La patente a crediti è un sistema introdotto per migliorare la sicurezza nei cantieri edili e garantire il rispetto delle normative vigenti. Si tratta di un meccanismo di qualificazione che attribuisce un punteggio iniziale alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Questo punteggio può essere incrementato o decurtato in base alla condotta e al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza. Con il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 (Decreto attuativo della patente a crediti) sono disciplinati le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l'attribuzione, l'incremento e il recupero dei crediti.
In particolare secondo tale Decreto la patente a crediti prevede un punteggio massimo di 100 crediti, assegnato attraverso diversi criteri che riconoscono sia la storicità dell'azienda sia il suo impegno nel miglioramento continuo.
Si parte con un punteggio iniziale di 30 crediti, assegnato automaticamente al momento del rilascio della patente.
A questo si possono aggiungere ulteriori crediti per la storicità dell'azienda, fino a un massimo di 30. Nello specifico, fino a 10 crediti vengono attribuiti subito, sulla base dell'anno di iscrizione del richiedente alla Camera di Commercio, secondo quanto previsto nella tabella di assegnazione dei crediti aggiuntivi (allegata al Decreto).
Inoltre, per ogni biennio successivo al rilascio della patente in cui non siano stati commessi illeciti o non si siano subite decurtazioni, il punteggio aumenta di un credito per biennio, fino a un massimo complessivo di 20 crediti aggiuntivi. Infine, sono previsti fino a 40 crediti extra per le imprese che investono in formazione e iniziative volte a migliorare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.
Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione.
Decurtazione punti patente a crediti: quando e come avviene
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'Allegato I - bis annesso al D.lgs n. 81/2008.
In altre parole le situazioni che comportano la decurtazione del punteggio sono specificate nell'Allegato sopra detto che elenca i tipi di violazioni più gravi o significative, come la mancata adozione di misure di prevenzione per i rischi specifici, l'omissione di obblighi formativi per i lavoratori, incidenti sul lavoro causati da negligenza o inosservanza delle norme.
La misura della decurtazione dipende dalla gravità delle violazioni. Così l'infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro comporta la decurtazione di 20 punti, mentre l'infortunio del lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro causa la decurtazione di 15 punti (si ricorda che se si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi ma nei confronti di tale provvedimento di sospensione è ammesso ricorso).
Viene decurtato un punto per la meno rilevante omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.
La decurtazione è determinata provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi definitivi, cioè sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive (tali provvedimenti definitivi sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti).
Contestazione di più violazione e relativa decurtazione: esempio pratico
Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I -bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave (art 27, comma 6, D.lgs n. 81/2008). Per comprendere questa disposizione sembra utile fare un esempio pratico.
E' possibile che nel corso dello stesso controllo vengano accertate quattro distinte violazioni, l'omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto (decurtazione 2 punti), lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi (decurtazione 2 punti), infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni (decurtazione 5 punti) e omessa formazione e addestramento (decurtazione 2 punti).
In tal caso l'impresa o il lavoratore autonomo non subirà la decurtazione di 11 punti come risulterebbe dalla somma dei singoli crediti relativi alle diverse violazioni. Al contrario la decurtazione sarà di 10 punti, cioè pari al doppio della violazione più grave (nel nostro esempio l'infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni).