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Per il debito tributario di uno dei coniugi è sottoposto a pignoramento l'intero bene immobile in comunione

Per la Cassazione è irrilevante il fatto che sia in parte compreso nella comunione legale con l'altro coniuge.
Redazione Condominioweb 
10 Mar, 2023

La comunione ordinaria, invece, prevede delle quote.

Ogni contitolare di un'abitazione, un terreno, ecc., infatti, dispone di quote.

La comunione legale è senza quote, quindi i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto che ha come oggetti i beni compresi nella comunione, anche nei rapporti con terzi.

In altre parole ciascun coniuge è titolare di un diritto che ha ad oggetto tutti i beni della comunione e ognuno di essi per l'intero e non per una frazione.

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di uno o più beni, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà.

Nel 2013, la Corte di Cassazione ha inaugurato l'orientamento in base al quale, ove ad agire esecutivamente sia il creditore particolare di uno dei coniugi in comunione legale, la natura di comunione senza quote propria di quest'ultima postula che l'espropriazione assuma, nondimeno, ad oggetto il bene comune nella sua interezza e non per la sua metà (Cass. civ., sez. III, 14/03/2013, n. 6575).

Questo il principio è stato confermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 150 pubblicata il 4 gennaio 2023.

Nel caso in questione, dopo una procedura di esecuzione immobiliare esattoriale promossa per mancato adempimento di un'obbligazione tributaria da parte di un contribuente, un immobile, sottoposto al regime di comunione legale tra coniugi esistente tra il debitore tributario e sua moglie, veniva devoluto al patrimonio dello Stato.

La moglie reagiva, citando davanti al Tribunale l'agente della riscossione, chiedendo, in via principale, che fosse dichiarato nullo o revocato il provvedimento di devoluzione dell'immobile, oltre al risarcimento dei danni subiti.

I giudici del merito rigettavano la domanda giudiziale proposta dalla moglie e la Cassazione ha confermato come vada, dunque, data continuità all'orientamento secondo il quale, per il debito di uno dei coniugi, correttamente è sottoposto ad esecuzione l'intero il bene ricadente nella comunione legale con l'altro coniuge, con conseguente esclusione di ogni irritualità o illegittimità degli atti della procedura, fino al trasferimento del bene a terzi.

Naturalmente il coniuge estraneo al debito avrà diritto a ottenere il 50% della somma lorda ricavata dalla vendita o del valore del bene, in caso di assegnazione al creditore procedente. In particolare, il coniuge non debitore potrà rivendicare la metà lorda non potendo farsi carico delle spese di una liquidazione che ha avuto luogo contro la sua volontà.

La separazione dei beni tra i coniugi è un'informazione contenuta all'interno dell'estratto dell'atto di matrimonio.

Prima di intraprendere l'esecuzione è importante perciò verificare in via preliminare l'effettivo regime patrimoniale dei coniugi mediante l'estratto dell'atto di matrimonio del debitore.

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