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Pegno, che cos'è, come si costituisce

Che cos'è il pegno e come si costituisce per garantire un'obbligazione, analizzando le modalità di creazione e le specifiche normative che lo disciplinano.
Avv. Alessandro Gallucci 
14 Dic, 2016

Il pegno è un contratto reale che mediante la consegna di una cosa mobile serve a costituire una garanzia reale in relazione all'adempimento di un'obbligazione.

Il pegno, dunque, costituisce un diritto reale di garanzia su cosa altrui.

Si parla di contratto reale, in quanto a differenza dei contratti ad effetti traslativi (art. 1376 c.c.), esso si perfeziona con la consegna della cosa oggetto del pegno.

Quanto alla cosa oggetto della garanzia, è bene mettere in evidenza che la stessa dev'essere una cosa mobile o comunque diritti essa inerenti.

Tali conclusioni sono tratte principalmente dall'art. 2784 c.c., rubricato Nozione, che recita:

Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

Possono essere dati in pegno, i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

Ci si è spesso domandati se la cosa data in pegno possa essere sostituita e se sì a quali condizioni: si tratta del così detto pegno rotativo.

Secondo la Corte di Cassazione, “il patto di rotatività del pegno si attua mediante una fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall'accordo scritto e di data certa delle parti, cui segue la sostituzione dell'oggetto del pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni e con effetti ancora risalenti alla consegna dei beni originariamente dati in pegno, a condizione che nella convenzione costitutiva tale possibilità di sostituzione sia prevista espressamente, e purché il bene offerto in sostituzione non abbia un valore superiore a quello sostituito […]” (Cass. 1 luglio 2015 n. 13508).

Ciò che sicuramente non è consentito è il così detto patto commissorio, ossia quell'accordo che consenta alla parte creditrice di divenire proprietaria della cosa data in pegno in mancanza di adempimento del debitore al termine (o entro il termine) pattuito. Il codice civile (art. 2744 c.c.), sanziona la nullità del patto commissorio in relazione al pegno ed all'ipoteca.

Iscrizione ipotecaria e abuso del diritto.

Quanto appena detto ci consente di specificare in che modo possa essere fatto valere il diritto reale di garanzia nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione cui accede il pegno.

Al riguardo la legge specifica che la persona in favore della quale il pegno è stato costituito può chiederne all'Autorità Giudiziaria l'assegnazione del bene mobile oggetto del pegno, oppure la sua vendita per il tramite di una normale procedura giudiziale oppure attraverso soggetti a ciò preposti.

L'art. 2799 del codice civile specifica che “il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile”.

Quanto alla forma del contratto di pegno, stante quanto disposto dall'art. 2787, terzo comma, del codice civile la data certa del contratto di pegno è fondamentale ai fini dell'esercizio della prelazione, ma, aggiungiamo, non per la validità del contratto.

Quando il creditore iscrive un'ipoteca giudiziale sproporzionata. Ecco cosa succede

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