Volantini pubblicitari. L'eccesso di depliant causa spesso una vera e propria ostruzione della casella postale dei condòmini. Tuttavia, secondo alcune pronunce, non è possibile, però, che una pubblica amministrazione vieti con ordinanza la distribuzione di materiale pubblicitario in quanto tale norma violerebbe i principi costituzionali di eguaglianza e libertà dell'iniziativa economica privata.
Difatti, la pubblicità è l'anima del commercio; la nostra stessa Costituzione all'art. 41 riconosce la libertà di iniziativa economica privata.
Tale principio è stato espresso in una sentenza del Tar Lombardia con la sentenza numero 1133 del 21 giugno 2012 che affermava che «la distribuzione di volantini a mano lungo le strade e in generale nei luoghi pubblici, anche in prossimità degli edifici (ove sono collocate le bussole che ospitano la posta ed il materiale pubblicitario) è un'attività essenzialmente libera, e l'amministrazione non vanta poteri regolatori suscettibili di incidere direttamente nel rapporto tra gli operatori commerciali e i potenziali clienti». Ed ancora, è vero che il volantinaggio senza controllo crea più rifiuti e peggiorare il decoro e la vivibilità urbana; tuttavia, le limitazioni della libertà economica consentiti dalla normativa europea vanno limitate "alle sole situazioni di reale e comprovato disagio collettivo, tali da giustificare un proporzionato utilizzo dei poteri invasivi della sfera di libertà dei privati"
Il precedente di Giovinazzo. Il sindaco con un'apposita ordinanza, firmata il 15 febbraio 2017, ha deciso di limitare questa pratica. L'ordinanza vietava a tutti i condomini, a tutti i proprietari di singole abitazioni e a tutti gli esercenti di attività commerciali, di installare, su parti degli edifici esposti sulle piazze e sulle vie pubbliche, i contenitori aperti per il deposito di volantini commerciali. L'unica forma consentita di fare tali campagne promozionali o informative era quella "porta a porta".
In caso di inadempimento, per tutti gli illeciti amministrativi, sono state previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 25 euro a un massimo di 1.549 euro.
Il caso di Agrigento. Spesso, la gran parte del materiale pubblicitario viene gettato nella raccolta differenziata, venendo a costituire un costo aggiuntivo per lo stabile in termini di tassa sui rifiuti.
Detto ciò, dalle notizie apparse dagli organi di stampa, si osserva che nel Comune di Agrigento, con ordinanza n. 11 del 15 febbraio 2019, il sindaco aveva disposto la rimozione delle cassette metalliche pubblicitarie aperte per la raccolta dei depliant dalla facciata dei palazzi.
Di conseguenza, la Polizia municipale, in applicazione dell'ordinanza citata, ha elevato 12 verbali da 100 euro ciascuno nei confronti di altrettanti condomini, rei, appunto, di non aver rispettato le nuove regole imposte dal Comune per limitare il fenomeno dell'abbandono dei volantini per strada.
Le prime contestazioni. In proposito, alcune associazioni degli amministratori di condominio hanno contestando in fatto ed in diritto l'ordinanza dal sindaco; ad ogni modo, per ovvie ragioni di organizzazione, le associazioni hanno espresso la necessità di un oggettivo tempo per potere ottemperare alla predetta ordinanza, chiedendo una proroga.
Tenendo presente che, la rimozione di queste, potrebbe avere come unica conseguenza un aumento di volantini abbandonati davanti ai portoni di ingresso.