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Titolo abilitativo: l'annullamento va sempre motivato

Per annullare un titolo abilitativo, in motivazione bisogna individuare l'interesse pubblico che, in concreto, è necessario salvaguardare.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 
Lug 8, 2021

Nell'ambito dei contenziosi amministrativi ci sono quelli successivi all'annullamento di un titolo abilitativo. Quest'ultimo potrebbe essere una D.I.A. con la quale il proprietario di un immobile ha denunciato l'inizio di un'attività per ampliare un fabbricato preesistente. In questa, come in altre circostanze, la pubblica amministrazione potrebbe aver decretato l'illegittimità del titolo.

Ebbene, non è detto che questo provvedimento sia immune dai vizi. Ad esempio, potrebbe esserci un difetto di motivazione nell'atto.

È, infatti, ciò che è accaduto nel caso sottoposto al vaglio del Tar della Sardegna e culminato con la sentenza n. 465 del 24 giugno 2021.

In questa decisione, l'ufficio isolano, nel risolvere la questione giuridica ad esso sottoposta, ha voluto rispondere a queste domande:

  • verificando la legittimità di un titolo abilitativo edilizio e riscontrando l'illegittimità del medesimo, la pubblica amministrazione deve motivare, adeguatamente, il provvedimento di annullamento?
  • All'interno della motivazione, è sufficiente invocare la violazione del rispetto della normativa urbanistica oppure è essenziale precisare l'interesse pubblico che il titolo abilitativo ha violato in concreto?

Titolo abilitativo e l'annullamento motivato. Il caso concreto

La vicenda in commento vede da un lato il comune di Cagliari e dall'altro i proprietari di un immobile che, sfruttando il cosiddetto "Piano Casa", nel corso del 2014, avevano provveduto ad ampliare un proprio fabbricato. Nello specifico, i lavori de quo erano stati legittimati da una D.I.A. preventiva.

L'ente, però, aveva avviato un procedimento di annullamento del titolo abilitativo. Quest'ultimo, al termine dell'iter in questione, nonostante le osservazioni presentate dai soggetti interessati, era, infatti, dichiarato invalido.

A questo punto, l'impugnazione dell'atto amministrativo era stata inevitabile.

Dinanzi al Tar della Sardegna, i ricorrenti indicavano i vari vizi che, secondo loro, inficiavano di validità il provvedimento emesso in autotutela dall'ente. Tra questi era evidenziato il difetto di motivazione.

In particolare, era denunciata «l'omessa esplicitazione delle ragioni attuali e concrete di interesse pubblico all'annullamento». I proprietari, infatti, sostenevano che nel giustificare il provvedimento, il Comune di Cagliari aveva invocato, semplicemente, l'interesse generale al ripristino della legalità, cioè quella che era stata compromessa dalla presunta violazione della normativa urbanistica.

Viceversa, per i ricorrenti, sarebbe stato necessario precisare l'interesse pubblico violato, in concreto, dal titolo invalidato.

Il Tar della Sardegna ha riconosciuto il vizio appena descritto, ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento impugnato.

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Titolo abilitativo: può essere annullato d'ufficio

Secondo la legge, ogni provvedimento amministrativo, qualora viziato da violazione di legge, eccesso di potere o da incompetenza, può essere annullato d'ufficio.

Questa regola è contenuta nell'art. 21-nonies della Legge 241/1990 in combinato disposto con quanto precisato dall'art. 21-octies «Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo».

Pertanto, anche un titolo abilitativo edilizio, quale ad esempio una dichiarazione d'inizio attività che ha preceduto l'ampliamento di un fabbricato, può essere annullato, in autotutela, dall'ente preposto.

Tuttavia, se è pacifico che un Comune abbia la facoltà d'invalidare una D.I.A., pare altrettanto scontato che non possa farlo senza aver individuato, in motivazione, l'interesse pubblico concreto sotteso al provvedimento.

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Annullamento d'ufficio titolo abilitativo: senza alcun interesse concreto è illegittimo

Il Tar della Sardegna, nel solco di quanto affermato alcuni anni orsono dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sent. n. 8/2017), ha ribadito che, in materia edilizia, la pubblica amministrazione, che annulla un titolo abilitativo, ha l'onere di «motivare puntualmente in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell'atto, tenendo altresì conto dell'interesse del destinatario al mantenimento dei relativi effetti».

Secondo i giudici amministrativi, quindi, in questa particolare attività della Pa, non può rinvenirsi un interesse pubblico "in re ipsa", essendo invece necessario individuarlo in concreto. Bisogna, infatti, giustamente, contemperare «il perseguimento dell'interesse pubblico, la tutela e garanzia degli interessi privati, nonché la certezza delle situazioni giuridiche».

Perciò, non è mai possibile rinvenire l'interesse, sotteso ad un annullamento in autotutela, nel semplice richiamo all'esigenza di ripristinare la legalità, poiché, diversamente, significherebbe determinare, illegittimamente e a priori, l'interesse pubblico de quo «si sottolinea come limitare la motivazione al semplice richiamo di esigenza di ripristino della legalità violata, significherebbe, in fondo, determinare a priori quale sia l'interesse pubblico concreto, che, al contrario, può essere determinato solo a valle dell'attività di acquisizione dei fatti e interessi rilevanti (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 319)».

Per tutte queste ragioni, è illegittimo il provvedimento amministrativo che annulla il titolo edilizio senza alcuno specifico interesse pubblico riconoscibile in motivazione.

Sentenza
Scarica T.A.R. 24 giugno 2021 n. 465
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