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Opposizione a decreto ingiuntivo: l'annullamento della delibera non esonera il giudice dalla verifica del credito condominiale

L'annullamento della delibera assembleare non preclude al giudice di verificare la legittimità del credito condominiale.
Avv. Eliana Messineo 
13 Mar, 2025

La Corte di Cassazione con l'ordinanza 30 gennaio 2025, n. 2211 ha chiarito il rapporto intercorrente tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello di impugnazione della delibera assembleare, soffermandosi sulla distinzione tra delibera sulle spese straordinarie o sulle innovazioni e delibera sulle spese ordinarie; quest'ultima non avendo natura costitutiva del credito bensì meramente dichiarativa comporta che il suo annullamento non impedisce al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa.

Opposizione a decreto ingiuntivo su spese condominiali ordinarie ed impugnazione della delibera posta a base del decreto ingiuntivo: il rapporto tra le due azioni. Fatto e decisione

Un Condominio agiva in via monitoria contro una società proprietaria di un'unità immobiliare ubicata nello stabile condominiale per la riscossione dei contributi relativi alle spese di gestione ordinaria ed alle spese per il rifacimento del manto di copertura del tetto condominiale.

La condòmina ingiunta proponeva opposizione al decreto ingiuntivo deducendo l'inapplicabilità delle tabelle millesimali convenzionali.

L'opposizione veniva respinta dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello.

Contestualmente, la società condòmina agiva in giudizio per l'impugnazione della delibera assembleare su cui si era fondato il decreto ingiuntivo; giudizio che si concludeva con l'annullamento della delibera, confermato in grado di appello.

Il Condominio, pertanto, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva annullato la delibera, mentre la società condòmina proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza che aveva disposto il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.

Trattandosi di cause connesse, la Cassazione disponeva la riunione dei due ricorsi al fine di prevenire il rischio di un contrasto tra giudicati.

La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso proposto dalla società condòmina (basato sulla circostanza che la delibera oggetto del decreto ingiuntivo era stata annullata dal Tribunale di Milano) cassando con rinvio la decisione con cui la Corte d'Appello di Milano aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo, mentre ha rigettato il ricorso proposto dal Condominio.

La Cassazione ha, altresì, enunciato i principi di diritto sui rapporti tra i due giudizi ossia sulla relazione tra l'impugnazione sul riparto delle spese e l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto contro il condòmino renitente al pagamento dei contributi.

Avv. anna nicola Opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo, quali differenze?

La relazione di pregiudizialità tra i due giudizi (opposizione a D.I. e impugnazione della delibera). I principi di diritto

La Cassazione ha ricordato l'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite con la sentenza 14 aprile 2021, n. 9839, secondo cui, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto.

In altre parole, i giudici di legittimità hanno chiarito che costituisce oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione delle spese condominiali anche la nullità o annullabilità della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione.

Ne deriva che, nell'ipotesi in cui siano proposte separatamente l'opposizione a decreto ingiuntivo (ex art. 645 c.p.c.) e l'impugnazione della delibera (ex art. 1137 c. 2 c.c.) tra le due cause - tra il giudizio ove è domandata, eccepita o rilevata la nullità della delibera su cui è fondato il credito e il giudizio in cui il medesimo credito è azionato - sussiste una relazione di pregiudizialità-dipendenza.

La Corte di Cassazione ha enunciato tre principi di diritto distinguendo l'ipotesi in cui i due giudizi, di opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione della delibera, siano pendenti dinanzi a giudici diversi oppure dinanzi al medesimo ufficio giudiziario:

1) "Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato, pendenti dinanzi a giudici diversi, può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante la identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria (ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a dichiarare la eventuale nullità del provvedimento monitorio) (indicativamente, Cass. Sez. Unite n. 20596, n. 20597, n. 20598, n. 20599 del 2007)".

2) "Se la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa pendono, invece, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trova applicazione l'art. 274 c.p.c. al fine della riunione dei procedimenti connessi".

3) "Se non possa farsi luogo, per ragioni di ordine processuale, alla riunione dei procedimenti o alla declaratoria di continenza, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale".

Considerazioni conclusive: delibera di ripartizione delle spese ordinarie annullata. Il giudice dell'opposizione deve valutare la fondatezza della pretesa creditoria del Condominio

La società opponente ha contestato la decisione gravata per aver respinto l'opposizione nonostante l'annullamento della delibera su cui si fondava l'ingiunzione.

La Cassazione ha ritenuto tale doglianza fondata dopo aver chiarito che le conseguenze dell'annullamento della delibera (in relazione alla fondatezza della pretesa creditoria) sono diverse a seconda che la delibera riguardi:

a) Le spese ordinarie ossia i contributi per la manutenzione delle parti comuni o per l'esercizio dei servizi comuni;

b) Le spese straordinarie.

Nel secondo caso (sub b), la delibera ha valore costitutivo dell'obbligazione di contribuzione alle spese, pertanto, il suo annullamento priva la pretesa creditoria della propria fondatezza ( Cass. n. 25839/2019).

Viceversa, nel caso di contributi occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni o per l'esercizio dei servizi comuni ( sub a), la deliberazione assembleare di ripartizione ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge o da un'eventuale convenzione.

L'erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali non richiede, dunque, quale fatto costitutivo del credito per la riscossione dei contributi da parte della gestione condominiale, la preventiva approvazione dell'assemblea; l'approvazione richiesta dalla legge in sede di consuntivo serve, piuttosto, per accertare le spese e approvare lo stato di ripartizione definitivo (cfr. Cass. n. 454 del 2017).

In tal senso, il rendiconto consuntivo di un determinato periodo di gestione, pur rappresentando idoneo titolo del credito complessivo per le somme dovute al condominio da ogni singolo condomino, non dà luogo ad un nuovo ed autonomo fatto costitutivo del credito stesso (cfr. Cass. n. 3847 del 2021).

Ne consegue che l'annullamento della delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali non esonera il giudice dal verificare la fondatezza della pretesa creditoria del condominio nei confronti del partecipante in base ai criteri di ripartizione stabiliti dalla legge.

La Cassazione ha, pertanto, cassato con rinvio la decisione con cui la Corte d'Appello di Milano aveva respinto l'opposizione ed ha rinviato al giudice di merito la valutazione circa la sussistenza o meno (e la misura) del credito del Condominio verso la società-condomina, nonostante l'annullamento della delibera posta alla base del decreto ingiuntivo.

Sentenza
Scarica Cass. 30 gennaio 2025 n. 2211
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