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Opposizione al decreto per somministrazioni a favore del condominio: cosa contestare?

In tema di somministrazioni e di contestazione sui consumi fatturati, il committente deve chiedere la verifica del buon funzionamento del contatore.
Avv. Marco Borriello 
5 Mar, 2025

In tema di somministrazioni (acqua, energia, gas) non è infrequente che l'utente finale, per ipotesi un condominio, accumuli una consistente morosità e che questa, dopo vari quanto inutili solleciti, si trasformi in un'ingiunzione di pagamento. A questo punto, il debitore potrebbe pagare il debito oppure potrebbe proporre opposizione per contestarlo.

Ebbene, se quest'ultima fosse la scelta, cosa dovrebbe dimostrare il debitore per sconfessare la pretesa altrui ed ottenere la revoca del decreto? Per opporsi fondatamente a un decreto ingiuntivo avente ad oggetto una somministrazione di energia e/o di gas mai saldata, è sufficiente contestare la valenza probatoria della fattura come prova oppure è necessario dimostrare altro?

Ha affrontato l'argomento il Tribunale di Cosenza con la recente sentenza n. 247 del 11 febbraio 2025. Lo ha fatto nel valutare un'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore del gestore del servizio elettrico e del gas ed a carico di un condominio che, per consumi non saldati, aveva accumulato un consistente debito pari a circa 26.000 euro. Nello specifico, con l'opposizione, il debitore aveva contestato i consumi addebitatigli e l'insufficienza della fattura, quale prova a supporto dell'ingiunzione.

Non resta, pertanto, che approfondire la disamina espressa dall'ufficio calabrese.

Decreto ingiuntivo per somministrazioni a favore del condominio: che valore ha la fattura?

La fattura relativa ad una prestazione di carattere commerciale, quale ad esempio quella emessa dal gestore del servizio elettrico, è sicuramente in grado di supportare la richiesta di un decreto ingiuntivo a carico del committente debitore.

Ciò non toglie, però, che seguito di un'opposizione questo documento fiscale debba essere supportato dalla prova del rapporto a sostegno del diritto azionato, cioè dalla dimostrazione del fatto costitutivo del credito per cui si agisce "La fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale; tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.

Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come gli altri elementi costitutivi del contratto (ex multis Cassazione civile, sez. III, 03/04/2008, n. 8549)".

Pertanto, una volta dimostrato il fatto costituivo del diritto vantato dalla parte opposta, a quella opponente spetterà il compito di comprovare eventuali eventi estintivi e/o modificativi della pretesa altrui. Tutto ciò allo scopo di ottenere la revoca del decreto opposto.

Avv. Anna Nicola Opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo, quali differenze?

Opposizione al decreto per somministrazioni a favore del condominio:

In tema di somministrazioni di energia e/o gas, al committente spetta il dovere di chiedere la verifica del buon funzionamento del contatore, ove rilevasse una bolletta particolarmente onerosa e/o dei consumi eccessivi in relazione al dato statistico delle precedenti bollette.

Solo dopo aver appurato il buon funzionamento del misuratore, potrebbe e/o dovrebbe dimostrare che l'eccesso nei consumi è addebitabile alla responsabilità di terzi e che tale evento non è certo avvenuto per propria negligenza.

In mancanza di tali elementi, la contestazione del committente, ad esempio in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, basata quindi sulla mera contestazione della fattura, sarebbe immeritevole di accoglimento "In applicazione dei principi dettati dalla Suprema Corte in tema di somministrazione di energia elettrica, valevoli anche per quella di gas, premesso che la rilevazione dei consumi, mediante contatore- meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - è assistita da una presunzione semplice di veridicità, in forza del principio di vicinanza della prova spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare la diversa entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); solo in costanza di tali riscontri incomberà sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi".

Proprio ciò che è accaduto nell'opposizione in commento, dove il condominio opponente, al di là di una generica contestazione dei consumi fatturati, non ha comprovato alcunché, esponendosi, come avvenuto, al rigetto della domanda ed alla conferma del decreto opposto.

Sentenza
Scarica Trib. Cosenza 11 febbraio 2025 n. 247
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