Effettuare un pagamento per errore è sempre possibile. Ad esempio, ciò può accadere nella concitazione che, a volte, caratterizza la gestione di un condominio.
Può capitare, quindi, che l'amministratore effettui un bonifico a favore di qualcuno, senza che questi abbia diritto al versamento. Ci si chiede, però, nel caso in cui il destinatario trattenga la somma in questione, se possa configurarsi il reato di appropriazione indebita.
A tale quesito ha dato risposta un recente decisione della Corte di Cassazione. In particolare, con la sentenza n. 32592 del 08 luglio 2021, la Seconda Sezione Penale si è espressa su un caso di pagamento indebito, avvenuto perché il richiedente aveva richiesto il saldo per una seconda volta. Ciò aveva indotto in errore l'amministratore di un condominio.
Cerchiamo, quindi, di comprendere cosa è accaduto nel caso concreto, per poi proseguire nella disamina del pronunciamento degli Ermellini.
Incassare una fattura è appropriazione indebita? il caso concreto
L'imputato nel procedimento de quo è stato un professionista palermitano. Secondo quanto descritto in sentenza, pare che avesse percepito, previa fattura regolarmente emessa, un pagamento non dovuto. Si trattava, infatti, di prestazioni professionali già saldate in precedenza.
Per queste ragioni, era stato denunciato dall'amministratore di un condominio per appropriazione indebita.
Ad un primo verdetto, sfavorevole al reo, era seguita l'assoluzione in appello perché il fatto non sussisteva. Perciò, il ricorso in Cassazione era stato proposto dall'anzidetta parte civile allo scopo di riconoscere il reato in contestazione a carico della persona incriminata.
A quanto pare, però, il Procuratore Generale, presso la Corte di Cassazione, non era d'accordo sul rovesciamento del giudizio di Appello.
Secondo questi, infatti, la somma percepita, per quanto incassata indebitamente, era entrata nella proprietà dell'imputato. Per questo motivo non poteva essere condannato, visto che difettava un elemento che caratterizza il reato in discussione: il reo deve essere un mero possessore del denaro di cui si appropria indebitamente, ma non già il proprietario «Nel caso di specie, l'imputato ha richiesto il pagamento della fattura per prestazioni professionali già liquidate, condotta a cui hanno fatto seguito il pagamento degli importi fatturati e l'incasso da parte dell'imputato di un compenso in quel momento non dovuto. La somma, dunque, è entrata nella titolarità dell'imputato per effetto di un pagamento a lui diretto, pur se a seguito di una richiesta di pagamento non più dovuto dopo aver dichiarato il mancato ricevimento del precedente pagamento-sicché non appare ipotizzabile una appropriazione indebita difettandone l'elemento principale relativo alla proprietà della somma».
La Cassazione ha confermato le indicazioni del proprio Procuratore, ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il reato di appropriazione indebita: brevi cenni
Secondo il codice penale «Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 (Art. 646 cod. pen.)».
Pertanto, appare chiaro che la cosa di cui si appropria il responsabile non è sua, ma posseduta a vario titolo. C'è, inoltre, una precisa destinazione di scopo della somma detenuta che condiziona modi e termini della sua detenzione. Con l'indebita interversio possessionis, a querela della persona offesa, scatta l'azione penale e la conseguente condanna.
Incassare una fattura non dovuta: è solo un illecito civile
Nel caso del pagamento di una fattura non dovuta, anche se il saldo della stessa è stato indebitamente richiesto, colui che trattiene il denaro non è responsabile a titolo di appropriazione indebita. Lo precisa, ancora una volta la Corte di Cassazione con la decisione in commento.
In particolare si rileva come, nel caso concreto, il cosiddetto percipiens abbia ottenuto, tramite bonifico, la proprietà di un certo importo di denaro senza che lo stesso potesse presentare alcun vincolo di scopo e/o destinazione.
La persona incriminata, quindi, pur macchiandosi di un illecito civile, visto che ha incassato una fattura per prestazioni professionali già corrisposte, non può essere condannata per appropriazione indebita. La somma, infatti, è entrata nella proprietà dell'imputato nel momento in cui è stata accreditata sul suo conto.
Inoltre, sul denaro non c'era alcun vincolo di destinazione che potesse condizionarne la successiva disponibilità.
Tali conclusioni si rinvengono in quel passaggio della sentenza in cui, gli Ermellini, richiamandosi ad un precedente giurisprudenziale, ribadiscono che «ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia appunto il denaro, è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, non essendo sufficiente il semplice inadempimento all'obbligo di restituire somme in qualunque forma ricevuta... Nel caso di specie la disposizione di bonifico bancario da parte dell'Ente erogatore dello stipendio, sia pure erroneamente eseguita, ha determinato il trasferimento del denaro sul conto corrente del Leone i cui atti dispositivi non possono considerarsi dimostrativi dell'interversio possessionis trattandosi di bene entrato nel patrimonio dell'accipiens, senza destinazione di scopo e configurandosi, in tal caso, solo un obbligo di restituzione dell'indebito.
Infatti a seguito della dazione, la somma di denaro è entrata definitivamente a far parte del patrimonio dell'accipiens" senza alcun vincolo di impiego, con la conseguenza chei venuto meno il rapporto, tra le parti matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra esclusivamente un inadempimento di natura civilistica (Cass. pen. sez. 2 n. 8459 del 2019)».
Per questi motivi, l'assoluzione del professionista incriminato è stata confermata.