Il condomino regolarmente convocato in assemblea non può utilmente eccepire la mancata indicazione a verbale dello svolgimento della verifica della regolare convocazione di tutti gli aventi diritto. In questo caso, infatti, difetta l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c..
Inoltre l'omessa convocazione, così come l'omessa constatazione della regolare convocazione di tutti i condomini, integrano ipotesi di annullabilità della delibera, e non di nullità, con la conseguenza che in questi casi può agire in giudizio solo il soggetto che vanta il diritto di chiedere l'accertamento e la dichiarazione dell'annullabilità, ossia il condomino pretermesso.
Questo quanto deciso dal Tribunale di Foggia con la recente sentenza n. 2812, pubblicata lo scorso 5 dicembre 2024.
Procedura di impugnazione della delibera assembleare da parte del condomino
Un condomino aveva convenuto in giudizio il condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, per ottenere l'annullamento di una delibera assunta dall'assemblea condominiale. Il medesimo aveva eccepito l'annullabilità della delibera per violazione dell'art. 1136 c.c., deducendo che nel verbale non era stato dato atto della circostanza che tutti gli aventi diritto fossero stati regolarmente convocati in assemblea.
Era comunque circostanza pacifica tra le parti che il condomino in questione fosse stato ritualmente convocato per l'assemblea.
Pertanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale, lo stesso contestava un vizio formale che, in realtà, non gli aveva arrecato alcun pregiudizio.
Ma la legittimazione ad agire, come ricordato dal Giudice, preclude che si possano proporre azioni prive di ogni effettiva utilità, in quanto, come già chiarito dalla Corte di Cassazione, a conferma del fondamentale canone di cui all'art. 100 c.p.c., per impugnare una decisione assembleare è necessario un interesse concreto, effettivo e bisognoso di tutela (cfr. Cass. civ., n. 6128/2017).
Mentre nel caso in esame, a ben vedere, l'attore non aveva alcun fondato motivo di lamentarsi, perché era stato ritualmente convocato per la riunione, né lo stesso aveva dedotto un pregiudizio che gli sarebbe derivato dall'omessa verifica della sua regolare convocazione.
Anche perché per la verifica in ordine alla regolare convocazione degli altri condomini, il Tribunale ha fatto propria la difesa svolta dal condominio, che aveva eccepito come la relativa legittimazione ad agire spettasse al solo condomino eventualmente pretermesso.
Di qui la dichiarazione di inammissibilità della domanda volta all'annullamento della deliberazione assembleare.
Principi giuridici sulla legittimazione ad agire in caso di annullamento delle delibere
A conferma della propria decisione il Tribunale di Foggia ha richiamato anche la decisione della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 10071/2020. A questo proposito il Giudice ha ritenuto che, sebbene il principio della legittimazione ristretta al solo condomino pretermesso fosse stato in quella sede enunciato per i vizi di omessa convocazione e sebbene nel caso in esame si vertesse invece in tema di omessa constatazione della regolare convocazione di tutti i condomini, sia ragionevole ritenere che il principio possa essere applicato anche a tale ultima ipotesi: esso trae infatti fondamento dal rilievo secondo cui l'omessa convocazione, così come l'omessa constatazione della regolare convocazione di tutti i condòmini, integrano ipotesi di annullabilità della delibera, e non di nullità, con la conseguenza che può agire in giudizio solo il soggetto che vanta il diritto di agire per l'annullabilità ex art. 1441 c.c., ossia il condomino pretermesso.
Del resto, secondo il Tribunale, sarebbe un non senso giuridico ritenere che il condomino non possa far valere l'omessa convocazione altrui, ma possa invece dolersi dell'omessa constatazione della regolare convocazione altrui.
Per questo motivo l'eccezione sollevata dall'attore è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire in base agli artt. 100 c.p.c. e 1441 c.c..
Il Tribunale ha ulteriormente stabilito che non è possibile ritenere che in casi del genere il verbale assembleare sia nullo per mancanza di un elemento essenziale. Gli elementi essenziali della delibera condominiale, che deve essere valutata alla stregua di un atto negoziale (cfr. Cass. civ., n. 9387/2023), sono infatti la volontà della maggioranza, l'oggetto, la causa e la forma.
Di conseguenza, l'omessa verbalizzazione della verifica della regolarità delle convocazioni non integra uno degli elementi essenziali della deliberazione assembleare quando, come nel caso in esame, risultino indicati, in forma scritta, i nomi dei condomini intervenuti con i rispettivi millesimi, il totale dei millesimi dei condomini presenti e i quorum di approvazione delle singole deliberazioni, nonché i punti all'ordine del giorno.