La vicenda. Tizio convenne davanti al Giudice di pace Caio e Sempronio, chiedendo che venisse vietato a questi ultimi di parcheggiare i loro motoveicoli nello spazio prospiciente l'immobile di proprietà dell'attore, impedendo tale condotta all'attore di godere delle parti condominiali dell'edificio.
La domanda venne accolta dal Giudice di pace, anche alla luce del regolamento condominiale, che conteneva il divieto di ingombro del cortile.
Successivamente, il Tribunale (in grado di appello) ha respinto gli appelli di Caio e Sempronio, richiamando le dichiarazioni dei testi circa il parcheggio dei motoveicoli compiuto e dalle documentazioni fotografiche prodotte; inoltre, il Tribunale aveva negato il dato della saltuarietà o sporadicità delle soste denunciate, perché tale sporadicità non escludeva la possibilità di una prolungata durata dei parcheggi illegittimi.
Avverso tale ultimo decisione, i ricorrenti hanno proposto ricorso in cassazione eccependo che la sentenza del Tribunale di Napoli aveva ignorato il fatto che le soste durassero pochi minuti.
Il ragionamento della Cassazione. I giudici di merito avevano accertato che la sosta dei mezzi meccanici nel cortile comune antistante la proprietà di Tizio, pregiudicava la transitabilità, sì da impedire od ostacolare l'accesso all'unità immobiliare del singolo condomino, con correlata violazione del principio stabilito dall'art. 1102 c.c.
In proposito, conformemente al ragionamento espresso dai giudici di merito, la Cassazione ha evidenziato che l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto.
Pertanto, deve ritenersi che la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione - mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura - di una porzione del cortile comune, configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà (Cass. Sez. 2, 24/02/2004, n. 3640).
Quanto alla contestazione dei ricorrenti in merito al fatto che le soste erano saltuarie di pochi minuti, secondo la Corte, ciò invocava in maniera inammissibile un diverso apprezzamento di fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito, operazione che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non consentita in sede di legittimità.
Ad ogni modo, secondo gli ermellini, l'art 1102 c.c., sull'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione, non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l'operatività delle limitazioni del predetto uso; sicché può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà (Cass. Sez. 2, 07/07/1978, n. 3400).
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso è stato rigettato. Di conseguenza è stata confermata la decisione del merito del risarcimento dei danni subiti alla pienezza e libertà del proprio godimento.
TABELLA RIEPILOGATIVA | |
OGGETTO DELLA PRONUNCIA | Azione di risarcimento danni per uso illegittimo del cortile |
RIFERIMENTI NORMATIVI | Art. 1102 c.c. |
PROBLEMA | Alcune persone del condominio erano soliti parcheggiare i loro motoveicoli nel cortile, peraltro nello spazio vicino all'appartamento di proprietà di un altro condomino. |
LA SOLUZIONE | Secondo la Corte di cassazione, la sosta dei mezzi meccanici nel cortile comune pregiudicava la transitabilità, sì da impedire od ostacolare l'accesso all'unità immobiliare del singolo condomino. Corretta, quindi, l'applicazione del principio secondo cui «la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione di una porzione del cortile comune, configura un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento. |
LA MASSIMA | In tema di condominio, costituisce abuso anche l'occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà. In tale situazione, pertanto, è legittima la condanna civile per avere violato il principio relativo all'"uso della cosa comune" (Cassazione, ordinanza 18 marzo 2019 n. 7618). |