Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2143 del 18 giugno 2025, ha ribadito che l'ordine del giorno deve essere specifico, pena l'invalidità della deliberazione.
A parere del giudice toscano, non può infatti ritenersi rispettosa dei principi regolanti il diritto a contraddire in assemblea una formulazione "omnibus" che, senza specificare in concreto le tematiche oggetto della discussione, indichi la sola finalità di deliberare "in merito". Analizziamo più nel dettaglio la vicenda.
La vicenda
I proprietari di un'unità immobiliare citavano in giudizio il condominio per impugnare il punto 2 della delibera assunta dall'assemblea con la maggioranza dei condòmini presenti (quattro su cinque), ma con soli 420 millesimi e, comunque, con il voto contrario di oltre il 50% della proprietà (522,89 millesimi), di rivedere i criteri di ripartizione delle spese condominiali che erano stati approvati alla precedente assemblea e di applicare come criterio di ripartizione delle spese il precedente criterio consuetudinario che era stato utilizzato in assenza di tabelle millesimali.
I condomini attori deducevano l'illegittimità della delibera de qua per "genericità dell'ordine del giorno al punto 2)" e per "violazione dell'art. 1136 c.c. e dell'art. 69 disp. att. c.c.", ossia per mancanza delle maggioranze previste dalla legge.
Nella fattispecie era stato impugnato il punto all'ordine del giorno che prevedeva:
"Esame richiesta allegata alla precedente convocazione da parte di alcuni condomini, delibere in merito;"
Nessuna altra specificazione né indicazione alla data della precedente convocazione né alla richiesta a questa allegata né al nominativo dei relativi condomini.
Secondo il Tribunale di Firenze non può infatti ritenersi rispettosa dei principi regolanti il diritto a contraddire in assemblea una formulazione "omnibus" che, senza specificare in concreto le tematiche oggetto della discussione, indichi la sola finalità di deliberare "in merito" (a cosa?).
La motivazione
Tanto meno tali dati si comprendono appieno dalla verbalizzazione operata in seno all'assemblea:
il generico richiamo ad una precedente convocazione non fornisce sufficiente garanzia di corretto contraddittorio né si consente agli interessati di manifestare in modo consapevole il proprio convincimento, in assenza di una riproposizione, punto per punto, delle questioni che avevano formato oggetto delle richieste degli altri condomini sulle quali avrebbe dovuto procedersi ad interlocuzione.
A parere del giudice toscano è quindi evidente come nella specie sia mancato un ordine del giorno sufficientemente dettagliato da consentire ai partecipanti all'assemblea un'approfondita conoscenza degli argomenti da trattare e quindi una loro ponderata valutazione; pertanto deve essere dichiarata l'invalidità della deliberazione impugnata.
L'articolo 66 disp. att. c.c., comma terzo prevede espressamente che "L'avviso di convocazione deve contenere specifica indicazione dell'ordine del giorno, nonché l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione".
L'indicazione degli argomenti da trattare è fondamentale perché solo così ciascun partecipante potrà valutare se parteciparvi o meno; inoltre solo così sarà possibile contestarne successivamente i vizi formali o sostanziali.
L'orientamento della Cassazione
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass., sentenza n. 21449/2010),
"In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di parteciparvi, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti."
Il fatto che lo stesso tema fosse stato già attenzionato da alcuni condomini per una precedente convocazione assembleare non fa certo venir meno il diritto dei restanti di essere adeguatamente informati circa la reale intenzione dei primi di modificare i criteri legali di ripartizione delle spese, stante l'evidente interesse della diversa compagine a contraddire sul tema, alla cui tutela è preordinato l'obbligo di preventiva informazione.
Si consiglia di consultare il provvedimento allegato in caso di dubbi o per usi professionali.