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Paletto insidioso all'altezza delle gambe e privo di segnalazione: il condominio deve risarcire il condomino

Il condominio è responsabile del buon funzionamento e della manutenzione dei beni e servizi comuni.
Avv. Anna Nicola 
19 Lug, 2023

L'art. 2051 c.c., qualifica in generale la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati prevedendo che il custode risponde del danno cagionato dalla cosa salvo la prova del caso fortuito.

Questa norma introduce una presunzione di responsabilità iuris tantum a carico del custode (Cass. 25.11.1988, n. 6340) il quale ha l'obbligo di vigilare che la cosa sottoposta al suo controllo non arrechi danno (Cass. 9.2.1994, n. 1332).

Il suo inquadramento come responsabilità oggettiva è stato dato per la prima volta dalla Cass. 20 maggio 1998, n. 5031, secondo cui: «La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia stabilita dall'art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità».

Su questo tema è tornata la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 3250 del 6 luglio 2023.

Risarcimento al condomino per il paletto insidioso privo di segnalazione. Fatto e decisione

Un condomino citava in giudizio il condominio di cui fa parte, chiedendo l'accertamento della responsabilità della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni, quantificati in una certa somma ovvero nella diversa somma ritenuta equa.

L'istante allegava che, un tal giorno verso tarda sera, mentre procedeva a piedi nella via del condominio impattava su di un paletto, di colore scuro, sporgente di traverso, posto all'altezza delle gambe e privo di segnalazione.

Il paletto faceva parte di un'impalcatura montata sulla facciata del condominio.

Il condomino in ragione dell'impatto, rovinava al suolo e riportava lesioni al gomito ed alla mano destra.

Si costituiva il Condominio, contestando la domanda attrice e chiedendo di chiamare in causa l'assicurazione.

Il Tribunale, all'esito di approfondimento istruttorio, ha affermato la responsabilità del condominio e così statuito: accoglie, per quanto di ragione, la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna il Condomini a pagare, in favore del primo complessiva somma di € X oltre interessi compensativi, al tasso annuo dello 1,3%, dal 19.09.2010 sull'importo svalutato a detta epoca e, inoltre, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 19 settembre, giorno dell'evento, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma finale così liquidata di maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo; rigetta la domanda di manleva del Condominio nei confronti dell'assicurazione e condanna il Condominio alla rifusione delle spese...

Il condominio promuove appello alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta. Inoltre rileva che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società appaltatrice, oltre che essere incorso in errore nel rigetto della manleva assicurativa. Infine ha ritenuto che il Tribunale abbia errato nel considerare dimostrato l'evento occorso.

La Corte così osserva: nel caso di specie non vi è litisconsorzio necessario. Riporta come principio il fatto che esso dipende da valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. II Sent., 26/01/2022, n. 2331). Il tribunale ha puntualmente motivato il diniego e esso va esente da critiche.

Per la responsabilità dell'appaltatore, rileva che come da precedente giurisprudenza Cass. civ. 28.9.2018, n. 23442) vi può essere il concorso dell'impresa con il condominio perché risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c. vi è la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente condominio.

Come è noto, il condominio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, eventualmente in concorso di responsabilità di terzi, quale l'impresa appaltante. Esclude la responsabilità dell'impresa per assenza di prova.

Inoltre se la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il condominio può essere obbligato anche a rimuovere le cause del danno stesso, ex art. 1172 c.c. (Cass. civ. Sez. III, 20/08/2003, n. 12211).

Il Condominio risponde per i danni da i beni in custodia

L'amministratore, mandatario dello stabile, ha il dovere di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non causino danni a terzi od agli stessi condomini (Cass., 16-10-2008, n. 25251).

Poiché si tratta di responsabilità oggettiva, per la sua imputabilità sono sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, a cui compete l'onere di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che si producano danni (Cass. civ., Sez. III, 10/03/2009, n. 5741).

Responsabilità del Condominio per Danni Causati da Oggetti in Custodia

La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento o un'attività del custode bensì sulla relazione intercorrente tra questi e la res in custodia, cui corrisponde un effettivo potere fisico al quale si connette il dovere di custodire la cosa stessa, inteso nel senso di vigilanza, manutenzione e mantenimento del controllo sulla stessa onde evitare che produca eventuali danni (Trib.

Roma, 21/07/2009); ne deriva che per applicazione della disciplina stabilita dalla norma occorre che la cosa dalla quale è derivato il danno, sia, nel momento in cui l'evento si è verificato, nella custodia del soggetto chiamato a risponderne. La responsabilità ex art. 2051 c.c. è basata sulla presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, etc. e può riguardare anche i danni che dipendono dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso (Trib. Cassino, 07/10/2008; cfr. anche Cass. n. 16231/2005; Trib. Monza, 07/04/2008). Così è nel caso di specie trattandosi d paletto collocato in ambito condominiale.

Vi è una particolarità: se il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass., 3 Ord., 20/10/2015, n. 21212 cfr. anche Corte d'Appello Bari, 11/01/2023).

L'istruttoria orale nel caso di specie ha dato contezza di questo presupposto, come analiticamente rilevato dalla Corte.

In base alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve limitarsi a provare il danno subito e il nesso di causalità tra evento dannoso e cosa in custodia, gravando per converso sul custode convenuto l'onere di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità (cd. prova liberatoria), integrata dal caso fortuito, ossia di un fatto esterno avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass., 16/02/2021, n. 4035). Fattispecie non ottemperata dal condominio nel caso di specie

Sentenza
Scarica App. Napoli 6 luglio 2023 n. 3250
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