garantire un dialogo trasparente tra i richiedenti e l'amministrazione, evitando decisioni arbitrarie o poco giustificate.

Secondo i giudici ammnistrativi non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni.

La presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo.

L'attenzione deve quindi essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante.

In ogni caso si deve tenere conto che è stata introdotta l'autorizzazione paesaggistica semplificata relativa agli interventi definiti di "lieve entità".

In tale ipotesi la relazione presentata all'Amministrazione competente è semplificata e al suo interno è inclusa l'attestazione del tecnico della conformità del progetto alla normativa vigente.

Nel caso in cui il parere sia negativo, il richiedente viene subito avvisato, altrimenti si procede con l'invio alla Soprintendenza.

L'esito viene comunicato entro 25 giorni dalla ricezione degli atti. Anche in questo caso, se il parere è negativo si provvede subito alla comunicazione all'interessato, altrimenti si indica all'Amministrazione la possibilità di rilasciare il titolo edilizio appropriato (sentenza Consiglio di Stato 2 aprile 2025 n. 2808).

Sentenza
Scarica Consiglio di Stato 2 aprile 2025 n. 2808
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