Il proprietario condòmino non può opporsi al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto che sia necessario per soddisfare le richieste di usufruire dell'utenza degli altri condomini.
La vicenda. Il proprietario di un immobile, ubicato in un edificio condominiale, cita in giudizio l'Enel chiedendo il risarcimento dei danni sopportati sulla facciata del suo fabbricato a causa dell'attraversamento di cavi elettrici con ganci di grosse dimensioni e di una colonnina posta a ridosso di uno dei muri del fabbricato sempre dall'Enel senza aver ottenuto alcun consenso.
A parere del proprietario di tale immobile la presenza dei cavi avrebbe impedito la corretta ristrutturazione dell'immobile e causato umidità e campi elettromagnetici che, suo dire, rappresentavano pericolo per i minori.
L'Enel si è costituita negando ogni addebito ritenendo si trattava di cavi posizionati per fini di pubblica utilità in quanto servivano di energia elettrica altri sette utenti residenti nello stesso stabile, puntualizzando inoltre che, nel caso in questione, si trattava di cavi di bassa tensione che non avrebbero costituito alcun danno per la salute.
La sentenza. La domanda del proprietario dell'immobile, secondo il Tribunale di Palmi, non può trovare accoglimento. Infatti l'attore si è limitato ad asserire di non aver mai consentito all'installazione dei cavi elettrici in parola, senza dimostrare quali danni avesse sopportato e di quale natura fossero.
Analizzando nel merito la domanda proposta dal puntiglioso proprietario dell'immobile, il giudicante muove dal presupposto che l'art. 1056 del codice civile disciplina la servitù coattiva per il passaggio di condutture elettriche rinviando alla normativa specifiche che disciplinano la materia.
Passaggio di condutture elettriche e normativa di settore. La normativa di settore, e precisamente il decreto legislativo n. 259/2003 stabilisce che, per gli impianti di pubblica utilità (pubblici o privati dichiarati di pubblica utilità dal decreto) i fili ed i cavi possono passare, anche senza il consenso del proprietario, tanto sulle proprietà pubbliche quanto davanti agli edifici.
Inoltre in caso di proprietà privata collocata in un edificio condominiale, il proprietario condòmino non può opporsi al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto che sia necessario per soddisfare le richieste di usufruire dell'utenza degli altri condomini. (Tribunale di Palmi, 20.4.2017 n. 343)
Fra l'altro, il giudicante, nello stabilire quali sono le opere che possono essere realizzate per consentire l'attraversamento di elettrodotti, facendo riferimento alla disciplina sancita dal Regio decreto n. 1775/1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, puntualizza che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi delle condutture elettriche e che per la realizzazione di tali servitù è permesso anche di “infliggere supporti ed ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie o piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti …”
In conclusione. Considerato che nel caso di specie l'attore, proprietario dell'immobile la cui facciata è stata attraversata da cavi dell'Enel, non ha dimostrato di aver subito alcun danno la sentenza si conclude con il mancato accoglimento della sua domanda di risarcimento.