La vicenda. Il condominio Caio, in persona dell'amministratore pro tempore, ha citato in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. l'amministratore precedente, al fine di ottenere la consegna di tutta la documentazione rimasta in suo possesso.
Premetteva il condominio di aver sollecitato il precedente amministratore sia con richieste verbali che con richieste scritte, nulla ottenendo.
L'amministratore non si costituiva in giudizio, pertanto il Tribunale di Napoli VI sezione civile nella persona del dott.
Mauro Impresa in funzione di G.U. con ordinanza del 11.06.2018 accoglieva il ricorso ed ordinava la consegna della documentazione richiesta.
Condannava, inoltre, il resistente al pagamento della somma di euro 20,00 per ogni giorno di ritardo rispetto all'adempimento dell'ordine di consegna, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notifica dell'ordinanza.
Problematica. Spesso il nuovo amministratore ha la necessità di agire giudizialmente nei confronti del precedente amministratore al fine di ottenere la consegna della documentazione condominiale. L'art. 1129 comma 8 c.c. prevede espressamente tale obbligo, testualmente: "alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio ed ai singoli condomini...".
La novità testuale di detta norma introdotta dalla legge di riforma (L. 220/2012) fa sì che, dovendo agire in esecuzione di un diritto espressamente riconosciuto dall'ordinamento, la procedura corretta è quella prevista dall'art. 702 bis c.p.c.
Ciò si rende necessario chiarire in quanto fino ad oggi molte procedure del genere venivano esperite ai sensi dell'art. 700 c.p.c.
Quest'ultima procedura non appare la più idonea, anche se alcuni tribunali continuano a giustificarla proprio perché in molti casi risulta difficile non ritenere sussistente l'urgenza, proprio perché essa è da considerarsi in re ipsa vista l'impossibilità dell'amministratore di poter svolgere i propri compiti proprio a causa della mancata consegna.
Con utilizzo del procedimento sommario di cognizione, di cui appunto alla previsione dell'art. 702 bis c.p.c., la domanda non richiede più la dimostrazione di detta urgenza e quindi il tutto è reso molto più semplice.
Non solo, ma da un punto di vista della procedura e della tempistica le dette procedure possono considerarsi paritetiche.
Infatti, anche l'ordinanza che segue il ricorso ex art. 702 bis è provvisoriamente esecutiva e comunque, anche in questo caso, il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli art. 91 e ss. c.p.c.
A questa domanda di consegna dei documenti l'amministratore ricorrente può aggiungerne un'altra ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. con cui chiede anche la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, una volta notificato.
Occorre ulteriormente precisare che l'amministratore non solo ha il dovere di dar corso alla richiesta di condanna alla consegna dei documenti ma ne ha anche il potere, in quanto esso rientra nei più ampi poteri previsti dall'art. 1130 c.c.
Infatti, detta previsione normativa non può non comprendere anche quella per il recupero della documentazione relativa alla gestione precedente in quanto prioritaria ed indispensabile per l'assolvimento dei singoli momenti gestori (cfr. Cass. sez II sent. n. 13504 del 03.12.1999).
Il ragionamento del Tribunale di Napoli. Il giudice adito in primo luogo ha ritenuto che il nuovo amministratore del condominio non necessitasse né della preventiva autorizzazione dell'assemblea né della successiva ratifica, vista la finalità di conseguire la disponibilità di quanto era necessario per lo svolgimento della propria attività.
Tale considerazione si è fatta discendere dal presupposto normativo di cui all'art. 1130 c.c. il quale autorizza espressamente l'amministratore alla esecuzione delle delibere dell'assemblea, alla cura dell'osservanza del regolamento di condominio, all'amministrazione dei beni comuni e non può (secondo il giudice) non comprendere anche quella necessaria per l'espletamento dei singoli momenti gestori, tra cui il recupero della documentazione relativa alla gestione precedente.
Ammessa così la legittimazione attiva dell'amministratore, sul presupposto dell'inutile espletamento delle richieste già inviate, ha condannato l'amministratore così come previsto dall'art. 1129 -8 comma, alla consegna dell'intera documentazione, ha di poi accolto anche la domanda in ordine alla comminatoria di una somma, stabilita in euro 20,00, per ogni giorno di ritardo rispetto all'adempimento dell'ordine di consegna, con decorrenza dal trentesimo giorno di notifica dell'ordinanza.
In conclusione. Con l'ordinanza in commento il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso e condannato il precedente amministratore alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso ed al pagamento di una penale per il ritardo oltre i trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza.
TABELLA RIEPILOGATIVA | |
OGGETTO DELLA PRONUNCIA | Ricorso per consegna documenti e richiesta di penale per il ritardo. |
RIFERIMENTI NORMATIVI | 1129 comma 8 c.c.; 702 bis c.p.c.; 614 bis c.p.c. |
PROBLEMA | A cessare dall'incarico l'amministratore non aveva consegnato la documentazione condominiale. |
LA SOLUZIONE | Secondo il Tribunale di Napoli la presentazione del ricorso per la consegna dei documenti ha ad oggetto un giudizio che rientra tra quelli per i quali l'amministratore non necessità né della preventiva autorizzazione dell'assemblea né della successiva ratifica giacchè il nuovo amministratore di un condominio è legittimato ad agire perché la legittimazione attiva processuale conferita dall'art. 1130 c.c. per lo svolgimento delle attribuzioni ivi previste comprende quella prioritaria e indispensabile per l'espletamento dei singoli momenti gestori, tra cui il recupero della documentazione relativa alla gestione precedente. |
LA MASSIMA | "In virtù di quanto previsto dall'art 1129 comma 8 c.c. sussiste il diritto del condominio di ricevere dal resistente tutti i documenti da questi detenuti nella qualità di amministratore del condominio". (Ordinanza Trib. Napoli del 11.06.2018). |