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TIA. Spetta al giudice ordinario la cognizione delle cause sorte dopo il 31 maggio 2010

Spetta al giudice ordinario, e non al giudice tributario, decidere sulle controversie relative alla debenza della TIA e della TIA2
Redazione Condominioweb.com 

Il legislatore non può qualificare come tributo ciò che in concreto, per la sua regolamentazione, è conformato come canone o tariffa, perché da ciò conseguirebbe un'illegittima deroga al canone generale della giurisdizione del giudice ordinario di cui all'art. 102, primo comma, Cost.

La vicenda. Tizio impugnava alla CTP di Roma il sollecito di pagamento di una somma richiesta a titolo di TIA (la tariffa dei rifiuti urbani) straordinaria per l'anno 2011.

A seguito del ricorso, la CTP con sentenza dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 14, comma 33, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Riassunta la causa innanzi al Giudice di pace di Civitavecchia, quest'ultimo assumendo l'appartenenza della questione alla giurisdizione tributaria (le controversie aventi ad oggetto la debenza (TIA), non costituente entrata patrimoniale di diritto privato, ma mera variante della TARSU, di cui conserva la qualifica di tributo) sollevava d'ufficio conflitto ed chiedeva la regolarizzazione della giurisdizione.

Il ragionamento della Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, a norma dell'art. 14 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, le controversie relative alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (poi denominata tariffa integrata ambientale) istituita con l'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010), "rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria": il giudizio cui si riferisce il regolamento in esame è stato infatti introdotto davanti al giudice tributario con ricorso notificato il 9 dicembre 2014, diretto all'impugnazione di un atto relativo a TIA straordinaria per l'anno 2011.

In tema, osservano i giudici, con riguardo alla vicenda della TIA conviene ricordare, seguendo Corte costituzionale, sent. n. 188 del 2018, che il legislatore statale, nel disciplinare la provvista di un servizio pubblico può escludere o, all'opposto, prevedere una relazione sinallagmatica con il servizio, seppur non in termini di stretta corrispettività, conformando una prestazione patrimoniale obbligatoria come tributo piuttosto che come canone o tariffa, conseguendo da ciò, indipendentemente dalla qualificazione della stessa, non solo la giurisdizione del giudice tributario, ma anche l'applicazione della disciplina dei tributi a partire dal canone della capacità contributiva previsto dall'art. 53, primo comma, Cost.

All'opposto, non può il legislatore qualificare come tributo ciò che in concreto, per la sua regolamentazione, è conformato come canone o tariffa, perché da ciò conseguirebbe un'illegittima deroga al canone generale della giurisdizione del giudice ordinario di cui all'art. 102, primo comma, Cost.

TIA: riconosciuta l'illegittimità dell'IVA che finiva in bolletta

Massima. "Spetta al giudice ordinario, e non al giudice tributario, decidere sulle controversie relative alla debenza della TIA e della TIA2 - rispettivamente la soppressa tariffa di igiene ambientale e la tariffa integrata ambientale, di cui agli articoli 49 del Dlgs 22/1997 (Attuazione Direttiva Rifiuti) e 238 del Dlgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente) - sorte dopo il 31 maggio 2010". Cass. civ., S.U., ord. 27 gennaio 2020, n. 1839

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