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Per accertare la responsabilità per danni sopportati da un condominio è dirimente l'indagine peritale

La pronuncia del Tribunale campano consente un approfondimento sulla rilevanza della consulenza tecnica d'ufficio nelle decisioni da prendersi in un giudizio di risarcimento danni.
Avv. Nicola Frivoli 
Gen 7, 2025

Con pronuncia emessa in data 25 novembre 2024, n. 10109, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta da un condominio, in virtù di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (oggi abrogato, e sostituito da altro procedimento sommario di cognizione, ex art. 281 decies c.p.c), contro gli enti preposti che hanno prodotto eventi dannosi che hanno comportato la rottura della conduttura fognaria privata in corrispondenza del pozzetto comunale, e che hanno comportato la drastica riduzione della sezione idraulica di scarico, con una responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c.

Per meglio comprendere le dinamiche della fattispecie posta al vaglio del giudice napoletano, va precisato che i resistenti hanno causato tali danni al condominio perché manutentori dei cavi tubazione relativi alla fibra ottica.

Il detto convenuto contestava l'assunto del ricorrente, chiedendo inapplicabilità del rito sommario di cognizione, e chiedevano al Tribunale adito di trasformare il giudizio con rito ordinario, e, nel merito, rigettare la domanda attorea, poiché infondata in fatto e diritto, e chiedeva di essere manlevata, con l'autorizzazione alla chiamata in causa, della società subappaltatrice che aveva eseguito i lavori sui menzionati cavi e prodotti i danni contestati.

Si costituiva la società chiamata in causa che contestava l'assunto del condominio, e chiedeva, a sua volta, di essere manlevata per la responsabilità civile, con la chiamata in garanzia della propria assicurazione.

Legittimazione del condominio a chiedere il risarcimento

In via preliminare, il giudice monocratico campano rigettava l'eccezione pregiudiziale sollevata dai resistenti in merito alla mancata prova da parte del condominio-ricorrente della proprietà della conduttura fognaria privata.

Nel caso in esame per la legittimazione della parte attrice a stare in giudizio, e chi agisce per il risarcimento dei danni non è tenuto a dare la prova della piena proprietà del bene danneggiato ma solo della titolarità della situazione sostanziale che è oggetto del rapporto giuridico controverso, poiché anche colui che si trovi ad esercitare un potere materiale sulla cosa può agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dal danneggiamento della stessa, potendo, inoltre, il convincimento del giudice, in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria, formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto (Cass. civ. sez. III, n. 1523/2007).

Indagine peritale fondamentale per l'accertamento della responsabilità

Il Tribunale competente, nel corso del giudizio, oltre l'escussione di alcuni testi, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, necessaria e, soprattutto, dirimente per la decisione della controversia.

Infatti dalla menzionata indagine peritale è stata accertata la responsabilità di uno dei resistenti che aveva provocato la rottura della fogna privata condominiale, con tutte le conseguenze.

Perciò, il giudice di merito riconosceva convincenti le conclusioni del consulente tecnico, e lo stesso non era tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducevano a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica potesse desumersi che le contrarie deduzioni delle parti fossero state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione era assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.

Infatti, al giudicante è consentito limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole (Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2008, n. 10688).

Un aspetto rilevante della pronuncia in disamina è l'importanza dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale nel corso del giudizio, con la quale il giudicante ha constatato il danni alla condotta fognante, e la corrispondenza dei danni sopportati dal condomino-istante, confermando così l'assunto del detto ricorrente, e, attraverso l'indagine peritale, si è confermata la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e danno (Cass. civ. sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. sez. III, 28 luglio 2008, n. 20427; Trib. Bari 13 novembre 2024, n. 4630; Trib. Catania 10 maggio 2024, n. 2285).

Prevalente responsabilità della società subappaltatrice per i danni

Condividendo la decisione del giudice partenopeo, è da ravvisarsi una prevalente responsabilità della società subappaltatrice, come si evince dagli atti che ha posto in opera i cavi che sono stati di nocumento e che hanno causato i danni alla condotta fognaria del condominio-istante.

Ne consegue, con riferimento alla configurabilità della responsabilità del sub committente (subappaltatore), in tema di subappalto si applicano gli stessi principi validi in materia di appalto relativamente alla responsabilità del committente.

In altri termini, la responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso o quando si versi nella ipotesi di "culpa in eligendo", la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi; tali principi valgono anche in materia di subappalto perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore (Cass. civ. 26 marzo 2019, n. 8381).

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Esclusione della copertura assicurativa per eventi non previsti

Infine, è sicuramente da condividere anche la decisione in merito il rapporto assicurativo intercorrente tra l'impresa subappaltatrice e l'assicurazione, poiché si considerava esclusa la copertura assicurativa con la conseguenza del mancato riconoscimento dell'invocata manleva del detto resistente, in virtù delle disposizioni contrattuali che non copriva l'evento oggetto della materia del contendere.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli 25 novembre 2024 n. 10109
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